LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE La normativa fiscale applicabile alle sponsorizzazioni è quella ordinaria, sia ai fini Iva che a fini Ires, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1, legge n. 398 del 16/12/1991, il particolare regime (opzionale) per le associazioni sportive dilettantistiche, che prevede per le sponsorizzazioni una detrazione forfettaria a fini Iva del 10%, mentre per le prestazioni pubblicitarie l’abbattimento è del 50% (1/3 per i diritti televisivi). E’ opportuno precisare la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione sulla base di quanto affermato da un consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 428 e 429 del 19 gennaio 1996 e n. 6958 del 1° agosto 1996, sia pure in relazione all’imposta sugli spettacoli, oggi sostituita con la diversa imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. n. 60/1999).
LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE La normativa fiscale applicabile alle sponsorizzazioni è quella ordinaria, sia ai fini Iva che a fini Ires, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1, legge n. 398 del 16/12/1991, il particolare regime (opzionale) per le associazioni sportive dilettantistiche, che prevede per le sponsorizzazioni una detrazione forfettaria a fini Iva del 10%, mentre per le prestazioni pubblicitarie l’abbattimento è del 50% (1/3 per i diritti televisivi). E’ opportuno precisare la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione sulla base di quanto affermato da un consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 428 e 429 del 19 gennaio 1996 e n. 6958 del 1° agosto 1996, sia pure in relazione all’imposta sugli spettacoli, oggi sostituita con la diversa imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. n. 60/1999).
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