Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Fiscosport ha sempre dedicato grande attenzione alle questioni inerenti ai compensi/rimborsi a favore dei componenti il Consiglio Direttivo di una associazione sportiva dilettantistica (o società sportiva), ben comprendendo il ruolo di rilievo ricoperto e i rischi e le responsabilità conseguenti all’espletamento del mandato, dedicando a essi articoli di approfondimento, anche monotematici, relativamente agli aspetti giuridici e al trattamento tributario e previdenziale.
Fermi restando le incompatibilità e i divieti generali di distribuzione, anche indiretta, di utili previsti dall’art. 90, L. 289/2002, dallo Statuto adottato dal singolo sodalizio sportivo, dall’art. 148, co. 8, T.U.I.R. e dall’art. 4 d.p.r. IVA, nulla vieta la corresponsione di emolumenti nella forma di compensi o rimborsi spese ai membri del Direttivo di una a.s.d.
Si tratta di emolumenti per attività riconducibili alla pratica sportiva, quando un consigliere direttivo è anche istruttore o allenatore, che ben legittimamente possono essere erogati applicando la norma di favore prevista agli artt. 67, co. 1, lett. m) e 69, co. 2, T.U.I.R., come chiarito e ribadito anche dall’Amministrazione Finanziaria in numerosi documenti di prassi (Circolari e Risoluzioni).
Si tratta invece di emolumenti per attività riconducibili alle tipiche funzioni connesse all’incarico assunto, quando un consigliere svolge solo attività di “amministratore puro”, ai quali saranno applicabili le norme generali e ordinarie vigenti a disciplina degli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali.
Con riferimento al divieto assoluto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili è sufficiente che le somme erogate siano di ammontare coerente con quanto disposto dall’art. 10, co. 6, d.lgs. 460/1997, che può essere pacificamente esteso anche alle a.s.d., quantunque sia formalmente destinato alle ONLUS, come chiarito e ribadito, anche in questo caso, dall’Agenzia delle Entrate
Con l’entrata in vigore poi della riforma del Terzo Settore, anche questo parametro sarà superato da quello previsto all’art. 8, co.2, del D.Lgs. 117/2017, anch’esso estensibile in via analogica alle associazioni sportive.
Alla luce di quanto precede riteniamo che la riforma sullo sport non abbia dedicato specifica attenzione agli emolumenti dei consiglieri dal momento che tali emolumenti sono già disciplinati dalla normativa generale.
Conveniamo che la riforma poteva rappresentare l’occasione per presentare qualche forma di incentivo economico che stimolasse l’avvicinamento a questo delicato ruolo anche da parte non solo di giovani ma anche di persone esperte, con un ricco background di competenze che tanto avrebbero da dare, proporre e realizzare in questo settore.
Pur tuttavia comprendiamo che ogni forma di incentivo possa richiedere risorse aggiuntive a carico dello Stato di non facile individuazione e questo può certamente rappresentare un forte ostacolo a introdurre novità che agevolino l’assunzione del ruolo di amministratore.
In proposito però segnaliamo che una forma di incentivo possa consistere nella novità introdotta nello schema di decreto legislativo della riforma riguardante le semplificazioni, il quale dovrebbe prevedere un percorso più agevole per l’ottenimento della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive.
Il condizionale è d’obbligo perché è l’unico dei cinque schemi di decreti legislativi di cui non si è ancora vista pubblicamente la versione definitiva approvata dal consiglio dei ministri.
Rileviamo però la significativa portata innovativa consistente nell’attribuire l’autonomia patrimoniale perfetta alle associazioni, dal che deriva una maggior tutela patrimoniale di chi agisce per il sodalizio (generalmente il presidente e i consiglieri) che si traduce in un sostanziale incentivo all’assunzione del ruolo direttivo.