Uno dei primi istituti ad essere proiettato nell’universo degli ETS è stato il 5 per mille ancorché fossero ancora necessari il dpcm 23/07/2020, arrivato 3 anni, 2 mesi, una settimana e 6 giorni dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 111/2017, e un decreto direttoriale (il dd 488 del 22/09/2021del MLPS) per rendere effettive le modifiche che si applicano, in ogni caso, a partire dalla rendicontazione dei contributi relativi all’anno finanziario 2020 (redditi persone fisiche del 2019) e che riguardano ancora l’universo Onlus-OdV-Aps.
Questi sono i tre provvedimenti legislativi da tenere presente per il 5 per mille destinato a quell’universo di enti che, genericamente, sono definiti “enti del volontariato”.
Si tratta di una definizione destinata ad essere soppiantata da una migliore perché dall’anno 2022 si dovrebbe parlare, più correttamente, del 5 per mille destinato agli ETS dal momento che solo questa categoria di enti non profit, iscritti nel Runts, potrà accedere alla ripartizione.
Di questo però ne riparleremo ancora perché, mio malgrado, devo utilizzare ancora il modo dire “non sono tutte rose e fiori” o, come dicono gli inglesi “it is not all puppy dogs and rainbows”.
La prima domanda che sorge spontanea è:
le OdV, Aps e Onlus iscritte nei rispettivi registri o all’Anagrafe delle Onlus, in che modo potranno accedere al 5 per mille nell’anno 2022?
In altri termini: sarà tutto pronto (anche per le Onlus) per il prossimo 10 aprile 2022?
Difficile a dirsi, ma sarà alquanto improbabile perché la fase di trasmigrazione che inizierà il prossimo 23 novembre prevede non meno di sei mesi per concludere (ce la faranno?) l’esame della prima ondata, costituita da OdV e Aps.
Per le Onlus non si sa ancora nulla perché la migrazione dei dati non avverrà in modo automatico ma su istanza di parte e il tutto è stato rinviato a data da destinarsi.
Carlo Mazzini (e non solo) ha posto qui le stesse perplessità.
Peraltro se avvenisse ora, alla data di chiusura di questo intervento, le Onlus che diventassero ETS non avrebbero a disposizione un quadro fiscale di riferimento a loro applicabile.
Per le a.s.d., nessun problema: al momento non sono interessate da alcuna modifica o trasmigrazione che riguardi il 5 per mille.
Sull’argomento “trasmigrazione” e avvio dell’operatività del Runts si è già scritto qui.
Occorre perciò un adeguato provvedimento legislativo che faccia da ponte tra il vecchio e il nuovo elenco beneficiari 5 per mille poiché, al momento, non sono per nulla sovrapponibili.
Peraltro va detto che il dato “ente partecipante al 5 per mille” non è tra quelli oggetto di trasmigrazione, né potrebbe esserlo perché i registri dai quali sono acquisiti non lo contengono.
Già così si tratta di fare un abbinamento tra l’elenco 5 per mille e i dati Runts, sparsi comunque in
- 19 sezioni regionali,
- 2 sezioni di province autonome e
- una sezione nazionale.
Inoltre, nell’attuale assetto normativo (il dpcm 23/07/2020), all’art. 3, si parla solo degli enti che si iscrivono per la prima volta al Runts.
Basterebbe stabilire che per l’anno finanziario 2022 si tiene valido l’elenco dei beneficiari già formato per l’anno finanziario 2021 e stabilire
- una nuova specifica procedura per accogliere le nuove istanze che dovessero essere presentate entro il prossimo 10 aprile
- un’ulteriore procedura per la verifica dei dati migrati nel Runts con eventuale correzione degli errori
Fermo restando che di quanto già previsto nel dpcm del 23/07/2020, se ne è già parlato qui, e qui.
Un bisticcio tra il legislatore delegante e quello delegato
Per prima cosa la forma (che talvolta è anche sostanza): le linee guida sono riportate in un decreto direttoriale cioè un provvedimento che ha forza di legge e non, come in precedenza, in disposizioni di prassi comunque opinabili: è risaputo infatti che le linee guida e le circolari della Pubblica amministrazione hanno valore meramente interno all’Amministrazione che le ha emanate.
Qui invece le linee guida sono contenute in un provvedimento che ha forza normativa, sebbene subordinato alle norme da cui promana e quindi dovrebbe sottostare, quantomeno, alle disposizioni del d.lgs. 111/2017.
Non è proprio così: mentre nell’art. 8, comma 1, d.lgs. 111/2017 leggiamo che:
“i beneficiari (tutti – ndr) del riparto del contributo hanno l’obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all’amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite (…),
nel dpcm 23/07/2020, e poi nelle linee guida – decreto direttoriale -, si può notare che si è deciso diversamente stabilendo che l’obbligo di invio sia riservato solo ai beneficiari di fondi pari o superiori a 20.000 euro.
Va però osservato che è il d.lgs. 111/2017 ad andare fuori tema poiché la legge delega n. 106/2016 stabilisce una graduazione degli obblighi di trasparenza e rendicontazione in funzione della dimensione economica dell’attività svolta dall’ente.
Chi scrive è del parere che sia corretto imporre dei limiti, superati i quali, siano necessari maggiori controlli.
Ma che si tratti di controlli, non semplici adempimenti a carico degli enti assegnatari.
A proposito di questo, va detto che si è stabilita anche la pubblicazione dei rendiconti sul sito dell’ente beneficiario con successivo inoltro dell’avvenuta pubblicazione all’amministrazione competente, con un curioso rimpallo di comunicazioni via PEC che, francamente, fanno venire il mal di testa, a cui si cercherà di porre rimedio con la pubblicazione, in coda a questo intervento, di una tabella con la tempificazione degli adempimenti.
Cosa predisporre – cosa spedire
Gli enti assegnatari di contributi pari o superiori a 20.000 euro devono predisporre e inviare al MLPS:
- il rendiconto utilizzando il mod. A
- la relazione illustrativa
- la lista dei riferimenti dei documenti di spesa, vale a dire una tabella utile a raccordare i documenti di spesa con al rendiconto
- copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente
Gli enti assegnatari di contributi inferiori a 20.000 euro devono solo predisporre e conservare
- il rendiconto (stesso mod. A precedente)
- la relazione illustrativa
Ovviamente se è stato disposto l’accantonamento di tutto o in parte il 5 per mille per poterne differire la spesa, si dovrà utilizzare il mod. B.
In entrambi i casi la documentazione (rendiconto e i documenti comprovanti le spese) deve essere conservata per almeno dieci anni e comunque sino a quando non siano terminate le operazioni di verifica.
La relazione illustrativa, da predisporre in forma discorsiva, deve essere predisposta in due parti:
- la prima deve contenere la presentazione dell’ente beneficiario con l’indicazione delle attività di interesse generale
- la seconda deve contenere (in modo sintetico, chiaro e trasparente) le informazioni di supporto degli importi esposti nel rendiconto e le attività rese possibili dai fondi ricevuti.
L’elenco dei giustificativi di spesa, per ciascuna macrovoce, deve essere indicare (almeno)
- il numero identificativo del documento giustificativo
- la data di emissione (se presente)
- la tipologia
- l’importo imputato al cinque per mille
- la data di pagamento
Soprattutto se il numero dei giustificativi fosse particolarmente elevato, chi scrive suggerisce di popolare la tabella con altri dati che permettano di identificare per esempio la caratteristica digitale (vedi paragrafo successivo) o analogica del documento e che permettano di associare agevolmente le conseguenti operazioni di pagamento.
Per gli enti che utilizzano sistemi di controllo di gestione complessi potrebbe essere utile utilizzare la contabilità analitica per accorpare tutte le spese in un centro di costo “5 per mille”.
Le caratteristiche delle spese eligibili
Le spese devono rispondere a cinque caratteristiche generali:
- effettività: cioè corrispondere ad effettive manifestazioni monetarie e quindi si assume il criterio di cassa puro. Non sono quindi ammissibili spese che sono coperte mediante utilizzo di crediti di imposta.
- comprovabilità: la documentazione delle spese deve essere conservata in originale e deve essere costituita da documenti fiscalmente rilevanti dove quindi sia possibile identificare chiaramente le parti, la natura, qualità, quantità e prezzo dei beni o servizi acquistati ecc.
- tracciabilità: ciascuna spesa deve essere effettuata con mezzi di pagamento che permettano di seguire a ritroso il flusso. L’uso del contante è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- contabilizzazione: la spesa deve trovare corrispondenza nelle rilevazioni contabili dell’ente beneficiario
- legittimità: la spesa deve essere conforme alla normativa in tema di 5 per mille
Come già si sa da tempo, sono eligibili le spese che avvengono nell’arco di dodici mesi decorrenti dal momento in cui sono accreditati i fondi.
Nelle linee guida si fa riferimento alla facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’elenco dei beneficiari completo degli importi spettanti. Questo riferimento vale per quegli enti che chiedono alle banche l’anticipazione del contributo a garanzia del quale cedono il credito.
I documenti giustificativi delle spese devono essere annullati mediante apposizione di un timbro con la dicitura “spesa sostenuta mediante fondi 5 per mille” seguita dall’anno finanziario di riferimento.
Per i documenti nativi in digitale, le linee guida suggeriscono di indicare la caratteristica “documento digitale” nella lista dei documenti di spesa che costituisce un allegato del rendiconto.
È parere di chi scrive che, per quanto riguarda le fatture digitali, si può chiedere al fornitore di indicare nelle note della fattura la dicitura “spese sostenuta…”, il che permetterebbe di identificare la spesa sin dall’emissione della fattura elettronica.
Cosa non è eligibile
Non sono ammesse alla rendicontazione le uscite monetarie per
- investimenti finanziari
- il pagamento di multe, sanzioni ecc. di qualunque natura
- le spese che non comportano esborsi finanziari perché compensate con crediti
- le spese sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale
- l’IVA, qualora sia recuperabile ai sensi del d.P.R. 633/72
L’invio al MLPS del rendiconto
Le linee guida dispongono che il rendiconto e gli allegati siano inviati all’indirizzo PEC
rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell’oggetto del messaggio:
- il codice fiscale
- la denominazione dell’ente beneficiario
- la dicitura indicativa del contenuto (rendiconto/accantonamento/integrazione rendiconto)
- anno finanziario di riferimento
Si tenga presente che per “anno finanziario” si intende l’anno del modello Redditi PF che è sempre +1 rispetto a quello dei redditi dichiarati: con il modello Redditi PF 2021 si dichiarano i redditi 2020 e quindi l’anno finanziario è il 2021
Nel caso di invii relativi a più anni, occorre effettuare invii separati.
Una volta effettuato l’invio, decorre il termine di 60 giorni entro i quali l’ente deve pubblicare nel proprio sito web lo stesso rendiconto e la relazione illustrativa.
Dell’avvenuta pubblicazione online ne dà poi notizia al MLPS mediante comunicazione via PEC indicando nell’oggetto del messaggio
- il codice fiscale
- la denominazione dell’ente beneficiario
- la dicitura “pubblicazione rendiconto cinque per mille”
- l’anno finanziario di riferimento
Nel testo va indicato il link alla pagina web nel quale sono stati pubblicati il rendiconto e la relazione illustrativa.
Come si è già detto, gli enti che ricevono importi dal 5 per mille inferiori ai 20.000 euro non devono inviare nulla al MLPS sebbene le linee guida consiglino gli enti di pubblicare in rete i rendiconti dell’utilizzo del 5 per mille in modo da aumentare la trasparenza del Terzo settore.
Le comunicazioni via PEC
Nelle linee guida si fa un uso un po’ garibaldino della PEC: si chiede infatti che il rendiconto e gli allegati siano firmati (di pugno) dal legale rappresentante e che si aggiunga la copia di un documento di riconoscimento dello stesso.
Sia il mod. A (rendiconto), sia il mod. B (rendiconto delle spese effettuate con fondi accantonati) che si inoltrano al MLPS sono accompagnati da una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000 mediante la quale il legale rappresentante
- dichiara che le spese rendicontate non siano state coperte da altri contributi pubblici o privati se non per la parte residua
- attesta l’autenticità delle informazioni contenute e la rispondenza dei dati con quanto riportato nelle scritture contabili dell’ente
Nell’epoca di PEC, Spid e firma digitale, stupisce che non si stabilisca che i documenti da allegare possano essere firmati digitalmente il che rientrerebbe nella logica di un invio telematico.
La PEC serve infatti a garantire sia chi invia, sia chi riceve che il messaggio spedito sia avvenuto in un determinato momento e attraverso un canale “trusted” cioè ritenuto affidabile in base alle norme tecniche vigenti. Equivale ad un invio postale di un plico raccomandato con avviso di ricevimento.
È altresì noto che la firma digitale consente la non ripudiabilità, da parte di chi appone la firma, di un documento digitale: sarebbe perciò sufficiente apporre la firma digitale ai documenti da inviare per evitare l’allegazione della scansione di un ulteriore documento.
Ma un conto è spedire qualcosa attraverso un canale “sicuro” e un conto è un documento nativo digitale che, in quanto firmato digitalmente, non è ripudiabile dal suo autore/firmatario.
In altri termini: potrei spedire via PEC un qualsiasi documento ma questo non sarebbe riferibile ad una specifica persona ancorché provenisse dalla sua PEC.
Un problema che forse è passato in cavalleria è quello posto dall’art. 2220 del codice civile, rubricato come “conservazione delle scritture contabili” ma che riguarda anche la corrispondenza in arrivo e in partenza.
Ma i documenti nativi digitali o digitalizzati non possono ritenersi correttamente conservati se mettiamo in archivio solo la loro riproduzione su carta: il documento digitale originale è e resterà in ogni caso digitale e ciò che sarà stampato su carta sarà soltanto una copia resa intelligibile attraverso un mezzo di riproduzione.
La conclusione è che stando così le norme (più o meno applicate o disattese non ci interessa) le PEC (in quanto si tratta di corrispondenza e in formato digitale) devono essere poste in conservazione digitale a norma.
E qui mi fermo rimandando il paziente lettore al paragrafo conclusivo
Cosa fare per accantonare i contributi 5 per mille
In presenza di programmi pluriennali, è possibile accantonare e quindi differire, per un massimo di 36 mesi dalla data di erogazione dei fondi, parte o tutta la somma accreditata.
Tale decisione compete all’organo amministrativo dell’ente che con apposita delibera provvede ad autorizzare l’accantonamento.
L’ente pertanto dovrà predisporre un apposito rendiconto e relazione per la somma accantonata e spesa successivamente.
Si utilizzerà pertanto il modello di rendiconto dell’accantonamento (mod. B) già linkato in precedenza.
Come già detto, qualora si dovessero inviare al MLPS più rendicontazioni, si effettueranno più invii, uno per ciascuna annualità e distinti tra rendicontazione “corrente” e rendicontazione “dell’accantonato”.
Cosa c’è da migliorare
Tutto questo movimento di andata e ritorno di documenti e di avvisi di pubblicazione potrebbe essere evitato se il rendiconto e gli allegati fossero inoltrati al Runts, in considerazione della sua funzione pubblicistica che potrebbe così garantire anche la possibilità di consultazione da parte di chiunque.
L’inoltro di documenti in formato XBRL renderebbe anche assai più facile l’utilizzo dei dati per successive elaborazioni e, per il MLPS, una banca dati “certa” alla quale accedere per l’effettuazione dei controlli previsti istituzionalmente.
Del resto: il Runts è “l’entità” (un Moloch?) con cui tutti gli ETS si dovranno confrontare e tutti gli ETS dovranno dotarsi di adeguati strumenti informatici per poter “colloquiare” con esso.
L’invio dei documenti attraverso il Runts potrebbe rendere un po’ più semplice l’archiviazione digitale a norma che sarebbe così limitata solo ai documenti che compongono il rendiconto se ed in quanto digitali.
La tempificazione delle operazioni
Termine | Soggetto obbligato | Adempimento | Riferimento al d.m. 23/07/2020 |
entro 90 dall’erogazione del 5 per mille | amministrazioni competenti per settore | pubblicazione sul proprio sito web dell’elenco dei soggetti beneficiari | art. 15 comma 1 |
entro un anno dalla ricezione del contributo | enti beneficiari | predisposizione del rendiconto e della relazione illustrativa | art. 16 comma 1 |
entro i 30 d successivi allo spirare dell’anno | enti beneficiari, esclusi gli enti che hanno riscosso importi inferirori a 20.000 euro | invio rendiconto e relazione illustrativa all’amministrazione competente. | art. 16 comma 2 |
entro i 30 d successivi allo spirare dell’anno | enti beneficiari | pubblicazione sul proprio sito web del rendiconto e della relazione | art. 16 comma 5 |
entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto sul sito web dell’ente beneficiario | enti beneficiari | comunicazione dell’avvenuta pubblicazione all’amministrazione competente per settore | art. 16 comma 5 |
entro 30 giorni dalla ricezione del rendiconto sul sito web | amministrazioni competenti per settore | pubblicazione sul proprio sito web del link dove è possibile consultare la rendicontazione dell’ente beneficiario | art. 15 comma 2 |
Per tutti gli enti: i rendiconti devono essere conservati per 10 anni dalla ricezione del contributo