Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI
Una a.s.d. in questi primi mesi dell’anno ha emesso alcune fatture di pubblicità; a causa dell’epidemia “coronavirus” – l’azienda sponsor non ha potuto pagare la fattura. Di conseguenza l’associazione non ha incassato l’IVA. Si chiede se sia possibile – pertanto – differire il versamento dell’IVA, se non ancora incassata.
Nel quesito prospettato dal lettore, a fronte di alcune fatture emesse per pubblicità, viene dato atto della difficoltà dello sponsor a fare fronte al pagamento.
La conseguenza è il mancato incasso sia dell’IVA – come indicato da lettore – che dell’imponibile della prestazione.
Si chiede se, in caso di mancato incasso dell’IVA, vi sia la possibilità di differirne il versamento.
Al riguardo, posto che dovrebbe trattarsi dell’IVA del primo trimestre in scadenza il prossimo 16 maggio, occorre precisare che la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di maggio è subordinata al rispetto di quanto previsto dall’art. 18, co. 1, del d.l. 23/2020 (Decreto Liquidità): diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Circa le modalità da seguire per la verifica, trattandosi di IVA trimestrale in scadenza a maggio, si ritiene che la verifica debba essere fatta per il solo mese di aprile.
Ciò risulta però in contrasto con quanto affermato dalla Circolare 9/E/2020 dello scorso 13 aprile dall’Agenzia delle Entrate:, al quesito 2.2.6, Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente, in cui si prevede che la verifica debba avere a riferimento entrambi i mesi (marzo e aprile):
DOMANDA: Per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)?
RISPOSTA: Si, stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.
Il versamento sospeso dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
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Una società sportiva (come la maggior parte delle a.s.d./s.s.d.) per affrontare il campionato e le spese attinenti a tutto il contesto sportivo (atleti, allenatori, tecnici, spese federali ecc.) si avvale degli sponsor con contratti stipulati fino alla fine della stagione sportiva (30/06/2020). Ogni mese la società sportiva emetteva fattura elettronica per quegli sponsor che avevano stabilito il pagamento rateizzato. Ora, sappiamo che con decreto sono stati sospesi tutti i campionati da febbraio. Si chiede se possa essere emessa ora fattura per il main sponsor e qualche altro sponsor, che continuano ad essere sponsorizzati tramite il sito internet della società? Si chiede inoltre se sia fattibile emettere note di credito lì dove causa chiusure attività per emergenza da coronavirus non si è proceduto al pagamento.
La gentile lettrice pone due quesiti per la cui risposta occorre riferirsi al contratto stipulato con gli sponsor e alle clausole ivi previste.
In generale, per i soggetti che continuano a essere sponsorizzati tramite il sito internet, si ritiene che possa essere emessa la fattura, ma è probabile che venga chiesto dallo sponsor di parametrarla alla parte di corrispettivo contrattualmente riferibile alla pubblicità sul sito, rispetto al totale delle modalità di pubblicità previste dal contratto (es. cartelloni, maglie, deplian, ecc.).
Circa la possibilità di emettere note di credito, la risposta è positiva, ove il contratto preveda che la sponsorizzazione sia legata all’intera stagione e quindi possa essere formalizzata una variazione del contratto per giusta causa, rappresentata dalla sospensione e annullamento del campionato. Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell’art. 26, co. 2, del d.p.r. IVA (d.p.r. 633/1972) è possibile emettere nota di credito ove l’operazione venga meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili.
Occorrerà, comunque trovare un accordo con lo sponsor per la riduzione del corrispettivo eventualmente, su base proporzionale rispetto alle partite giocate, o altro criterio condiviso.
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In questo periodo particolare una a.s.d. chiede chiarimenti sull’argomento sponsorizzazioni. Ha in corso alcuni contratti di sponsorizzazione in scadenza al 30 giugno (termine della stagione sportiva), che prevedono varie rate di pagamento da parte degli sponsor, e in base a queste rate la a.s.d. emette regolare fattura. Ora gli sponsor comunicano (in via informale, non ufficialmente) che dato il difficile momento, non riusciranno ad onorare le rate mancanti. Ovviamente si comprendono le difficoltà del momento e non vi è nulla da eccepire alla decisione presa: tuttavia si chiede come ci si debba comportare avendo un contratto attivo in essere? Vanno fatturate ugualmente le rate mancanti (sapendo di non incassarle mai) e dovendo in questo caso pagare anche l’IVA relativa ? O è corretto fare finta di niente e lasciare scadere il contratto a fine termine senza fatturare altro ? O ci sono altre azioni da intraprendere?
Occorre innanzitutto ricordare che, trattandosi di una prestazione di servizi, l’operazione si considera effettuata ai fini IVA al momento del pagamento del corrispettivo (art. 6, co. 3, d.p.r. 633/1972): pertanto, in assenza di pagamento non deve essere emessa la relativa fattura.
Si suggerisce comunque di formalizzare con lo sponsor una modifica del contratto.