Il quesito
L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato gli obblighi dichiarativi e comunicativi in merito alle Dichiarazioni degli Esportatori Abituali stabilendo che: "l’obbligo di trasmissione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è posto in capo all’esportatore abituale e non più al fornitore, [...] resta fermo, per il fornitore, l’obbligo di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati concernenti le dichiarazioni di intento ricevute, nonché l’obbligo, previsto sia per l’esportatore che per il fornitore, di tenuta e aggiornamento del registro delle lettere d’intento". Sulla base di quanto esposto si chiede se una a.s.d. in regime L. 398/91, ricevendo una Dichiarazione D'intento per la fatturazione di una Pubblicità, posto che istituisca il registro dove annotare le stesse, non avendo l'obbligo di Dichiarazione IVA, debba riepilogare le Dichiarazioni D'intento ricevute in altro modo o sia esentata da tale obbligo.
Risposta di: Oscar Bazzotti

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato gli obblighi dichiarativi e comunicativi in merito alle Dichiarazioni degli Esportatori Abituali stabilendo che: "l’obbligo di trasmissione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è posto in capo all’esportatore abituale e non più al fornitore, [...] resta fermo, per il fornitore, l’obbligo di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati concernenti le dichiarazioni di intento ricevute, nonché l’obbligo, previsto sia per l’esportatore che per il fornitore, di tenuta e aggiornamento del registro delle lettere d’intento". Sulla base di quanto esposto si chiede se una a.s.d. in regime L. 398/91, ricevendo una Dichiarazione D'intento per la fatturazione di una Pubblicità, posto che istituisca il registro dove annotare le stesse, non avendo l'obbligo di Dichiarazione IVA, debba riepilogare le Dichiarazioni D'intento ricevute in altro modo o sia esentata da tale obbligo.
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