Riferimenti normativi
In premessa ricordiamo che il c.d. mansionario dei lavoratori sportivi – previsto dall’art.25 comma 1-ter del D.lgs. 36/21, così come introdotto dal correttivo-bis – è approvato dall’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e individua ulteriori figure di lavoratori sportivi oltre alle categorie tipizzate dall’art. 25 co.1 (atleta, allenatone, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), sulla base delle figure previste dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
La griglia delle mansioni così individuate va comunicata al Dipartimento dello Sport tramite il Coni o il Cip entro il 31 dicembre di ciascun anno. La previsione pertanto è quella di un elenco “aperto” a successive modifiche e integrazioni nel tempo: la disposizione specifica infatti che l’elenco venga aggiornato annualmente e che in mancanza di aggiornamenti, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.
Allo stato attuale, dopo il recente aggiornamento, si registrano tre elenchi di mansioni che riepiloghiamo di seguito:
data del decreto | data di pubblicazione | |
primo elenco | 26.01.2024 | 21.02.2024 |
secondo elenco | 25.06.2024 | 25.07.2024 |
terzo elenco | 04.03.2025 | 17.04.2025 |
I singoli provvedimenti sono consultabili sul sito istituzionale del dipartimento https://www.sport.governo.it/it/ unitamente all’elenco aggiornato delle mansioni che coordina i vari provvedimenti stilando un elenco completo di tutte le mansioni in relazione alle varie discipline sportive. Al fine della concreta applicazione di ogni singolo elenco va individuata la rispettiva data di pubblicazione.
Le discipline interessate alle nuove mansioni introdotte con il terzo elenco comprendono:
FCI, FIBS, FIDESM, FIH, FIJLKAM, FIP, FIR, FISG, FISI, FITET, FSI, UITS, FINP, FIPPS, FISPES, FSSI che integrano e completano con nuove figure quelle già previste in precedenza, e FIDAF che invece è inserita per la prima volta.
Come applicare il mansionario
Il decreto – come gli altri due precedenti – è strutturato con l’indicazione di una serie di mansioni suddivide per Federazione o disciplina associata con il riferimento, per ciascuna voce, alla fonte che contempla l’ulteriore figura di lavoratore sportivo che svolge mansioni necessarie previste dai rispettivi regolamenti, carte federali o disposizioni di riferimento.
Nel concreto, per delimitare il corretto perimetro della figura di lavoratore sportivo si dovrà individuare, all’interno delle tabelle suddivise per disciplina sportiva, in base alla FSN o DSA di riferimento, sia la mansione (sulla colonna di sinistra) sia la norma di riferimento (sulla colonna di destra) che spesso descrive in maniera più puntuale il ruolo e/o l’ambito di svolgimento dell’attività, indicando per esempio se il riferimento sia solo alle gare o competizioni o anche ad attività preparatorie e di allenamento.
Si ribadisce inoltre che il mansionario, sebbene costruito in base ai regolamenti federali e classificato per FSN e DSA, è pacificamente applicabile anche ai lavoratori di sodalizi affiliati agli enti di promozione sportiva: la norma infatti – anche allo scopo di uniformare le figure – ha individuato come criterio identificativo, valido per tutti coloro che praticano una determinata disciplina sportiva, a qualsiasi livello, federale o promozionale, i regolamenti tecnici della disciplina sportiva stessa, espressa dalla federazione (FSN o DSA) di riferimento.
Al lavoratore sportivo così individuato andrà poi applicata la disciplina del lavoro sportivo introdotta dal D.lgs.36/21: in particolare il lavoratore dovrà essere obbligatoriamente tesserato – al pari delle figure tipizzate dall’art.25 co.1 – svolgere le mansioni specificamente indicate e qualificate come sportive ed essere inquadrato con un rapporto di lavoro subordinato sportivo o autonomo, anche di co.co.co. a seconda delle concrete modalità di svolgimento della prestazione. Si applicano la presunzione del contratto di co.co.co. di cui all’art. 28, ogni altra agevolazione fiscale, previdenziale e assicurativa prevista per il lavoro sportivo nonché le semplificazioni amministrative in relazione alla gestione del contratto di co.co.co..
Principali novità e aggiornamenti
Il nuovo provvedimento introduce come nuova disciplina il Football Americano (FIDAF) individuando quali mansioni sportive,sulla scorta dei regolamenti di riferimento, il massaggiatore, gli addetti alla logistica, i docenti formatori sportivi, gli omologatori di campi e attrezzature sportive, gli addetti alla sicurezza dei praticanti, gli addetti al campo durante la gara o gli allenamenti, lo speaker, lo scorer.
Ma soprattutto, il terzo elenco implementa con alcune figure essenziali gli ambiti di alcune discipline già inserite nel primo e secondo provvedimento.
Segnaliamo in particolare l’introduzione di varie figure di addetti al supporto logistico, assistenza degli atleti e sicurezza, peraltro già presenti per diverse discipline nei precedenti elenchi:
- accompagnatori; addetti al trasporto, gestione e custodia, manutenzione del materiale e delle attrezzature sportive in occasione di competizioni sportive, raduni e allenamenti; addetti alla gestione logistica e preparazione dei campi di gara e/o allenamento (FCI);
- tecnici delle attrezzature e dei materiali, addetti all’organizzazione logistica dell’evento/gara, addetti alla sicurezza ambientale (FIJLKAM);
- incaricati alla sicurezza dei praticanti (FIH)
Altre integrazioni si registrano ad esempio per la pallacanestro (FIP) con la figura dello scout; per gli sport invernali (FISI) con lo speaker, per il rugby (FIR) con il coordinatore tecnico di eventi (sportexpert) e con il docente formatore.
Per le discipline del tennistavolo (FITET), la precedente mansione di “operatore sportivo-educativo”, non più presente nei regolamenti tecnici federali, viene sostituita con quella di “operatore sportivo-organizzativo” (raccattapalline, tecnico delle attrezzature e dei materiali, addetto all’organizzazione logistica dell’evento/gara, addetti alla sicurezza ambientale, speaker, segnapunti, allestitore dei campi di gara, addetti al trasporto dei partecipanti all’evento, videomatch analista, accompagnatori atleti paralimpici).
Il Safeguarding Officer
Tra le novità è degna di nota la previsione della figura del Safeguarding Officer inserita tra le discipline FISB (Federazione Baseball e Softball) e FIDESM (Federazione Danza Sportiva e Sport Musicali già FIDS): in precedenza la figura del responsabile safeguarding era stata inserita nel mansionario per la FIH (Federazione Hockey) con il secondo elenco, nonché per il CUSI (Centri Sportivi Universitari) e per la FIRAFT (Federarafting) fin dal primo elenco.
Si tratta ancora di un numero esiguo rispetto alla totalità delle FSN e DSA e quindi rispetto alla totalità di discipline sportive, che lascia invero qualche perplessità. Infatti, per tale figura così come per altre che potremmo considerare trasversali o comuni in quanto astrattamente ipotizzabili per tutte o quasi le discipline sportive – quali ad esempio lo speaker o annunciatore, l’omologatore dei campi, il docente formatore, i dirigenti accompagnatori e i dirigenti addetti agli arbitri, gli addetti alla sicurezza degli atleti, gli accompagnatori di minori (previste per molte discipline, anche a seguito degli aggiornamenti, ma non per tutte) – si determina un effetto paradossale a seconda che siano inserite o non inserite nell’elenco: infatti a parità di ruoli e mansioni, svolte nei confronti di un soggetto dell’ordinamento sportivo, consegue in un caso l’applicazione della disciplina del lavoro sportivo, nell’altro quella del lavoro comune.
Trattandosi infatti di disposizioni speciali – volte a definire la perimetrazione del lavoro sportivo – non risulta percorribile un’applicazione estensiva o analogica e pertanto sarebbe stato auspicabile un intervento normativo diretto ad armonizzare le figure sportive generiche/trasversali/comuni quanto meno in sede di approvazione del nuovo elenco; elenco che tuttavia, pur allineando varie figure specialistiche “mancanti” per talune discipline, non risulta idoneo a colmare le criticità preesistenti.
Speaker e massaggiatori
L’introduzione di speaker e massaggiatori anche ad opera del terzo elenco – e già ricorrenti per parecchie discipline sportive – offre l’occasione infine per un’importante precisazione. Poiché a tenore dell’art. 25 co.1 ultimo periodo:
non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali
qualora l’incarico di massaggiatore o speaker/annunciatore/addetto alla comunicazione sia affidato a un professionista iscritto all’albo, rispettivamente dei fisioterapisti/massofisioterapisti e giornalisti, non sarà applicabile la disciplina del lavoro sportivo, nonostante la previsione di tali figure nell’elenco.
L’inserimento di tali mansioni e la qualificazione delle stesse come necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva presuppone che i collaboratori non esercitino professioni protette. Analoghe considerazioni valgono naturalmente anche per il medico o lo psicologo e ogni altra professione ordinistica. Si rammenta per completezza che lo svolgimento a titolo gratuito di prestazioni che rientrano nell’esercizio della professione protetta e quindi in qualità di volontario, non consente – secondo le delibere di alcuni organismi affilianti come ad esempio FIP e FIGC – di riconoscere in questi casi il rimborso forfettario per le spese sostenute.