Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

Per quanto riguarda il primo quesito, ovvero la fuoriuscita dal “regime 398”, quanto scritto in esso è corretto se il supero del limite per la Legge 398 è avvenuto a giugno 2023.
Ci spieghiamo.
L’art. 2, secondo comma, della legge 398/91 stabilisce che “Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 360 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato”.
Non si tiene quindi conto, come p.es. nel regime forfetario o in altri regimi agevolati, del totale dei ricavi dell’esercizio e si esce dal regime dall’esercizio successivo, ma si esce dal mese successivo a quello del supero.
Il secondo quesito ci fa invece sorgere il dubbio che ci sia un poco di confusione fra la legge 398/91 e altre disposizioni, le percorriamo quindi in ordine logico.
Punto di partenza sono l’art. 148 T.U.I.R. e l’art. 4 del d.p.r. 633/72 (citato nel quesito), in base ai quali, in estrema sintesi, i corrispettivi pagati da soci o tesserati per svolgere attività sportiva non sono per la società ricavi commerciali: non generano materia imponibile ai fini delle imposte dirette e sono fuori campo IVA.
Ciò premesso, per quanto invece riguarda i ricavi commerciali (pubblicità e sponsorizzazione, vendita biglietti, merchandising, ecc.), che sono imponibili sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA, la legge 398 consente di determinare le imposte dirette dovute (IRES e IRAP) e l’IVA da versare con modalità forfetarie.
Pertanto la fuoriuscita dal regime 398 è assolutamente irrilevante ai fini dell’assoggettamento a IRES, IRAP e IVA delle quote pagate dai ragazzi: erano fuori prima e lo sono dopo.
Così correttamente inquadrata la questione, entrano in gioco altre due disposizioni (ripetiamo: assolutamente indipendenti dal “regime 398”), che riguardano proprio le quote pagate dai ragazzi:
– dal 1/7/2024 (salvo ulteriori proroghe dell’entrata in vigore di tale modifica) tali prestazioni non saranno più fuori campo IVA ex art. 4, bensì esenti ex art. 10, sempre del d.p.r. 633/72; non cambia nulla sotto il profilo sostanziale, dato che non c’era IVA prima e non ci sarà dopo, cambiano invece una serie di dettagli, che non ci pare opportuno ricordare in questa sede, perché esulano dal quesito e sono già stati analizzati in altri interventi su questa newsletter
– l’art. 36-bis del d.l. 75/2023 stabilisce che “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport … rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport … da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici … sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”. Tale disposizione in qualche modo quindi “anticipa” la modifica che entrerà in vigore il 1/7/2024, ovvero che (sempre in grande sintesi e approssimazione) le prestazioni sportive sono esenti da IVA e indipendentemente dal fatto che chi usufruisce del servizio sia o meno tesserato. Nella stragrande maggioranza dei casi (compreso quello esposto nel quesito) ciò è però irrilevante, perché come illustrato tali corrispettivi sono attualmente collocati “a monte” fuori campo IVA, quindi che siano oggettivamente imponibili o esenti poco importa.