Nella odierna Newsletter 3/2015 abbiamo dato conto delle novità relative alla Certificazione Unica 2015 (v. articolo di Marco D'Isanto, Certificazione Unica: nuova "complicazione fiscale”).
A numero già chiuso è uscito il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate – il cui testo è in calce alla news – dove si legge che, per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento, i redditi esenti (tra i quali i compensi entro i 7.500 €) possono non essere indicati nella certificazione unica da inviare telematicamente entro il 09/03 e che, se inviati in ritardo, non daranno luogo a sanzioni.
Questo significa che per gran parte delle a.s.d. l'adempimento dell'invio telematico potrebbe anche essere omesso.
L'indicazione avviene attraverso un comunicato stampa, modalità ormai utilizzata sovente dall'Agenzia, dal valore giuridico certamente opinabile. Tuttavia, per il principio dell'affidamento del contribuente, non ci sono dubbi che trattasi di interpretazione autentica alla quale poter aderire senza timore.
ATTENZIONE:
1) Il comunicato parla di possibile esonero (a scelta del contribuente) dell'invio della certificazione unica in presenza esclusivamente di redditi esenti. Ciò significa, letteralmente, che, qualora, unitamente ai redditi esenti occorra certificare anche redditi "non esenti" (ad esempio, compensi sportivi di importo > 7.500 € e/o redditi assoggettati a ritenuta d'acconto, quali compensi professionali a commercialisti, avvocati, medici ecc.) l'adempimento dell'invio telematico torna ad essere obbligatorio;
2) l'eventuale esenzione è relativa all'invio telematico della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate ma non alla consegna della certificazione ai percipienti i compensi (anche sportivi dilettantistici), adempimento che, come indicato nell'articolo di Marco D'Isanto sopra citato, non è più possibile effettuare in forma libera; è infatti necessario utilizzare lo schema obbligatorio della certificazione unica che, dunque, dovrà comunque essere predisposta e consegnata ai percipienti (ancorché non obbligatoriamente inviata all'Agenzia in presenza esclusivamente di redditi esenti).
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COMUNICATO STAMPA
Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi
Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata
In relazione ad alcune notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni, l’Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Inoltre, nella stessa data, ha reso disponibili le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015. Nell’ottica della collaborazione, le Entrate hanno organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l’invio delle certificazioni.
Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.
Roma, 12 febbraio 2015