Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Come disposto dall’art. 36, co. 6-quater, d.lgs. 36/2021, il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive viene attratto a quello generale dei premi e delle vincite di cui all’art. 30, d.p.r. 600/1973. Tali premi sono pertanto assoggettati a una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, pari al 20% e a carico del soggetto erogatore.
Nel caso di premi costituiti da beni in natura, diversi dal denaro, si dovrà applicare la ritenuta sul valore commerciale del bene stesso; inoltre è possibile chiedere un premio di valore inferiore, differente dal premio originario, per l’importo pari all’imposta da trattenere; quest’ultima ipotesi, ove il soggetto che eroga il premio intenda esercitare la rivalsa.
Trattandosi, infine, di ritenuta trattenuta a titolo di imposta, al percettore non compete alcun obbligo dichiarativo (in assenza di ulteriori redditi), i premi non si cumulano ai fini fiscali con altri redditi e non sono soggetti a contribuzione previdenziale (non trattandosi di redditi da lavoro).