Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, chiarisce che per le attività di sport invernali (come previsto al numero 1-septies della tabella A, Parte II-bis, del Dpr 633/1972), la fattura non è obbligatoria, salvo richiesta esplicita del cliente al momento dell’operazione. Questa regola si applica sia per le lezioni individuali che per i corsi collettivi e purché la prestazione non rientri in un regime di esenzione.
Secondo l’articolo 22, comma 1, del Dpr n. 633/1972, alcune operazioni infatti sono già esentate dall’obbligo di fatturazione. Inoltre, il comma 2 consente di estendere questa esenzione ad altri contribuenti che offrono servizi di natura pubblica con caratteristiche di frequenza limitata e importi modesti, per i quali gli obblighi di fatturazione risulterebbero eccessivamente gravosi.
Il decreto del MEF interessa specificamente le attività sportive invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e organizzate da maestri iscritti agli albi regionali o nazionali, come sci, snowboard e slittino.
La misura è in continuità con il decreto Omnibus (articolo 5, comma 1, Dl n. 113/2024), che ha introdotto un’aliquota IVA ridotta al 5% per le lezioni di sport invernali.