Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Il quesito del gentile lettore evidenzia una criticità della situazione, che deve essere esaminata prima di rispondere alla richiesta specifica.
In particolare, la circostanza per cui l’asd sia composta da un numero così esiguo di soci rischia di determinare l’identificazione dell’organo deliberativo (assemblea) con quello amministrativo (consiglio direttivo), laddove i consiglieri siano soci e non soggetti esterni (una simile circostanza deve essere consentita dallo statuto).
Tale eventuale coincidenza di organi potrebbe essere contestata in sede di accertamento in quanto ritenuta lesiva del principio di democraticità, requisito imprescindibile per l’associazionismo sportivo, come ribadito peraltro dal legislatore della riforma nell’art. 7 del d. lgs. 36/21 alla lettera e):
“Nello statuto devono essere espressamente previsti: …
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile”.
Se, infatti, la presenza di tre soci può ritenersi conforme al dato letterale secondo cui il contratto di associazione (come tutti i contratti) può essere stipulato fra due o più persone, nella sostanza è “mal visto” in sede di accertamento laddove determini una coincidenza dell’assemblea e del consiglio direttivo, causa del venir meno della sovranità dell’assemblea e, come detto, della violazione del principio di democraticità. A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi qualora lo statuto prevedesse la possibilità di nominare consiglieri esterni, in grado di preservare l’identità di ciascun organo.
Seppure la legge non imponga un numero minimo di soci per la costituzione e “il mantenimento in vita” di un’a.s.d., si suggerisce al gentile lettore di incrementarne il numero o di nominare consiglieri esterni (purché ammesso dal proprio statuto), in modo tale da consentire l’esistenza e il funzionamento di due organi distinti, deliberativo e amministrativo.
Premesso ciò, nulla osta, generalmente, alla possibilità di tesserare come dirigenti soggetti privi dello status di socio, salvo diversa previsione dell’organismo di affiliazione; è doveroso, pertanto, verificare le statuizioni normative della propria federazione affiliante.