Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI
Ai sensi della l. 633/1941, testo unico sul Diritto d’Autore, chiunque diffonda pubblicamente musica deve corrispondere dei diritti alla SIAE, somme che la stessa provvede successivamente a ripartire fra i titolari delle opere trasmesse.
Gli artt. 73 e 73-bis della predetta norma prevedono inoltre, a tutela non solo dell’autore ma anche di chi interviene a favore della diffusione dell’opera, la regolarizzazione dei c.d. diritti connessi.
Il pagamento di quest’ultimi, considerato quanto all’art 15 della l. 633/41, è dovuto anche nel caso in cui la trasmissione della musica avvenga all’interno di un circolo privato, senza scopo di lucro e con accesso esclusivo riservato agli associati.
I fonografici sono definiti dall’art 78 della l. 633/41 come coloro che assumono “l’iniziativa e la responsabilità’ della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni”.
Anche tali soggetti devono poter dunque ricevere un compenso la cui entità, in ottemperanza a un apposito regolamento emanato con d.p.c.m. 01.09.1975, può anche essere definita dalle varie organizzazioni consortili, tra cui SCF (Società Consortile Fonografici) e AFI (Associazione Fonografici Italiani), d’intesa con le diverse associazioni di categoria.
Tuttavia, premesso che non vi è alcun dubbio sull’obbligo di versamento dei diritti fonografici, considerato che:
- ad oggi, nel mondo sportivo, SCF ha stipulato convenzioni solo con ASC, AICS, FIDS e US ACLI (per approfondimenti, Stefano Andreani, La storia infinita dei diritti fonografici: l’ennesimo aggiornamento);
- con un accordo del 2010 ANIF Eurowellness e AFI hanno concordato un particolare criterio di determinazione del diritto dovuto, intesa ovviamente non vincolante per SCF (si veda ancora Stefano Andreani, Diritti fonografici: un aggiornamento);
sarà certamente opportuno che l’Ente di cui al quesito verifichi innanzitutto la ragionevolezza della richiesta, per poi decidere di:
- effettuare l’integrale pagamento;
- trovare, in presenza di particolari situazioni, una soluzione condivisa con la SCF o, in assenza, al fine di mostrare la propria buona fede ed evitare spiacevoli risvolti penali, effettuare il pagamento in base a un ragionevole e oggettivo criterio di calcolo (ad esempio utilizzando il metodo di cui all’accordo richiamato sopra al punto sub 2);
- opporsi alle richieste di SCF, ipotesi che, a parere di chi scrive, è da scartare in quanto l’omesso versamento, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative, con tutta probabilità, vista la Sentenza della Cassazione n. 34172 del 12.07.2017 (Stefano Andreani, Fonografici: condanna in sede penale), comporterebbe anche conseguenze penali.