Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
Intanto grazie per l’apprezzamento: fa sempre piacere quando ciò che ci fa è utile.
Passando al quesito, mettiamo un poco di ordine.
In primo luogo, la possibilità di distribuzione parziale degli utili esiste solo se:
- – è espressamente prevista (o meglio, non espressamente vietata) dallo statuto; quindi siccome lo statuto della Vostra società prevede certamente tale divieto, finché non viene cambiato la distribuzione non è possibile
- – si rinuncia alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’art. 148, III comma, del T.U.I.R.: non è infatti stato modificato l’ottavo comma di tale articolo, che subordina questa importante agevolazione, fra l’altro, proprio al divieto di distribuzione degli utili.
Ciò premesso (e che probabilmente risolve già il problema) esaminiamo le due cause ostative all’accesso la regime forfetario che ci interessano. Si tratta delle lettere “d” e d-bis” dell’art. 1, comma 57, della legge 190/2014:
“Non possono avvalersi del regime forfetario:
…
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che … controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni“
E questa preclusione non opera nel vostro caso, perché nessuno ha il controllo della società (a meno che due di essi, o tutti e tre, siano fra loro coniugi o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, nel qual caso entrambi hanno il controllo, in parte direttamente, in parte indirettamente)
“d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta …“
E a meno che i soci non siano stati nei due anni precedenti dipendenti della società, anche questa preclusione non opera.