Il prossimo 1 gennaio 2017 entrerà in vigore – a seguito di numerosi rinvii: v. da ultimo OBBLIGO DEFIBRILLATORI: ULTERIORE PROROGA – l’obbligo per gli enti sportivi dilettantistici, di dotarsi del defibrillatore previsto dal decreto Balduzzi (DM 24/04/2013, n. 69, pubblicato nella GU 20/07/2013, nr. 169), che prevede:
- art. 1 “… la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.“;
- art. 5 che titola “Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita 1”
- allegato E, in cui sono riportate le linee guida (vedasi allegato).
In sintesi, il decreto Balduzzi:
• introduce per le Società Sportive 2 l’obbligo di dotazione di Defibrillatori semi Automatici Esterni ( DAE ) entro 30 mesi (data poi rinviata al prossimo 30/11/2016);
• prevede che i DAE possono essere usati anche da “ laici” (non sanitari) ai sensi del DM 18/03/2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”;
• fissa che, entro i termini di dotazione, venga individuato e formato il personale per l’uso del DAE;
• prevede che la comunicazione dell’acquisizione del DAE venga effettuato alla Centrale Operativa 118 competente per territorio.
In virtù della competenza regionale nelle materie attinenti alla salute, alcune regioni hanno normato ulteriormente la materia, talvolta stabilendo anche decorrenza difforme dalla legislazione nazionale.
In particolare, la Regione Toscana:
– ha emanato la Legge Regionale (LR) n. 68 del 9/10/2015 3 fissando la data di decorrenza dell’obbligo al 1 luglio 2016 (sul punto si veda anche l’articolo di B. Agostinis, La legge regionale della Regione Toscana 9 ottobre 2015 n. 68 posticipa l’entrata in vigore dell’obbligo del defibrillatore e non solo, in Newsletter 19/2015);
– con il regolamento 38R del 10/6/2016 ha dato attuazione alla LR.
Il Regolamento Regionale:
– ha classificato gli impianti soggetti all’applicazione della disciplina, e di quelli esclusi 4: a) impianti gestiti da soggetti pubblici; b) impianti gestiti da associazioni, enti o società sportive, dilettantistiche o professionistiche; c) impianti gestiti da soggetti privati diversi da quelli di cui alla lettera b); gli impianti ai quali non si applica la l.r. 68/2015 5 sono quelli indicati all'articolo 3, comma 2, della citata legge, quelli privati destinati esclusivamente all’uso personale dei proprietari e quelli pubblici o privati ad accesso libero non vigilato.“;
– ha stabilito quali sono gli adempimenti a carico dei gestori o degli assegnatari degli impianti per quanto riguarda la collocazione, la manutenzione del defibrillatore e le informazioni relative alla presenza dello stesso nell'impianto;
– ha stabilito che gestore e assegnatario possano concordare che la presenza dell'esecutore sia garantita dal gestore con oneri a carico dei soggetti assegnatari, prevedendo che l’accordo risulti da atto scritto 6; trattasi della fattispecie molto diffusa, in cui il gestore assegni spazi a società, enti o associazioni sportive, con l'obbligo di garantire la presenza dell'esecutore BLS-D a carico di questi soggetti come previsto dall'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 -;
– relativamente alla determinazione dei criteri di comunicazione al 118 7, ha stabilito che oltre alla comunicazione sul possesso, modello e ubicazione del defibrillatore e dell’elenco degli esecutori – a carico del gestore – sia obbligatoria anche la comunicazione dell’indirizzo dell’impianto, della collocazione all’interno dello stesso e dei recapiti telefonici del gestore;
– relativamente alla collocazione del defibrillatore, ha specificato che il defibrillatore deve essere collocato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva o motorio- ricreativa in modo tale da poterlo raggiungere, al massimo, in tre minuti a passo veloce;
– relativamente agli sport in movimento, sono state specificate le modalità per il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport in movimento: l’art. 9 del regolamento 8 stabilisce che per gli “sport in movimento” (“le attività sportive praticate in luoghi diversi da impianti sportivi coperti e scoperti e da spazi circoscritti all’aperto”, es. ciclismo, podismo, vela, ecc.) vi sia un obbligo sia in fase di organizzazione di eventi, che in fase di allenamenti: nel primo caso – organizzazione eventi relativi ad attività sportive – devono assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D 9; nel secondo caso – durante gli allenamenti da esse organizzati – qualora sia prevista la presenza di un mezzo di locomozione al seguito ed il contesto in cui si svolge l’attività lo consenta, assicurare che sul mezzo sia presente il defibrillatore ed un esecutore BLS-D.
Infine, si ricorda il sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione regionale:
- chiusura dell'impianto in caso di inosservanza degli obblighi di dotazione del BLSD;
- sanzione pecuniaria da 2.500 a 5.000 euro in caso di assenza di esecutori BLSD e/o di mancata formazione;
- sanzione pecuniaria da 1.000 a 2.000 euro a carico dei gestori nei casi di mancata manutenzione
—–
1 art. 5 DM 69/2013:
“1. Ai fini del presente decreto, si intendono societa' sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono societa' sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' dilettantistiche che svolgono attivita' sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
4. Le societa' professionistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le societa' dilettantistiche attuano la diposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione e' a carico della societa'. Le societa' che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le societa' singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilita' in ordine all'uso e alla gestione.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni", le Linee guida (Allegato E) stabiliscono le modalita' di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle societa' sportive professionistiche e dilettantistiche.. Il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.”
2 Per “Società Sportive”, il DM intende le società dilettantistiche , ASD,SSD, COOP sportive dilettantistiche e le società professionistiche.
3 La Regione Toscana aveva dapprima emanato la Legge Regionale n. 22 del 8 maggio 2013, con decorrenza dell’obbligo al 1 gennaio 2015, poi abrogata dalla L. 68/2015.
4 Art. 1 Definizioni “1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) complesso sportivo: un insieme di impianti in cui si svolge unicamente l’attività sportiva e motorioricreativa che non hanno in comune alcuni specifici servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici; b) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): l’operatore, sanitario non medico o laico, abilitato all’uso del defibrillatore.”
Art. 2 Classificazione degli impianti 1. “Gli impianti ai quali si applica la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva) si distinguono in: a) impianti gestiti da soggetti pubblici; b) impianti gestiti da associazioni, enti o società sportive, dilettantistiche o professionistiche; c) impianti gestiti da soggetti privati diversi da quelli di cui alla lettera b). 2. Gli impianti ai quali non si applica la l.r. 68/2015 sono quelli indicati all'articolo 3, comma 2, della citata legge, quelli privati destinati esclusivamente all’uso personale dei proprietari e quelli pubblici o privati ad accesso libero non vigilato. “
5 2. La presente legge non si applica: a) agli impianti in cui si praticano esclusivamente le seguenti discipline: 1) bocce, escluse quelle in volo; 2) biliardo; 3) sport di tiro; 4) golf; 5) giochi da tavolo e sport assimilabili come speci?cati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 8. b) agli spazi, comunque denominati, dove si praticano le attività sportive della pesca sportiva di super?cie e della caccia sportiva; c) agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato; d) agli impianti di proprietà statale.
6 Art. 6 Adempimenti relativi alla presenza degli esecutori “1. La presenza degli esecutori BLS-D deve essere assicurata durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria, che ha inizio con l’accesso degli utenti all’interno dell’impianto sportivo e termina con la loro uscita dall’impianto stesso. 2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 68/2015, qualora sussistano le condizioni, il gestore e gli assegnatari possono concordare che la presenza degli esecutori BLS-D sia garantita dal gestore con relativi oneri economici a carico degli enti, società e associazioni sportive. 3. L'obbligo di cui all'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 e l’accordo di cui al comma 2 devono essere contenuti in un atto scritto, dal quale risulti in maniera inequivocabile le responsabilità in ordine all’uso del defibrillatore.”
7 Art. 7 Adempimenti relativi alla comunicazione alla centrale 118 1. I gestori degli impianti trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente, oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, della l.r. 68/2015, le informazioni relative all’indirizzo dell’impianto, alla dislocazione del defibrillatore all’interno della struttura ed ai recapiti telefonici dei gestori cui fare riferimento in caso di attivazione in emergenza del defibrillatore. 2. Qualsiasi modifica alle informazioni di cui al comma 1 è tempestivamente comunicata alla centrale operativa 118.
8 Art. 9 Indirizzi relativi agli sport in movimento “1. Le società, enti ed associazioni sportive che svolgono attività nell’ambito degli sport in movimento, assoggettate all’obbligo di dotazione del defibrillatore ai sensi della normativa statale vigente, devono: a) qualora organizzino eventi relativi ad attività sportive, ai quali si applica la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n.149 (Recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”), assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D; b) qualora nel corso degli allenamenti da esse organizzati, sia prevista la presenza di un mezzo di locomozione al seguito ed il contesto in cui si svolge l’attività lo consenta, assicurare che sul mezzo sia presente il defibrillatore ed un esecutore BLS-D.”
9 Il RG fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n.149 (Recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”)