Il quesito
Nel corso di una verifica da parte della SIAE nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica i verificatori hanno riscontrato da parte dell'Associazione, che opera in regime di L. 398/1991, l'emissione di alcune note di credito. L'emissione di tali documenti ha avuto luogo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (sopravvenuto accordo tra le parti nel termine di un anno dall'emissione delle fatture corrispondenti). I verificatori in merito hanno espresso il seguente rilievo: "la possibilità di emissione di una nota di variazione in diminuzione, secondo le modalità stabilite dall'art. 26 del d.p.r. n. 633/1972, è preclusa alle associazioni in regime ex legge n. 398/1991 poiché il tributo per tali soggetti è concludente per cui il recupero dell'Iva versata all'erario deve avvenire mediante attivazione di una procedura di rimborso ai sensi dell'art. 21 del d.lgs n. 546/1992. Tuttavia, antecedentemente alla richiesta di rimborso è opportuno che l'associazione si attivi giudiziariamente nei confronti del cliente inadempiente per il recupero delle somme non pagate; solo a seguito di pronuncia giudiziaria si ha la certezza dell'inadempienza e il mancato recupero delle somme dovute attraverso idonea procedura esecutiva determina la possibilità di richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria". Avendo inutilmente cercato un riscontro a tale assunto (impossibilità per i soggetti in 398 di emettere note di credito) l'a.s.d. chiede un parere in merito.
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Nel corso di una verifica da parte della SIAE nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica i verificatori hanno riscontrato da parte dell'Associazione, che opera in regime di L. 398/1991, l'emissione di alcune note di credito. L'emissione di tali documenti ha avuto luogo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (sopravvenuto accordo tra le parti nel termine di un anno dall'emissione delle fatture corrispondenti). I verificatori in merito hanno espresso il seguente rilievo: "la possibilità di emissione di una nota di variazione in diminuzione, secondo le modalità stabilite dall'art. 26 del d.p.r. n. 633/1972, è preclusa alle associazioni in regime ex legge n. 398/1991 poiché il tributo per tali soggetti è concludente per cui il recupero dell'Iva versata all'erario deve avvenire mediante attivazione di una procedura di rimborso ai sensi dell'art. 21 del d.lgs n. 546/1992. Tuttavia, antecedentemente alla richiesta di rimborso è opportuno che l'associazione si attivi giudiziariamente nei confronti del cliente inadempiente per il recupero delle somme non pagate; solo a seguito di pronuncia giudiziaria si ha la certezza dell'inadempienza e il mancato recupero delle somme dovute attraverso idonea procedura esecutiva determina la possibilità di richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria". Avendo inutilmente cercato un riscontro a tale assunto (impossibilità per i soggetti in 398 di emettere note di credito) l'a.s.d. chiede un parere in merito.
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