Il c.d. Modello EAS (“Modello per comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi“) istituito con l’art. 30, d.l. 185/2008 (conv. dalla l. 2/2009), è un documento introdotto affinché l’Amministrazione acquisisca informazioni di tipo fiscale relativamente agli enti associativi.
A regime va presentato entro 60 giorni dalla costituzione della a.s.d. e una volta inviato non è necessario ripresentarlo, salvo che
- vi sia stata la perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria: e in questo caso l’invio va fatto entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”, ovvero
- siano intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati.
E arriviamo al punto: a prescindere dal periodo di durata dell’esercizio sociale, entro il 31 marzo 2021 si dovrà presentare il nuovo Modello EAS – compilando tutti i campi, compresi quelli relativi ai dati che non hanno subito modifiche! – qualora vi siano state variazioni nel corso del 2020.
Non si è soggetti a quest’onere quando le variazioni riguardano i seguenti punti:
- importo dei proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20);
- costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi (punto 21);
- dati relativi all’ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente (punto 23);
- numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso (punto 24);
- importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30);
- importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31);
- numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate (punto 33)
Inoltre, con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125/E, l’Agenzia delle Entrate, ha previsto altre due ipotesi di esonero dalla presentazione di un nuovo Modello EAS:
- in caso di variazione dei dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sede, P. IVA etc.), e
- in caso di variazioni dei dati relativi al Rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente
in quanto tali modifiche sono state già comunicate agli uffici finanziari attraverso i modelli AA5/6 o AA7/10.
Fin qui la regola generale.
Ricordiamo però che le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, là dove dovessero ripresentare il Modello EAS, possono compilare il c.d. Modello EAS semplificato che prevede la sola indicazione, oltre ai dati della parte anagrafica (quelli identificativi dell’ente e quelli del rappresentante legale), dei dati relativi ai campi 4 – 5 – 6 – 20 – 25 – 26.
Infine: anche la mancata presentazione del Modello EAS per sopraggiunte variazioni rientra nei casi di remissione in bonis (art. 2, comma 1, d.l. 16/2012), vale a dire la possibilità di sanare l’omissione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, con contestuale versamento della sanzione di € 250,00.