Ricordiamo anzitutto che l'istituto della c.d. remissione in bonis è stato introdotto nel 2012 per permettere al contribuente di rimediare a dimenticanze o errori formali che altrimenti gli precluderebbero l'accesso a determinati regimi di vantaggio fiscale.
L'invio del Modello EAS e l'invio della documentazione relativa all'iter per accedere al 5 per mille, oltre ad essere perfetti esempi di quanto descritto, rappresentano le due fattispecie – tra quelle alle quali la remissione in bonis è applicabile – che più interessano i sodalizi sportivi.
Per quanto riguarda il Mod. EAS – che, come è noto, costituisce un onere necessario per poter decommercializzare le quote e i corrispettivi specifici, e poter accedere quindi al regime fiscale agevolativo – il relativo invio deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione sportiva o dall'inizio dell'attività. Ove l'adempimento non sia rispettato, è possibile evitare le gravi conseguenze previste dalla legge (assoggettamento a IVA e a imposizione diretta di tutte le entrate istituzionali e commerciali) purchè entro il termine di presentazione della dichiarazioni dei redditi (che quest'anno è stato spostato al 31 ottobre 2017: ed è questa la data di riferimento per le a.s.d. che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare) si provveda tramite F24 (cod. 8114) al pagamento della somma di € 250,00 alla contestuale presentazione del Modello EAS.
Similmente per il 5 per mille: benchè qui non vi sia un "rischio" così grave come nella mancanza dell'invio del Mod. EAS – la "sanzione" è il mancato accesso alla ripartizione dei fondi – grazie alla remissione in bonis è comunque possibile sanare il ritardo nella presentazione della domanda o della dichiarazione sostitutiva ovvero l'irregolarità data dalla mancanza del documento di identità.
Il ricorso a questa sanatoria da quest'anno dovrebbe subire una forte riduzione, dal momento che dal 2017 la domanda di iscrizione alle liste dei beneficiari e il successivo invio della dichiarazione sostitutiva vanno presentati solo dalle a.s.d. ancora non presenti negli elenchi permanenti del 5 per mille.
Ad ogni modo l'ente che
- avesse posseduto i requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille già alla data del 8 maggio 2017, non fosse già stato presente negli elenchi permanenti e non abbia presentato la domanda, ovvero
- abbia presentato la domanda di iscrizione ma non abbia fatto seguire l'invio dell'integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d’identità) entro il 30 giugno
potrà "rimediare" a tali dimenticanze purchè entro il 31 ottobre (come detto sopra: nuovo termine di presentazione della dichiarazioni dei redditi), contestualmente al pagamento della sanzione di 250,00 euro (sempre tramite F24, cod. trib. 8115) provveda a regolarizzare la domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva compilandole e inviandole con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’invio originario (per le quali si rinvia ai contributi Riaperte le iscrizioni agli elenchi del 5 per mille e Dichiarazione sostitutiva: un fondamentale adempimento per le a.s.d. iscrittesi quest'anno alle liste del 5 per mille).
(Ultimo aggiornamento: 29/10/2017)