Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
A parere dello scrivente il quesito sottolinea alcuni aspetti degni di attenzione, circa le modalità di instaurazione del rapporto associativo ed i requisiti affinché un locale possa essere considerato sede di un’associazione privata.
Innanzitutto, occorre analizzare con attenzione la fattispecie concreta: trattasi di palestra che svolge lezioni di ballo o che ha aperto all’interno del predetto locale una sala da ballo?
Si ritiene che nessun problema sussista per le associazioni sportive che organizzino all’interno dei propri locali lezioni e/o corsi di ballo e/o di danza, ove siano rispettati i requisiti statutari sulle modalità associative e l’attività svolta sia di tipo corsistico.
Diversa risulterebbe la situazione, ove i locali associativi configurassero una sala da ballo, in particolare ove l’accesso fosse aperto senza discriminazioni e a chiunque mediante il pagamento di una quota di adesione. Ovvero se l’ente associativo consente l’acquisizione della natura di associato a chiunque, senza alcun rispetto degli obblighi statutari sulle modalità di adesione, senza alcuna conoscenza e condivisione dello statuto e degli scopi dell’associazione, ma esclusivamente mediante il pagamento di una quota di adesione, che a ben vedere rappresenta piuttosto un prezzo, un corrispettivo per l’accesso ai locali da ballo.
Si raccomanda pertanto alle associazioni sportive dilettantistiche di prestare molta attenzione alla natura del rapporto associativo, sia per quanto concerne la forma che la sostanza, in relazione ai seguenti aspetti:
1) osservare correttamente le disposizioni statutarie in ordine alle modalità di ammissione dei soci, onde evitare che sia contestata la natura associativa dell’ente a causa, ad esempio, delle seguenti argomentazioni:
- chiunque entra è considerato socio;
- l’ammissione dei soci non è soggetta a forme rigide;
- gli aderenti all’associazione si identificano con tutti coloro che scelgono di entrare nei locali della stessa, a prescindere dal numero dei richiedenti e con criteri selettivi (pagamento di un biglietto) così larghi da diventare del tutto inesistenti;
- il locale sede dell’associazione è sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento di una quota di adesione.
2) garantire l’effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita dell’ente.
In caso contrario, in sede di verifica, potrebbe essere accertato:
a livello tributario che:
- i frequentanti i corsi/lezioni di ballo non sono qualificati quali soci, bensì quali ordinari clienti;
- il prezzo di ingresso pagato non rappresenta il corrispettivo specifico decommercializzato per la partecipazione ad attività sportive istituzionali, bensì il corrispettivo richiesto per un usufruire di un servizio di natura commerciale;
a livello amministrativo che:
- l’ingresso non è riservato ai soli soci (che di fatto non esistono), ma aperto al pubblico.
Da ciò scaturirebbe, oltre al disconoscimento dei benefici di carattere fiscale, anche l’imputazione di carattere penale connessa alla mancata autorizzazione richiesta per l’esercizio di attività di spettacolo o intrattenimento presso luoghi aperti al pubblico, in quanto verrebbe eliminata ogni differenza fra locali aperti ai soci di un’associazione e locali aperti al pubblico.
A supporto di quanto finora descritto si cita, come esempio negativo, la Corte di Cassazione, sez. I penale, sent. n. 36647 del 14 giugno – 6 settembre 2013, secondo cui “sussiste il reato di cui all’articolo 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento) allorchè venga esercitata una attività di intrattenimento (nella fattispecie una palestra in cui era attiva una sala da ballo) in un locale formalmente concepito come sede di una associazione sportiva e accessibile come tale solo ad una ristretta cerchia di soci ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque mediante il pagamento di una quota di adesione, in assenza delle autorizzazioni amministrative prescritte per l’esercizio di attività in luoghi aperti al pubblico”.