Prima di entrare nel merito dell’argomento di cui ci si occupa in questo intervento, occorre sottolineare che la rendicontazione del 5 per mille assegnato agli enti del volontariato e quello assegnato alle associazioni sportive dilettantistiche è sostanzialmente identica, termini compresi.
Questo perché, nonostante gli enti del volontariato ricevano i fondi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali mentre le associazioni sportive dilettantistiche li ricevano dalla Presidenza del consiglio dei ministri, quest’ultima non ha mai pubblicato proprie linee di rendicontazione o fac-simili di rendiconto.
Questo non deve allarmare gli enti beneficiari poiché le buone prassi di rendicontazione sono sostanzialmente identiche anche al variare dell’amministrazione a cui sono dirette.
La data a cui ci si deve riferire per far decorrere i pagamenti da tenere in considerazione per la redazione del rendiconto è la data di ricezione sul conto corrente bancario, indicato dall’ente beneficiario, dell’importo assegnato in base agli elenchi definitivi di riparto dei fondi del 5 per mille.
Per “elenchi definitivi”, si intendono gli elenchi che riportano le somme spettanti a ciascun ente.
Tale data si può definire il “Tempo zero” o T0 da cui discendono tutti gli altri termini.
Dal T0 decorre l’anno (rectius: 365 giorni) entro il quale si deve spendere la somma ricevuta e, contemporaneamente, predisporre il rendiconto. Questo termine lo definiamo T+1
Per “elenchi definitivi”, si intendono gli elenchi che riportano le somme spettanti a ciascun ente.
La data di pubblicazione degli elenchi definitivi può essere definita come “Tempo meno uno” o T-1
Se c’è una regola, allore deve esserci un’eccezione
In realtà, alla regola del T0 ci sono ben due eccezioni, indicate attraverso le frequently asked questions – FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Si tratta del caso
a. dell’anticipazione bancaria mediante cessione del credito e
b. delle spese effettuate tra il momento della pubblicazione dell’elenco definitivo e quello della ricezione dei fondi.
Il caso a) si ha quando l’ente destinatario delle somme ne chiede l’anticipazione ad un istituto di credito mediante la cessione del credito stesso. Non si tratta di un caso molto frequente, per lo più utilizzato dagli enti che sono destinatari di ingenti fondi poiché, tra oneri finanziari e spese notarili per la predisposizione dell’atto pubblico di cessione del credito, l’operazione non è del tutto indolore.
In tal caso si assume come T0 il momento in cui sono pubblicati gli elenchi definitivi perciò T0 e T-1 coincidono.
Il caso b) è stato risolto ammettendo alla rendicontazione quelle spese effettuate tra il momento della pubblicazione degli elenchi definitivi (T-1) e l’effettivo pagamento della somma assegnata (T0) con il che il termine di ammissione delle spese alla rendicontazione si dilaterebbe sensibilmente.
Le strade si dividono
Per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche i percorsi si dividono nel momento in cui occorre comunicare i dati dell’IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale si chiede l’accreditamento dei fondi assegnati.
Mentre per gli enti del volontariato la procedura avviene con un apposito modulo da presentare in uno qualsiasi degli sportelli dell’Agenzia delle entrate, per le associazioni sportive dilettantistiche occorre accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio dello Sport, seguendo le istruzioni indicate qui
Francamente non si comprende per quale motivo occorra procedere, in sostanza, ad una nuova iscrizione dell’ente sportivo con tanto di richiesta di ulteriore autocertificazione della condizione di ente sportivo ecc.: i dati sono già stati conferiti prima all’Agenzia delle entrate (che è comunque una Pubblica amministrazione) e trasmessi al CONI… insomma non c’è pace tra gli ulivi.
Cosa fare al “Tempo più due”?
Per Tempo più due – T+2 si intendono i successivi 30 giorni rispetto al T+1 (siamo perciò, al massimo, a 395 giorni dopo l’erogazione dei fondi) entro i quali l’ente beneficiario deve trasmettere all’amministrazione competente il rendiconto di cui si è già ampiamente parlato in altri interventi.
Per fortuna non occorre più spedire tutti i documenti allegati al rendiconto, cosa che in passato per alcuni enti comportava la spedizione di uno o più cartoni contenenti i documenti probatori.
Occorre fare attenzione all’ammontare del contributo: sino al d.p.c.m. 23/04/2010 (novellato con il d.p.c.m. 07/07/2016) si dovevano spedire i rendiconti solo se il contributo superava i 20.000 euro.
Con il d.lgs. 111/2017 questo limite è da intendersi superato, ancorché non vi sia alcun riferimento che coordini le due norme: tutti i rendiconti e le relative relazioni devono essere inviati alle amministrazioni competenti, qualunque sia l’importo ricevuto.
Tre sono i motivi che portano a questa conclusione:
1. il d.lgs. 111/2017 è una norma di rango superiore al d.p.c.m.
2. lo stesso decreto legislativo ha una data successiva al d.p.c.m. 23/04/2010 e quindi tacitamente modifica quel contenuto
3. senza la pubblicazione del rendiconto, le amministrazioni competenti non sarebbero in grado di completare gli elenchi degli enti beneficiari con l’indicazione del sito web nel quale è pubblicato il rendiconto.
Invio del rendiconto e della relazione di accompagnamento
Gli enti del volontariato devono spedire il rendiconto e la relazione di accompagnamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed esattamente a questo indirizzo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione I
Via Flavia, 6 – 00187 ROMA
In alternativa si può trasmettere tramite PEC alla casella:
rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it
Le associazioni sportive dilettantistiche spediscono il rendiconto e la relazione all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del consiglio dei ministri presso questo indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per lo sport
Via Della Ferratella in Laterano, 51
00184 ROMA
Il T+3
Arriviamo al T+3 cioè entro gli ulteriori 30 giorni dal T+2 (al massimo, si giunge a 425 giorni dopo l’erogazione) l’ente beneficiario deve pubblicare sul proprio sito internet dell’ente beneficiario l’importo percepito e il rendiconto.
Il T+4
Il T+4 sono i successivi 7 giorni dalla pubblicazione del rendiconto sul sito internet (al massimo, siamo a 432 giorni dopo l’erogazione), entro i quali l’ente beneficiario deve comunicare l’avvenuta pubblicazione all’amministrazione responsabile dell’erogazione.
Sebbene questo passaggio non sia del tutto codificato, si ritiene che sia necessario l’invio di una comunicazione mediante P.E.C. con la notizia dell’avvenuta comunicazione e il link alla sezione del sito internet nel quale è presente la rendicontazione.
Il resto è a carico dell’amministrazione
Gli ulteriori adempimenti sono a carico dell’amministrazione che deve pubblicare sul proprio sito internet, entro 90 giorni dall’erogazione del contributo, l’elenco degli enti ai quali è stato erogato il contributo, completo dell’importo e del link al sito internet del beneficiario dove poter reperire la rendicontazione.
Per evitare di sbagliarsi
Se i documenti di spesa sono numerosi, si suggerisce di apporre su ciascuno di essi un timbro “a futura memoria” in modo che lo stesso documento non sia utilizzato per errore in altre rendicontazioni.
La dicitura può essere
SPESA SOSTENUTA CON |
A tal proposito si faccia attenzione ai documenti di spesa in originario formato elettronico, cioè le fatture elettroniche.
E’ appena il caso di ricordare che l’originale della fattura elettronica è un documento che sin dall’origine è in formato elettronico e che sarà posta in conservazione nei termini di legge.
Il timbro andrà apposto perciò sulla copia cartacea della fattura realizzata mediante conversione del file originariamente in formato xml – extensible markup language in un formato leggibile per esempio in formato pdf – portable document format.
I documenti cartacei timbrati saranno poi raccolti in un apposito faldone che dovrà essere archiviato e conservato per almeno dieci anni dall’erogazione del contributo poiché questo è il termine della prescrizione ordinaria prevista per tale tipologia di erogazione.
Riassumendo il tutto in una tavola sinottica abbiamo:
T-1 |
|
pubblicazione definitiva degli elenchi con indicazione degli importi spettanti |
T0 |
|
accreditamento dei fondi |
T+1 |
entro 365 giorni da T0 |
termine per la predisposizione della rendicontazione |
T+2 |
entro 30 giorni da T+1 |
termine per l’invio della rendicontazione |
T+3 |
entro 30 giorni da T+2 |
termine per la pubblicazione del rendiconto sul sito |
T+4 |
entro 7 giorni da T+3 |
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione |