Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Se il corrispettivo specifico viene versato
(1) a fronte di attività sportive dilettantistiche istituzionali e riconosciute dal CONI,
(2) da soggetti qualificati (associati e tesserati, diretti e indiretti),
(3) nel rispetto tutti i requisiti oggettivi, soggettivi, formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente in materia di enti non commerciali di tipo associativo (oltre che di società sportive dilettantistiche)
lo stesso corrispettivo gode del beneficio della “decommercializzazione” di cui all’art. 148, T.U.I.R. e dell’art. 4, d.p.r. IVA, ovvero della non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA.
Considerata quindi l’irrilevanza fiscale dei corrispettivi in questione, a fronte del versamento sarà sufficiente emettere una ricevuta semplice che potrebbe anche essere omessa nel caso di versamento del corrispettivo con modalità tracciabili, ovvero bancomat, bonifico, paypal, ecc.
Discorso a parte merita invece il caso di somme versate per la frequenza di attività sportive da parte di soggetti di età compresa da 5 e 18 anni.
Ai sensi dell’articolo 1, commi 679 e 680 della legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a partire dal 01.01.2020 le spese per attività sportive praticate dai minori (tra le altre) possono essere detraibili, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), solo se pagate mediante strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, debito, ecc.).
Si tratta delle spese per l’iscrizione annuale e abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni corrisposte ad a.s.d. e s.s.d. senza fini di lucro (e in generale a palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica), che danno diritto a una detrazione IRPEF pari al 19%, calcolata su di un importo massimo di € 210,00 per ciascun anno solare e per ciascun ragazzo, ripartibile tra gli aventi diritto in parti uguali (art. 15, co. 1, lett i-quinquies, T.U.I.R.).
Pertanto, coloro che vorranno fruire della detrazione in questione dovranno necessariamente conservare sia il documento di spesa (fattura, quietanza, ricevuta), sia la prova documentale dell’avvenuto pagamento con modalità tracciabili
Il documento di spesa può consistere in una ricevuta semplice da cui devono espressamente risultare, come rigorosamente stabilito dal Decreto Interministeriale del 28/3/2007, i dati anagrafici del sodalizio sportivo, la causale, l’importo e l’attività sportiva praticata, i dati anagrafici del minore praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.