Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La formulazione del quesito non sembra chiara, in particolare non si comprende come l’allenatore possa non essere tesserato per il sodalizio presso cui svolge la sua attività.
La mancanza di tesseramento impedisce all’allenatore di essere considerato lavoratore sportivo, come si evince dal tenore letterale della definizione di lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 25, d. lgs. 36/21 secondo cui
“1. È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
2. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo…”.
La lettura in combinato disposto di entrambe le disposizioni evidenzia la necessità che anche le figure di lavoratori tipizzate ex lege (nel cui ambito si colloca, a pieno titolo, l’allenatore) siano tesserate.
Il tesseramento, del resto, consente l’ingresso nel mondo sportivo – ai soggetti fisici – e l’acquisizione di una serie di doveri e diritti, tra i quali la tutela sanitaria e assicurativa (contro gli infortuni).
L’opportunità di garantire entrambe le predette tutele, nonché l’imprescindibilità del tesseramento ai fini dell’acquisizione dello status di lavoratore sportivo dimostrano l’imprecisione del quesito e confermano la necessità che l’allenatore sia tesserato.
La circostanza che il medesimo soggetto sia tesserato come giocatore presso un’a.s.d. e come allenatore presso un differente sodalizio, entrambi affiliati allo stesso organismo, d’altra parte, non si pone in contrasto con alcuna prescrizione normativa.