Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

I requisiti statutari
Prima di attivare il settore “vendita on-line di gadget” occorre verificare se tra le attività indicate nello statuto siano indicate tali operazioni.
In caso contrario, occorrerà effettuare una modifica statutaria poiché, in mancanza, gli amministratori si espongono a responsabilità patrimoniali personali.
Comunicazioni al SUAP e al R.E.A.
Trattandosi di un’associazione le comunicazioni devono essere effettuate attraverso una SCIA – segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive.
La SCIA permette di comunicare l’inizio dell’attività ricorrendone i presupposti avuto riguardo anche ai requisiti morali del legale rappresentante e dei componenti del consiglio direttivo.
L’attività di e-commerce è considerata alla stregua dell’apertura di un esercizio di vicinato e, se non sono trattati prodotti alimentari, non dovrebbero esserci particolari richieste dal punto di vista igienico-sanitario.
Per la compilazione e l’invio della SCIA al SUAP occorre far riferimento ai portali regionali che trattano la materia.
Successivamente, al R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo, si presenta una pratica Comunica – comunicazione unica mediante la quale si effettua la comunicazione dell’avvenuto avvio dell’attività di e-commerce allegando la SCIA e si procede ad implementare le attività svolte all’Agenzia delle entrate.
E’ importante segnalare che nel proprio sito internet occorre indicare anche la partita IVA e il numero R.E.A. oltre ai dati ai quali il cliente può rivolgersi per poter esercitare i propri diritti (recesso, sostituzione dei beni ecc.).
Comunicazione all’Agenzia delle entrate
Qualora l’associazione sia già dotata di partita IVA, la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’inizio attività potrà avvenire in concomitanza dell’invio della comunicazione unica attraverso il R.E.A. e consisterà nella sola implementazione delle altre attività svolte.
Le cose si complicano leggermente qualora la Asd non abbia richiesto ancora la partita IVA.
In tal caso occorre chiedere il rilascio della partita IVA e comunicare il codice ATECO relativo (47.91.10).
Occorre altresì porre attenzione al regime contabile che si intende adottare:
- legge 398/91: con opzione da esercitare mediante invio di una comunicazione alla SIAE e poi da confermare attraverso la presentazione del mod. VO in occasione della presentazione della dichiarazione IVA. Questo regime, secondo gli ultimi orientamenti dell’Agenzia delle entrate sarebbe attivabile se ed in quanto l’attività commerciale sia connessa all’attività svolta dall’Asd.
- regime semplificato: non occorre l’esercizio di alcuna opzione essendo un “regime naturale” fino a 700 mila euro di volume di affari per le cessioni di beni e 400 mila euro per le prestazioni di servizi. In questo caso il reddito è determinato forfettariamente mentre l’IVA si applica secondo il regime normale (imposta da imposta)
- regime ordinario: per opzione se si è al di sotto dei limiti di cui al precedente punto o naturale se si è al di sopra. L’IVA si applica secondo il regime normale.
L’e-commerce è una delle modalità attraverso le quali si svolge il commercio a distanza.
Fiscalmente, l’e-commerce che riguarda di beni materiali è considerato commercio elettronico indiretto poiché l’operazione si conclude con la consegna differita dei beni rispetto all’invio dell’ordine e/o del pagamento.
Il commercio elettronico diretto è invece tipico degli acquisti di beni immateriali, come per esempio il software, l’accesso a banche dati, la musica online: al pagamento corrisponde la possibilità immediata di fruizione del bene immateriale.
La differenza è importante soprattutto in ambito di commercio intracomunitario e per stabilire alcune regole specifiche nel caso si tratti di operazioni B2C (business to consumer – vendita a consumatore finale) o B2B (business to business – vendita a operatore commerciale).