Pertanto, con riferimento alla CU dei co.co.co. sportivi dilettanti, avremo riguardo a compilare il punto 2 della sezione dati fiscali della CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE solo se l’importo del reddito complessivo annuo è superiore a € 15.000,00 (va indicato solo l’importo eccedente la predetta franchigia).
Nel punto 6, LAVORO DIPENDENTE, va indicato “anche nel caso in cui non si sia superata la franchigia di 15.000,00 euro” il numero dei giorni (del 2024) per i quali spetta il diritto alla detrazione (art. 13, c.1, TUIR), data di inizio e cessazione del rapporto, se in forza al 31/12/2024 e al campo 11 “periodi particolari” dovrà essere indicato il “codice 1” nel caso in cui si abbiano due contratti distinti con la stessa a.s.d./s.s.d. nel corso del 2024 (ad esempio se durante l’estate non si aveva diritto a compensi). In questo caso, come data di inizio deve essere comunque indicata la data di inizio del primo contratto, anche se riferita alla fine del 2023.
Si dovrà poi aver riguardo, per i contratti a tempo determinato, a compilare il campo 784: importo lordo del reddito da co.co.co. sportivo dilettante (compresa la franchigia dei 15.000 euro, e quindi anche per gli importi inferiori a tale limite).
Per i co.co.co. sportivi, qualora si sia superata la FRANCHIGIA PREVIDENZIALE di 5.000,00 euro, occorre indicare:
- al punto 53 i compensi corrisposti nell’anno 2024 (con principio di cassa “allargato” al 12/01/2025);
- al punto 54 l’imponibile contributivo per i c.d. “contributi minori” (nel limite del massimale di euro 119.650,00), dedotta la franchigia di 5.000,00 euro;
- al punto 55 l’imponibile previdenziale IVS, pari (fino al 2027) al 50% sempre dei compensi eccedenti i 5.000 euro;
- al punto 56 il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps;
- al punto 57 i contributi effettivamente trattenuti al prestatore (1/3, facoltà di rivalsa);
- al punto 58 il totale dei contributi effettivamente versati;
- ai punti 59 e 60 occorre barrare le mensilità per le quali non è stata presentata la denuncia UNIEMENS;
- ai punti 61 e 62 occorre indicare il tipo di rapporto: D3 al punto 61 per gli iscritti ad altra gestione previdenziale (che non sono soggetti ai contributi minori), D1 al punto 61 e D2 al punto 62 per i non iscritti ad altra gestione previdenziale, D7 al punto 61 per i dipendenti pubblici
Quanto sopra vale sia per le collaborazioni coordinate e continuative da lavoro sportivo che per le amministrativo-gestionali. Per queste ultime, occorre compilare anche la SEZIONE INAIL:
- al punto 92: va indicata la PAT (posizione assicurativa territoriale);
- ai punti 93 e 94: va indicato il periodo in cui il soggetto è stato assicurato (se attività discontinua nell’anno, di indica al punto 93 il primo giorno di occupazione ed al punto 94 l’ultimo giorno);
- al punto 95: va indicato il codice del Comune di svolgimento dell’attività.
Ricordiamo in fine che da quest’anno, con riferimento all’anno solare 2024, si è esonerati da rilasciare la CU per i professionisti in regime dei minimi o forfettario (D.Lgs. “semplificazioni” n. 1/2024) e per i percipienti esteri privi di codice fiscale (lavoratori autonomi), per i quali si dovrà compilare il prospetto SY, sezione IV, del modello 770/2025.
Sulle altre scadenze relative alle CU 2025 si veda anche Le Certificazioni Uniche 2025: le scadenze