Gli aspetti civilistici dell’associazionismo
Sommario:
1. Premessa.
2. Le associazioni sportive dilettantistiche.
3. I requisiti civilistici: la forma giuridica associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute.
3.1. Le associazioni.
3.2. Le associazioni riconosciute.
3.3. Le associazioni non riconosciute.
4. Gli organi associativi
5. Il sistema delle responsabilità.
6. I requisiti imposti dal legislatore tributario.
6.1. La denominazione sociale.
6.2. L’affiliazione alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni ovvero agli enti nazionali di promozione sportiva. – L’iscrizione nel registro istituito presso il Coni.
1. Premessa
Una trattazione sugli aspetti legali delle associazioni sportive non può prescindere, in apertura, da una considerazione preliminare e, precisamente, dal fatto che la libertà del singolo e la realizzazione da parte dello Stato di tutti gli strumenti che ampliano le potenzialità umane costituiscono diritti fondamentali del nostro ordinamento fissati agli artt.2 e 18 della Costituzione [1]. Sul piano del diritto civile, poi, la disciplina normativa è completata dagli artt. 14-38 del codice civile.
Si tratta di poche norme. Ciò si spiega (in un’ottica storico – sociale) con il fatto che l’associazione (e specialmente l’associazione non riconosciuta), nei primi decenni di applicazione del codice civile, è stata considerata forma ideale per la ricostruzione del pluralismo politico e sociale della società civile italiana, al di fuori di qualunque ingerenza del pubblico potere.
Con gli anni settanta, invece, è emersa una maggiore consapevolezza dei pericoli del neo – corporativismo. La necessità di salvaguardare i diritti dei singoli e delle minoranze entro le istituzioni del pluralismo e l’esigenza di controllo degli enti privati da parte dello Stato [2] ha spinto, perciò, la giurisprudenza e la dottrina a rileggere le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute coordinandole con l’art.2 della Costituzione e con le norme ed i principi desunti principalmente dalla disciplina dettata per le associazioni riconosciute e dalla disciplina dei contratti in generale [3].
Si è posta attenzione, soprattutto, al tema dell’autonomia contrattuale (che contraddistingue le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute) e – come si osserverà – si è ritenuto che solo le persone giuridiche (e perciò le associazioni riconosciute) fossero dotate di autonomia patrimoniale perfetta e di soggettività giuridica. Negli enti di fatto, invece (si diceva) la soggettività dei singoli componenti si giustappone a quella dell’ente, che pertanto non può essere dotato di personalità giuridica autonoma.
Attualmente, infine, sembra di individuare un rovesciamento di prospettiva: dalla difesa delle associazioni nei confronti del pubblico potere si passa ora alla valorizzazione delle associazioni come strumenti di partecipazione attiva dei singoli alla crescita della società civile ed allo stesso esercizio del pubblico potere. Nella realtà dei nostri giorni, l’ente di fatto ha assunto un ruolo fondamentale, perché l’associazione ora esprime al massimo grado i valori costituzionali espressi dagli artt. 2 e 18 Cost.
La legislazione più recente si è mostrata sensibile a questo nuovo sentire sociale, con la legge n.241/1990 che ha riconosciuto una posizione giuridica differenziata e rafforzata ai “portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati.”
In settori sempre più numerosi, poi, la tutela di interessi generali è assicurata anche con il riconoscimento di un ruolo specifico alle associazioni [4].
In questo contesto si inserisce, peraltro, la normativa particolare delle associazioni sportive dilettantistiche.
2. 2. 2. Le associazioni sportive dilettantistiche.
L’associazione sportiva dilettantistica non trova alcun riferimento normativo nel codice civile, ma è stata disciplinata per la prima volta dalla legge 16 dicembre 1991 n.398.
Legge 16 dicembre 1991, n. 398. La legge n. 398/91, nella sua originaria stesura, ha stabilito una disciplina tributaria specifica per le associazioni sportive dilettantistiche, non aventi scopo di lucro. La predetta normativa ha subito dei successivi interventi legislativi, che ne hanno modificato, parzialmente, il contenuto.
La normativa così delineata stabilisce che le agevolazioni formali e sostanziali si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche – e alle relative sezioni – aventi le seguenti caratteristiche:
1) forma giuridica di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir (enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali);
2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni o agli enti nazionali di promozione sportiva;
3) esercizio di attività sportiva dilettantistica;
4) conseguimento, nel periodo di imposta precedente, di proventi commerciali di importo non superiore a un determinato limite.
I soggetti aventi i requisiti sopra specificati, possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito in modo forfetario.
Questo particolare regime fiscale prevede:
1) l’esonero dagli obblighi contabili previsti dal D.P.R. n. 600/73 e da quelli previsti dal Titolo II del D.P.R. n. 633/72, eccetto che per le seguenti operazioni, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura:
prestazioni di sponsorizzazione, cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, prestazioni pubblicitarie;
2) applicazione dell’iva sui proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciale con le modalità di detrazione di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/72;
3) determinazione del reddito imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito, attraverso l’applicazione all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale, del coefficiente di redditività del 3 per cento, cui si deve aggiungere l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Successivamente il legislatore è intervenuto più volte, per lo più con disposizioni di carattere tributario [5], che – nell’intento di garantire l’effettività del rapporto associativo, la pluralità dello stesso e la natura partecipativa e democratica di tali enti, – sono giunte a regolamentare anche i rapporti interni tra gli associati.
Assumono rilievo, al riguardo, anzitutto la legge 16.12.1991 n.398, ma anche l’art.5 del D.Lgs. 4.12.1997 n.460 e, da ultimo, l’art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (modificato dalla legge n.128/2004 [6]), che hanno indicato, tra l’altro, i requisiti necessari per l’individuazione di tali enti.
Tali disposizioni hanno riguardato, poi, direttamente sia la disciplina delle imposte dirette sia quella dell’IVA ed hanno condizionato l’applicazione di una serie di norme fiscali di favore, alla presenza negli statuti ed atti costitutivi di alcune previsioni obbligatorie ed inderogabili.
Art.90 della Legge del 27 dicembre 2002, n.
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all’articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. “;
B) all’articolo 83, comma 2, le parole: “a lire 10.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “a 7.500 euro”.
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
7. All’articolo 13 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ” sono inserite le seguenti: “e le società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Art.90 della Legge del 27 dicembre 2002, n.
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all’articolo 13 bis, comma 1, la lettera i ter) è sostituita dalla seguente:
“i ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
B) all’articolo 65, comma 2, la lettera c octies) è abrogata.
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: “delle indennità e dei rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi” sono soppresse.
11. All’articolo 111 bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed alle associazioni sportive dilettantistiche”.
11 bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
12.-16 omissis.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
A) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
B) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
C) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
A) la denominazione;
B) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
C) l’ attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
D) l’assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
E) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
F) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
G) le modalità di scioglimento dell’associazione;
H) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni.
18 bis. E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18 ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all’integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall’assemblea dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. – 22 omissis – comma abrogati dall’art. 4, D.L. 22.03.2004, n. 72, come modificato dall’allegato alla L. 21.05.2004, n. 128, con decorrenza dal 23.05.2004]
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24.-26 omissis
(1) la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche, può essere quella dell’associazione non riconosciuta di cui agli artt.36 e ss. del codice civile ovvero dell’associazione riconosciuta (oltre che della società sportiva di capitali e della cooperativa);
(2) la denominazione sociale deve indicare la finalità sportiva dilettantistica e la ragione ovvero denominazione sociale dilettantistica;
(3) la denominazione sociale deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o/e comunicazioni rivolte al pubblico;
(4) l’ente deve essere affiliato alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni ovvero agli enti nazionali di promozione sportiva;
(5) l’attività sportiva deve essere esercitata in forma dilettantistica;
(6) l’ente deve aver conseguito (nel periodo di imposta precedente) proventi commerciali per importi non superiori a determinati limiti stabiliti dalla legge [7];
(7) lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e deve contenere alcune clausole obbligatorie di cui all’art.148 comma 8 del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (T.U.I.R.) e cioè la previsione:
1) della sede legale;
2) della denominazione;
3) dell’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
4) dell’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
5) dell’assenza di fini di lucro;
6) del divieto di distribuire tra gli associati, anche in forme indirette, i proventi conseguiti;
7) del rispetto del principio di democrazia interna e di uguaglianza tra tutti gli associati;
8) dell’elettività delle cariche sociali;
9) dell’obbligo di rendiconti economico-finanziari;
10) dell’obbligo di indicare le modalità di approvazione dei rendiconti economico-finanziari da parte degli organi statutari;
11) del divieto, per gli amministratori, di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
12) dell’obbligo di indicare le modalità di scioglimento dell’associazione;
13) della devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’associazione.
3. I requisiti civilistici: la forma giuridica associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute.
Soffermando l’attenzione sugli elementi essenziali per la regolare costituzione dell’organizzazione sportiva, giova considerare, anzitutto, che l’art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 al comma
(1) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile;
(2) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361;
(3) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro…” [8]
Limitando l’esame alle associazioni sportive, preliminare appare chiarire i tre concetti fondamentali di associazione, di associazione riconosciuta e di associazione non riconosciuta avendo riguardo alla disciplina normativa contenuta negli artt. 14-38 del codice civile.
4. Le associazioni.
L’associazione è un’organizzazione stabile di persone che, con un atto di autonomia negoziale, si impegnano a perseguire un interesse comune[9], dando vita ad un’organizzazione collettiva caratterizzata dalla presenza di una pluralità di organi, e che assume rilevanza esterna[10].
Lo scopo comune perseguito deve essere non lucrativo né mutualistico, e perciò diverso da quello delle società di capitali e mutualistiche[11], ossia non economico, ancorché possa essere perseguito con l’esercizio di un’attività economica[12].
A livello strutturale, perciò, oltre ad uno scopo non lucrativo occorre un patrimonio con funzione strumentale al perseguimento dello scopo, costituito con i beni degli associati[13].
Gli elementi essenziali dell’associazione, pertanto, sono:
a) Un’organizzazione interna di tipo corporativo con un’assemblea degli associati ed un organo amministrativo (cd. elemento materiale);
b) Un elemento patrimoniale;
c) Uno scopo non lucrativo comune (cd. elemento spirituale)[14];
d) Una struttura aperta del rapporto, cioè, la possibilità di adesione al gruppo di nuovi membri [15].
Da un profilo sostanziale, invece il codice civile distingue le associazioni riconosciute dalle associazioni non riconosciute.
La differenza tra i due enti si riporta alla diversa rilevanza del fenomeno associativo: in virtù del riconoscimento l’associazione diventa punto di riferimento non solo dell’attività dei suoi organi, ma anche degli effetti di quella attività. Ed il fenomeno trova