Con la sentenza 09.09.2008 n.22739 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla natura delle attività di cessioni di beni e servizi svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche in favore di terzi estranei agli enti medesimi.
Era accaduto, infatti, che la Commissione Tributaria Regionale avesse ritenuto “non commerciali” tutte le attività di cessioni di beni e servizi svolte da un ente sportivo, per il solo fatto di essere conformi ai fini istituzionali.
L’amministrazione finanziaria, quindi, era ricorsa ai Supremi Giudici contestando la violazione del dettato dell’art.4 comma 3 del DPR n.633/1972.
Nella motivazione, la Corte evidenzia che la menzionata disposizione <… quanto alle associazioni sportive dilettantistiche … precisa che “Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali (…), anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”, con ciò chiaramente indicando che le prestazioni rese in favore di terzi sono sempre da considerarsi fatte nell’esercizio di attività commerciali.>.