Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Si premette anzitutto che l’applicazione del regime in questione, in seguito all’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, sarà consentita esclusivamente ai sodalizi sportivi dilettantistici, in quanto agli altri enti del Terzo Settore (come le associazioni culturali, in qualità di enti generici) saranno eventualmente applicabili i regimi fiscali speciali previsti ad hoc dalla riforma.
Trattandosi di soggetto sportivo iscritto al Coni, in generale è applicabile il regime ex l. 398/1991, in quanto rientra nell’oggetto statutario lo svolgimento di discipline comprese nell’elenco di cui alla delibera CONI n. 1569 del 17.05.2017.
Nello specifico, con riferimento alla “danza”, le differenti discipline sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, comprese nell’elenco di cui sopra, sono le seguenti:
- DANZE ACCADEMICHE. Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningam, Limon e generi derivati.
- DANZE ACCADEMICHE. Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico.
DANZE COREOGRAFICHE. Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie.
DANZE COREOGRAFICHE. Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance.
DANZE INTERNAZIONALI. Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine -(Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni.
DANZE INTERNAZIONALI. Danze Jazz: Rock’n RolI, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni.
DANZE INTERNAZIONALI. Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni.
DANZE NAZIONALI. Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni.
DANZE REGIONALI. Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali.
STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati.
Ciò premesso, l’organizzazione di un evento teatrale per una commedia musicale a pagamento, destinata a un pubblico di soggetti non qualificati (non associati e/o non tesserati, diretti o indiretti), è indubbiamente “attività commerciale” i cui corrispettivi incassati, derivanti dai biglietti di ingresso, si ritiene che possano essere attratti nel campo di applicazione del regime ex l. 398/1991, ai fini IVA, IRES e IRAP, in quanto attività direttamente connessa agli scopi istituzionali.
Quantunque non risultino contestazioni in merito da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sarebbe opportuno verificare la sussistenza della connessione di tale evento con la promozione sportiva istituzionale dell’a.s.d.
Ciò perché, anche se non espressamente previsto dalla l. 398/1991, secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare 18/E/2018) sarebbero esclusi dal regime in oggetto i corrispettivi derivanti da attività commerciali non connesse funzionalmente alla missione sportiva specifica della promozione di discipline dilettantistiche riconosciute.
L’adozione del regime ex l. 398/1991 comporta l’applicazione dell’IVA in base a quanto disposto dall’art. 6, co. 11, l. 133/1999
11. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l’aliquota dell’IVA e’ fissata nella misura del 10 per cento.
ovvero:
aliquota ridotta 10% nel caso di prezzo di ingresso fino a euro 12,91;
aliquota ordinaria 22% nel caso di prezzo di ingresso superiore a euro 12,91.
Poiché tale limite è da intendersi al netto di IVA, il limite IVA compresa è di € 14,20
Per fornire un esempio, si suppone l’incasso di 100 biglietti da euro 14,00 ciascuno, per un totale pari a euro 1.400,00.Dal totale incassato si scorpora l’IVA con aliquota ridotta 10%, ovvero(1) 1.400/1,10 = 1.272,73, quindi(2) 1.400 – 1.272,73 = 127,27.Del totale IVA scorporata, pari a euro 127,27 sarà necessario versare all’Erario il 50%, quindi euro 63,34.Ai fini IRES e IRAP la tassazione seguirà le regole ordinariamente previste dal regime ex l. 398/1991, quindi (in assenza di altri ricavi) l’imonibile sarà 1.272,73 X 3% = 38,18 euro.
[Articolo aggiornato il 6 dicembre 2022]