Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Riportiamo integralmente il quesito del nostro gentile lettore:
In una ASD (non riconosciuta) che svolge prevalentemente attività istituzionale verso i propri soci/tesserati (circa 70) e molto marginalmente attività commerciale in regime di 398 (rappresentata dalla cessione di qualche barretta energetica), il consiglio direttivo – a seguito della pandemia e a seguito della riforma che porterà inevitabilmente a un aggravio dei costi di gestione – sta valutando la chiusura previo scioglimento dell’associazione. Alcuni trainer (di cui un membro del C.D.) che negli anni si sono dedicati con particolare coinvolgimento all’attività sportiva all’interno del sodalizio, vorrebbero “subentrare” nella gestione dell’attività sportiva fino a ora condotta sotto forma di associazione costituendo una società (s.s.d. o società di capitali ordinaria). Questo permetterebbe l’apporto di capitali per riprendere con più serenità l’attività sportiva interrotta con la pandemia. In pratica la nuova società subentrerebbe nei contratti di affitto in essere (relativi ai locali utilizzati), acquisterebbe dalla a.d.d. l’attrezzatura attualmente in uso e iscriverebbe quale propri tesserati gli attuali frequentatori (se concordi) e ovviamente altri che verranno. Si chiede:
- se da tale situazione l’A.E. potrebbe sostenere che anche la precedente attività sotto forma di a.s.d. era condotta con fini commerciali e non associativi;
- se esistono in tale operazione profili che possano dare adito a contestazione da parte dell’A.E. legati ovviamente alle agevolazioni fiscali sportive usufruite dalla a.s.d;
- se la delibera di scioglimento della ASD debba più correttamente essere motivata come impossibilità di raggiungere gli scopi istituzionali (onerosità e questioni economiche in genere) oppure per mancanza di associati (visto che gli stessi a scadenza annuale non rinnoverebbero più la loro iscrizione e in questo caso la delibera di scioglimento verrebbe assunta al termine dell’esercizio sociale);
- se la risposta di cui al punto 1 sia influenzata dal tipo di società che si va a costituire: s.s.d. oppure una SC ordinaria (quindi senza alcuna agevolazione fiscale sportiva).
Vi ringrazio per l’eventuale risposta
A parere dello scrivente, la soluzione prospettata dall’utente nel quesito non sarebbe quella “ortodossa” da adottare, essendo infatti necessario procedere alla trasformazione (eterogenea) dell’a.s.d. (anche se trattasi di associazione non riconosciuta) in s.s.d., operazione straordinaria disciplinata espressamente dal Codice Civile all’art. 2500, come modificato dalla riforma del diritto societario del 2003.
Questa è pertanto l’unica procedura che consente di garantire, nel rispetto della normativa codicistica, fiscale e sportiva, la continuità relativamente:
- alle attività sportive dilettantistiche promosse;
- ai contratti in essere;
- ai rapporti instaurati nei confronti di associati e tesserati.
Oltre che assicurare al sodalizio sportivo:
- nuovi capitali sufficienti ad affrontare le difficoltà finanziarie indotte dalle restrizioni anti COVID;
- la responsabilità limitata al patrimonio conferito dai soci;
- una gestione più serena degli aspetti fiscali connessi all’esercizio di attività commerciali connesse a quelle istituzionali e sportive (in regime ex L. 398/1991, ad esempio).
Sul tema, Fiscosport ha dedicato una Newsletter monotematica (n. 5 del 2014) mentre il sottoscritto ha dedicato un contributo al confronto tra s.s.d. e s.r.l. ordinaria, oltre che un contributo in materia di somministrazione di alimenti e bevande (come nel caso della cessione di barrette energetiche).
In estrema sintesi, rimandando il lettore a quanto già pubblicato su questa rivista come sopra indicato, gli adempimenti da rispettare per trasformare l’a.s.d. in s.s.d. sarebbero i seguenti:
- delibera di trasformazione da parte dell’assemblea straordinaria dell’asd, con le maggioranze richieste dallo statuto in vigore;
- atto di trasformazione stipulato per atto pubblico dinanzi al notaio che dovrebbe accogliere l’eventuale recesso da parte di coloro, tra gli attuali soci dell’asd, che non volessero automaticamente diventare soci della costituenda ssd;
- predisposizione di una perizia asseverata con la quale un professionista abilitato attesti l’ammontare del patrimonio dell’asd al fine della sottoscrizione del capitale minimo della ssd previsto per legge;
- comunicazione della trasformazione agli organismi sportivi di riferimento, previa consultazione attenta dei relativi regolamenti in materia di diritti sportivi, titoli, tesseramenti, ecc. nella ipotesi di trasformazione da a.s.d. in s.s.d.