Per il terzo anno consecutivo – l’istituto dello sport bonus è stato infatti introdotto dall’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge legge di bilancio 2019 (la n. 145/2018) – è riconosciuta un’agevolazione fiscale del 65% alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
Art. 1, comma 177, l. n. 160/2019
La disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate per il tramite di un sistema di pagamento tracciabile, quale: il bonifico bancario, il bollettino postale, le carte di debito, le carte di credito e prepagate o gli assegni bancari e circolari.
Per i dettagli tecnici e operativi si rinvia a È operativo lo “Sport Bonus 2019” (con nuove regole rispetto allo scorso anno), in Newsletter n. 11/2019.