Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato la circolare n. 3637 del 10 agosto 2010 per fornire i primi chiarimenti in merito alla SCIA, la "segnalazione certificata di inizio attività", introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 122/2010, recante conversione con modificazioni del D.L. n. 78/2010. La SCIA, con effetto dal 31 luglio 2010 - data di entrata in vigore della legge, ha preso il posto della DIA, la "dichiarazione di inizio attività", che aveva a sua volta sostituito la "denuncia di inizio attività". Per il mondo sportivo in particolare, e degli enti no profit più in generale, l'applicazione di tale disposizione può essere individuata principalmente nell'apertura dei bar dei circoli privati, tra cui quelli sportivi, per i quali non è previsto alcun limite o contingente complessivo, nè specifici strumenti di programmazione settoriale. In pratica, per l'apertura del "bar sociale" - da intendersi per tale quello non aperto al pubblico, riservato ai soli soci, senza fronte strada, ecc. - è sufficiente la presentazione della nuova SCIA corredata dalle dichiarazioni sostitutive attestanti la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per l'apertura - nel nostro caso - dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In tal modo l'associazione può iniziare l'attività il giorno stesso in cui presenta la segnalazione certificata di inizio attività.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato la circolare n. 3637 del 10 agosto 2010 per fornire i primi chiarimenti in merito alla SCIA, la "segnalazione certificata di inizio attività", introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 122/2010, recante conversione con modificazioni del D.L. n. 78/2010. La SCIA, con effetto dal 31 luglio 2010 - data di entrata in vigore della legge, ha preso il posto della DIA, la "dichiarazione di inizio attività", che aveva a sua volta sostituito la "denuncia di inizio attività". Per il mondo sportivo in particolare, e degli enti no profit più in generale, l'applicazione di tale disposizione può essere individuata principalmente nell'apertura dei bar dei circoli privati, tra cui quelli sportivi, per i quali non è previsto alcun limite o contingente complessivo, nè specifici strumenti di programmazione settoriale. In pratica, per l'apertura del "bar sociale" - da intendersi per tale quello non aperto al pubblico, riservato ai soli soci, senza fronte strada, ecc. - è sufficiente la presentazione della nuova SCIA corredata dalle dichiarazioni sostitutive attestanti la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per l'apertura - nel nostro caso - dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In tal modo l'associazione può iniziare l'attività il giorno stesso in cui presenta la segnalazione certificata di inizio attività.
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