Il quesito
Nell’ottobre 2020, con assemblea notarile, una associazione culturale riconosciuta in regime forfettario ex legge 398/91 ha modificato lo statuto ai fini dell’iscrizione negli ETS sezione APS. Lo statuto in relazione alla “revisione” indica "se previsto" e nell'art.1 dello statuto si precisa che tutte le norme avranno validità con l'iscrizione al RUNTS. È sorto un dubbio tra i soci in relazione all'attivazione del revisore: vi è chi asserisce che attualmente non c’è l'obbligo del revisore fino all'iscrizione nel RUNTS e trascorsi due anni in cui si siano superati i limiti previsti dal d.lgs 117, e chi invece sostiene che avendo modificato lo statuto a ottobre indipendentemente dalla clausola sospensiva c’è già l'obbligo entro gennaio 2021 di attivare la figura del revisore. Si chiede gentilmente chi dei due soci abbia ragione, al fine di essere in linea con la normativa vigente
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Nell’ottobre 2020, con assemblea notarile, una associazione culturale riconosciuta in regime forfettario ex legge 398/91 ha modificato lo statuto ai fini dell’iscrizione negli ETS sezione APS. Lo statuto in relazione alla “revisione” indica "se previsto" e nell'art.1 dello statuto si precisa che tutte le norme avranno validità con l'iscrizione al RUNTS. È sorto un dubbio tra i soci in relazione all'attivazione del revisore: vi è chi asserisce che attualmente non c’è l'obbligo del revisore fino all'iscrizione nel RUNTS e trascorsi due anni in cui si siano superati i limiti previsti dal d.lgs 117, e chi invece sostiene che avendo modificato lo statuto a ottobre indipendentemente dalla clausola sospensiva c’è già l'obbligo entro gennaio 2021 di attivare la figura del revisore. Si chiede gentilmente chi dei due soci abbia ragione, al fine di essere in linea con la normativa vigente
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