Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La disciplina relativa al funzionamento degli organi dell’associazione sportiva dilettantistica e, più in generale, il suo funzionamento interno sono regolati nello statuto, essendo rimessi all’autonomia negoziale dell’ente.
L’impossibilità di funzionamento del consiglio direttivo potrebbe essere una causa di scioglimento del sodalizio, ove previsto da tale documento.
In tal caso, al fine di comprendere le modalità operative da seguire, è necessario esaminare attentamente le disposizioni statutarie, ai sensi delle quali devono essere regolati le modalità di scioglimento delle associazioni (ai sensi dell’art. 90, comma 18, l. 289/02), nonché l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle stesse.
Nella maggioranza dei casi gli statuti prevedono la necessità di un’assemblea straordinaria – che generalmente ha modalità di convocazione e/o quorum costitutivi e/o deliberativi particolari – preordinata a decidere le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori. Ma, ripetiamo, le regole da seguire, e con grande attenzione e precisione, sono quelle stabilite dal vostro statuto.
La necessità di devoluzione a fini sportivi del patrimonio è un’applicazione del divieto di scopo lucrativo e di ripartizione degli utili, imprescindibile in qualunque fase dell’esistenza del sodalizio.
La circostanza per cui l’a.s.d. potrebbe avere recepito nel proprio statuto le disposizioni di cui all’art. 148, comma 8, T.U.I.R., laddove interessata a decommercializzare le quote di associati e tesserati, impone di porre particolare attenzione anche a questo aspetto.
La disposizione da ultimo citata reca: “l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge”.