Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN
L’attività di somministrazione alimenti e bevande è sempre attività di natura commerciale, anche se effettuata verso i propri associati e/o tesserati, in quanto non può rientrare in alcun modo tra le finalità istituzionali della società.
Per completezza, si segnala che in base al comma 5 dell’art. 148 del T.U.I.R., se non si trattasse di una Società ma di una associazione sportiva, e la stessa fosse anche una APS le cui finalità assistenziali fossero riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considererebbero commerciali la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi ove si svolge l’attività istituzionale verso iscritti, associati o partecipanti. Ma trattandosi di una s.s.d. tale possibile esimente non si può applicare.
Per quanto poi riguarda la possibilità che i relativi ricavi possano usufruire del regime L. 398/91, si precisa che la Circolare 18/E/2018 testualmente stabilisce che
“possono rientrare, invece, tra le attività soggette al regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 la mera somministrazione di alimenti e bevande ovvero la vendita di materiale sportivo strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l’ente è iscritto nel Registro del CONI, qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all’interno della struttura dove si svolge l’attività sportiva (e non in spazi o locali distanti da essa), senza l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato nel senso sopra chiarito, al fine di garantire che dette attività siano, di fatto, prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati praticanti l’attività sportiva“.
In caso si applichi il regime di cui alla legge 398/91 gli incassi sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per cui sarà sufficiente annotare i corrispettivi nel prospetto riepilogativo IVA di cui alla l. 662/1996.
È possibile, occasionalmente, erogare tali servizi, in base all’articolo 25 della l. 133/1999, anche a soggetti non tesserati, in occasione di manifestazioni sportive o raccolte fondi, per un numero di eventi non superiore a 2 e per importi complessivamente incassati non superiori a 51.645,69 euro, rendendo tali incassi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi, e quindi anche irrilevanti ai fini del rispetto del limite dei 400.000,00 euro, mentre restano comunque imponibili ai fini IVA. In questi casi si provvede entro 4 mesi ad apposita rendicontazione con relazione allegata.
L’attenzione infine va posta alla tipologia di autorizzazione amministrativa richiesta al Comune di competenza, SCIA per somministrazione alimenti e bevande o autorizzazione alla somministrazione da parte di circoli privati.
Le persone che prestano il proprio tempo alla gestione del bar non possono essere inquadrate e remunerate attraverso i cc.dd. “compensi sportivi”, in quanto ci rientrano solo le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ampliata la platea ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale.
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