Sentenza C.T.R. Milano 09/03/2015 n. 873: Un’associazione sportiva dilettantistica non affiliata a una F.S.N./E.P.S. e non iscritta al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche non può usufruire delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo dilettantistico, ivi comprese le agevolazioni previste dalla L. 398/1991, nonostante la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica. Questo il principio stabilito dalla CTR lombarda nella sentenza oggetto del presente articolo. La pronuncia pone nuovamente in evidenza una problematica relativa a contestazioni ancora piuttosto diffuse in sede di accertamento in capo ai sodalizi sportivi, nonostante siano ormai trascorsi diversi anni dall’istituzione del c.d. “Registro CONI” e sulle quali permangono incertezze interpretative, soprattutto in relazione ai requisiti previsti per la fruibilità del Regime ex L. 398/1991.
Sentenza C.T.R. Milano 09/03/2015 n. 873: Un’associazione sportiva dilettantistica non affiliata a una F.S.N./E.P.S. e non iscritta al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche non può usufruire delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo dilettantistico, ivi comprese le agevolazioni previste dalla L. 398/1991, nonostante la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica. Questo il principio stabilito dalla CTR lombarda nella sentenza oggetto del presente articolo. La pronuncia pone nuovamente in evidenza una problematica relativa a contestazioni ancora piuttosto diffuse in sede di accertamento in capo ai sodalizi sportivi, nonostante siano ormai trascorsi diversi anni dall’istituzione del c.d. “Registro CONI” e sulle quali permangono incertezze interpretative, soprattutto in relazione ai requisiti previsti per la fruibilità del Regime ex L. 398/1991.
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