In Italia, le istituzioni che operano nel settore del non profit o terzo settore rappresentano un’importante realtà economica e sociale e il numero di organizzazioni, di occupati e di volontari è notevolmente aumentato nell’ultimo decennio.
Il legislatore fiscale consapevole dell’importante funzione che tale settore svolge ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per quei contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di enti non profit tra cui sono comprese anche le Onlus che promuovono attività sportive dilettantistiche a patto di conseguire finalità di solidarietà sociale e di rispettare i requisiti formali previsti dalla legge. Per lo sport dilettantistico la condizione solidaristica è garantita solo nel caso in cui l’attività sia rivolta a soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche o familiari. Si veda, in merito, l’elencazione esemplificativa esposta nella circolare ministeriale 168/E del 26 giugno 1998, paragrafo 1.4.
A partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del “Decreto per la competitività”, D.L. 14 marzo 2005 n 35, art. 14, convertito nella L. 14 maggio 2005 n. 80, norma meglio conosciuta nel terzo settore come “più dai meno versi”, è possibile fruire di nuove agevolazioni nel caso in cui si effettuino liberalità in denaro o in natura a favore di Onlus.
Le persone fisiche e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero società, enti commerciali e non, possono dedurre dal reddito complessivo le liberalità in denaro o in natura erogate alle Onlus nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui.
Ciò significa che per i redditi complessivi minori o uguali a 700.000 mila Euro, l’importo limite deducibile è il 10 % del reddito, mentre per i redditi maggiori di 700.000 Euro l’importo deducibile è 70.000 Euro.
Per esempio si supponga di avere un reddito complessivo di Euro 330.000 e di aver effettuato liberalità per 40.000 Euro, in questo caso l’importo deducibile, previsto dalla disciplina in commento, sarà pari al 10 % del reddito complessivo cioè 33.000 Euro, pertanto il reddito imponibile – ipotizzando di non avere altre deduzioni – sarà di 297.000 Euro. Mentre, nel caso di reddito complessivo pari a 900.000 Euro e di erogazioni liberali effettuate per 110.000 Euro, l’importo deducibile sarà di 70.000 Euro, limite massimo di deducibilità possibile; in tal caso il reddito imponibile – ipotizzando di non avere altre deduzioni – sarà di 830.000 Euro.
Nel caso in cui l’erogazione liberale sia costituita da un bene in natura, per individuare il valore normale del bene stesso, al fine della deducibilità, si deve considerare il prezzo o il corrispettivo praticato in media per beni simili in condizione di libero mercato oppure allo stesso stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati (Art. 9, comma 3, D.p.r. 917/86 e successive modificazioni). Nel caso in cui non si possa desumere il valore del bene in base a criteri oggettivi, (listino prezzi, tariffari) per la particolare natura del bene (es. gioielli, opere d’arte), chi esegue l’erogazione liberale potrà ricorrere alla stima di un perito.
In entrambe le circostanze il donante, a prova della donazione fatta e a prova che il valore attribuito al bene è congruo, dovrà acquisire sia la documentazione attestante il valore normale del bene (determinato tramite listini, tariffari o perizia) sia un documento, contenente la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori, rilasciato da parte di chi riceve il bene, come chiarisce la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 19 agosto 2005.
Indipendentemente dalla tipologia di liberalità, in denaro o in natura, e affinché il donatore possa avvalersi della deduzione fiscale, il beneficiario dell’erogazione deve:
a. tenere scritture contabili complete ed analitiche che descrivino con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
b. redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, un apposito documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.
L’apposito documento può assumere la forma simile a quella di un vero e proprio bilancio (si veda a tale proposito lo schema di bilancio proposto nella raccomandazione emanata dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti) nella cui situazione patrimoniale devono essere ben distinte le attività che riguardano la gestione istituzionale, quella accessoria, quella di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario. Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre l’amministrazione finanziaria consiglia anche la predisposizione di una relazione illustrativa sulle varie voci di bilancio. In realtà le Onlus sono già tenute ad avere scritture contabili obbligatorie in relazione all’attività complessivamente svolta e alle attività direttamente connesse, in modo sistematico e cronologico, oltre all’obbligo di redazione di un bilancio o rendiconto annuale contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle connesse. Unica deroga è prevista per le Onlus i cui proventi complessivi non superano euro 51.645,69, che possono dunque rendicontare le entrate e le uscite del periodo sociale col “criterio di cassa”, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza. Per espressa previsione normativa, e per completezza di informazione, questa possibilità è concessa, indipendentemente dal volume dei proventi, anche alle organizzazioni di volontariato e alle organizzazioni non governative, Onlus di diritto. Pertanto le Onlus che seguono quest’ultimo criterio di rendicontazione potrebbero trovarsi nell’obbligo di modificare le modalità di contabilizzazione, con conseguente appesantimento dell’impianto amministrativo-gestionale, qualora volessero concedere la possibilità di deduzione della “più dai meno versi”.
Nel caso in cui il donante, in violazione dei presupposti di deducibilità, esponga nella dichiarazione dei redditi indebite deduzioni dall’imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (ovvero la sanzione ordinaria è maggiorata del 200%). Non si applica invece, la maggiorazione del 200% nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’erogazione non rispetti l’obbligo della tenuta delle scritture contabili, in quanto, nella norma, il riferimento alle sanzioni riguarda le sole violazioni dei presupposti di deducibilità.
Se la deduzione risultasse indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dell’ente beneficiario, dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o al soggetto che effettua l’erogazione, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
E’, infine, disposto il divieto di cumulo della deducibilità con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da parte di altre disposizioni di legge. Ciò significa che restano valide le disposizioni in materia di detraibilità e di deducibilità stabilite per le Onlus dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi ma queste non potranno essere utilizzate sulle medesime erogazioni. Si consideri l’esempio riportato nella parte iniziale del presente intervento nell’ipotesi di un reddito complessivo pari a Euro 330.000 e di liberalità erogate per 40.000 Euro. Il divieto di cumulo sta a significare che l’importo deducibile dal reddito complessivo è pari ad Euro 33.000 e il contribuente non potrà in alcun modo avvalersi del beneficio della deduzione o detrazione ai sensi di altre disposizioni di legge per i restanti Euro 7.000.
Pertanto, chi effettua liberalità ad una Onlus dovrà valutare se risulta più conveniente fruire dei benefici previsti dal TUIR, oppure avvalersi delle agevolazioni contemplate dalla “più dai meno versi”.
ONLUS – SPORTIVO DILETTANTISTICHE: Novità in tema di Erogazioni Liberali a cura della Dott.ssa Laura Cantanna – Collaboratrice della Redazione Fiscosport
In Italia, le istituzioni che operano nel settore del non profit o terzo settore rappresentano un’importante realtà economica e sociale e il numero di organizzazioni, di occupati e di volontari è notevolmente aumentato nell’ultimo decennio. Il legislatore fiscale consapevole dell’importante funzione che tale settore svolge ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per quei contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di enti non profit tra cui sono comprese anche le Onlus che promuovono attività sportive dilettantistiche a patto di conseguire finalità di solidarietà sociale e di rispettare i requisiti formali previsti dalla legge. Per lo sport dilettantistico la condizione solidaristica