Ricordiamo che, per effetto della proroga al 31 ottobre della presentazione della dichiarazione dei Redditi e della dichiarazione IRAP è differito anche il termine per sanare omissioni, dimenticanze ed errori relativi all'invio del Modello EAS o alla richiesta di iscrizione nelle liste al 5 per mille.
Dell'istituto della remisione in bonis abbiamo scritto più volte e nel merito rinviamo pertanto ai numersi contributi apparsi in queste pagine.
La "pillola" di oggi ha il senso di un memo, per ricordare che il nuovo termine di presentazione della dichiarazioni dei redditi al 31 ottobre, stabilito con d.p.c.m. del 26 luglio 2017, ha comportato anche il differimento alla stessa data della scadenza per sanare il mancato invio del Mod. EAS oppure errori o dimenticanze nella procedura di iscrizione alle liste del 5 per mille.
Il termine di cui sopra riguarda gli enti che hanno l'esercizio fiscale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre: se invece l'associazione ha esercizio fiscale 1/7 – 30/6, il termine per sanare errori o dimenticanze relative al periodo a cavallo degli anni 2015/16 è scaduto il 31/03/17, mentre quello per la remissione in bonis per atti relativi al periodo 2016/2017 scadrà il 31/03/18.
Appurato che non devono essere inviate da parte delle ASD telematicamente ad ADE le CU per i premi corrisposti ad atleti in occasione di partecipazioni con vincite a manifestazioni, le stesse devono essere comunque predisposte e consegnate agli atleti considerando che gli stessi dovranno dichiararle ai fini ISEE? (Come avviene per le CUPE che certificano le distribuzioni di Utili non tassati in capo ai percettori che non vengono però inviate telematicamente).
I premi erogati nel 2024 che non superano la franchigia e quindi non hanno subito ritenuta, non vanno indicati nel Modello 770? Mentre se subiscono la ritenuta vanno indicati nel Modello 770?
Grazie.