Il primo atto da ricordare è il Decreto M.E.F. n. 200 del 19 novembre, che ha definito i nuovi, e assai rigorosi, criteri di esenzione IMU per le società e associazioni sportive dilettantistiche (se ne veda il commento in Newsletter Fiscosport n. 20/2012).
Con la successiva Risoluzione n. 3 del 4 marzo 2013, il Dipartimento delle Finanze (MEF) è intervenuto relativamente all’obbligo di adeguamento dello statuto e dell’atto costitutivo a quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del decreto n. 200 di cui sopra, chiarendo che detto adeguamento non è richiesto alle associazioni sportive dilettantistiche, in quanto si tratta di clausole necessariamente già presenti per ottenere il riconoscimento Coni (divieto di distribuzione degli utili, anche indirettamente; obbligo di reinvestire gli avanzi di gestione nell’attività istituzionale svolta; obbligo di devoluzione in caso di scioglimento);
La Risoluzione successiva, la n. 4 del 4 marzo 2013, sempre del Dipartimento delle Finanze (MEF) stabilisce che l’esenzione dall’IMU opera anche nel caso di immobili concessi in comodato da un ente non commerciale a altro ente non commerciale (vedasi Newsletter Fiscosport n. 5/2013).
E arriviamo così, come si accennava, alla recente Risoluzione MEF nr. 7 del 5 giugno scorso, avente ad oggetto il pagamento dell’imposta per gli enti non commerciali.
Le novità dal 2013
Dal 2013, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’ICI, ma applicabile anche all’IMU per espresso richiamo dall’art. 9, comma 8, del D. Lgs. 23/2011) è applicabile sulla base delle disposizioni del regolamento MEF 200/2012 che prevede:
– da un lato, requisiti più stringenti per definire le attività che possono beneficiare dell’esenzione (immobili destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, dirette all’esercizio del culto).
In proposito il regolamento prevede (art. 4, comma 6) che “lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio” e (art. 3) che gli enti debbano conformare i propri statuti;
– dall’altro la possibilità di applicare proporzionalmente – a decorrere dal 2013 – l’esenzione per le unità immobiliari destinate a utilizzazione mista (ovvero utilizzate per lo svolgimento dell’attività prevista dalla legge sia con “modalità non commerciali” che con “modalità commerciali”) nei casi in cui non sia possibile procedere all’accatastamento separato della porzione di immobile.
Al riguardo si evidenzia che il regolamento (art. 5) statuisce che il rapporto proporzionale debba essere determinato sulla base dei seguenti elementi:
a) spazio;
b) numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali;
c) tempo
indicando le rispettive modalità di calcolo:
i. “per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera i), svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile” (art. 5, comma 2);
ii. “per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività” (art. 5, comma 3);
iii. “nel caso in cui l'utilizzazione mista, anche nelle ipotesi disciplinate ai commi 2 e 3, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione di cui al comma 1 è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera i) svolte con modalità commerciali”.
La Risoluzone 7/DF/2013
Con la risoluzione n. 7/DF/2013, il MEF ha indicato le modalità per la determinazione e il pagamento dell’IMU dovuta per l’anno 2013 da parte degli enti non commerciali, relativamente all’utilizzazione mista delle unità immobiliare possedute.
Vengono individuati tre diversi momenti:
– il pagamento della prima rata 2013 (17/6/2013), la cui determinazione andrà compiuta sulla scorta degli elementi e dei dati già a disposizione, e – si precisa – “come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili”;
– il pagamento del saldo 2013 (16/12/2013), la cui determinazione dovrà necessariamente essere “stimata”, dal momento che – non avendo gli enti i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto proporzionale – l’importo dovuto potrà essere calcolato solo sulla base dei dati definitivi al 31 dicembre, e dunque dopo la scadenza del 16 dicembre;
– il pagamento del “conguaglio” 2013 contestualmente al versamento della prima rata 2014 (16/06/2014).
Precisa infine la Risoluzione che “i criteri seguiti per l'anno 2012 devono essere osservati anche per l'anno 2013, per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'art. 4 del DM 200/2012, con la sola differenza che per l'anno 2013 devono essere tenuti in considerazione anche i criteri dell'art. 5 che comportano il versamento dell'imposta limitatamente agli immobili o alle proporzioni di immobili destinati allo svolgimento con modalità commerciali delle attività di cui all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92”. Di conseguenza, se non sono intervenute variazioni nelle condizioni di applicazione, l’ente potrà seguire lo stesso comportamento tenuto per l’anno 2012.
La Dichiarazione IMU per il 2012
Terminiamo il presente intervento denunciando come gli operatori si trovino a dover conteggiare l’IMU dovuta per il 2013 senza che sia stata ancora emanata la modulistica e le relative istruzioni per l’anno 2012.
La scadenza fissata per la generalità dei contribuenti IMU al 4 febbraio 2013 è stata infatti rinviata sine die per quanto riguarda gli enti non commerciali (Risoluzione 1/DF: v. Newsletter Fiscosport n. 2/2013).
* Patrizia Sideri, Dottore Commercialista e Revisore contabile in Siena
LA RECENTE RISOLUZIONE DEL M.E.F. 7/DF E IL PAGAMENTO DELL’IMU
Pochi giorni fa il Ministero per l’Economia e Finanze ha emanato una Risoluzione in materia di IMU (Ris. 7/DF del 5 giugno 2013, qui allegata), con la quale vengono offerti chiarimenti circa le modalità di determinazione della prima rata dell’IMU dovuta per il 2013 dagli enti non commerciali. Lunedì 17 giugno, infatti, è in scadenza il pagamento della prima rata IMU per il 2013: anche alla luce dei chiarimenti lì offerti riteniamo utile riportare di seguito i nuovi criteri applicabili a decorrere dal 2013 per la determinazione dell’imposta, richiamando sia i vari provvedimenti che si sono susseguiti in questi ultimi mesi sia i contributi offerti dai Consulenti Fiscosport in merito a quest’imposta, la cui esistenza finora appare, a dir poco, “sgangherata”