Il ravvedimento operoso dal 1 febbraio 2011 diventa più caro per effetto della legge di stabilità (finanziaria 2011). Tale opportunità è concessa al contribuente semprechè la violazione non sia stata constatata dagli uffici fiscali e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Per le violazioni commesse dal prossimo 1° febbraio, la riduzione della sanzione passa:
- da un dodicesimo a un decimo (dal 2,5% al 3%), nel caso in cui l’omesso versamento venga sanato entro trenta giorni;
- da un decimo a un ottavo (dal 3% al 3,75%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione o, quando questa non è prevista, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- da un dodicesimo a un decimo (da 21 a 25 euro) per le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni.
Istituti deflativi del contenzioso
Cambiano anche le sanzioni in caso di:
- accertamento con adesione (si passa da un quarto a un terzo)
- acquiescenza (da un quarto a un terzo)
- definizione agevolata delle sanzioni (da un quarto a un terzo)
- conciliazione giudiziale (da un terzo al 40%)
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione (da un ottavo a un sesto).
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove sanzioni si applicano – per quanto riguarda il ravvedimento operoso – alle violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011.
Per la conciliazione giudiziale, occorre far riferimento ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011.
Infine, per tutti gli altri istituti deflativi (inviti al contraddittorio, adesione ai pvc, acquiescenza, accertamento con adesione, definizione delle sanzioni), le modifiche scattano per gli atti emanati a decorrere dal 1° febbraio 2011.
La modulistica del sito www.fiscosport.it
Per effetto delle disposizioni di cui sopra, viene modificata la modulistica del ravvedimento (che era già stata variata dal 1/1/2011 per aggiornare il saggio legale dal 1% al 1,5%). Si allegano alla presente news i fogli in formato Microsoft Excel.