La domanda riguarda solo le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione e quelle che non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti.
Le a.s.d. che risultano già iscritte nell’elenco permanente 2023 consultabile sul sito del CONI non devono fare niente, e automaticamente potranno ricevere il 5 per mille dai contribuenti che effettueranno questa scelta a loro favore
Requisiti per accedere al 5 per mille
Le associazioni sportive dilettantistiche, per poter essere ammesse al beneficio, devono possedere i seguenti requisiti:
- costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI o dal CIP;
- presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro l’11 aprile 2023, utilizzando utilizzando il modello e il software specifico disponibile sul sito del CONI alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html
La domanda contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.
Di conseguenza l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.
Pubblicazione degli elenchi degli iscritti
L’elenco degli enti iscritti sarà formato sulla base delle istanze di accreditamento validamente presentate e accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.
L’elenco degli enti iscritti verrà pubblicato dal CONI entro il 20 aprile sul sito www.coni.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell’Anagrafe Tributaria.
Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco potranno essere richieste, all’Ufficio del CONI territorialmente competente, non oltre il 2 maggio dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero da un suo incaricato munito di formale delega.
L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà quindi pubblicato dal CONI sul sito www.coni.it, entro il 10 maggio.
Cosa fare in caso di iscrizione tardiva
Sono ammessi a partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre ( il 30 settembre, previsto dalla norma, cade di sabato) dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE con codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 – pdf).
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (11 aprile 2023).
RIEPILOGO SCADENZE
Descrizione | Scadenza |
Avvio presentazione domande di iscrizione (non presente nell’elenco permanente) | 9 marzo 2023 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione | 11 aprile 2023 |
Pubblicazione elenco provvisorio | 20 aprile 2023 |
Richiesta correzione domande | 2 maggio 2023 |
Pubblicazione dell’elenco degli iscritti definitivo | 10 maggio 2023 |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali (versando 250 euro). | 2 ottobre e 2023 |
ATTENZIONE: per il Terzo settore istanze da presentare al Ministero del Lavoro
Le a.s.d., che sono anche Enti del Terzo Settore, dovranno richiedere l’accreditamento per la ripartizione del contributo 5 per mille al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite l’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Ricordiamo, infatti, che a partire dal 23 novembre 2021, è divenuto operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e, pertanto, dal 2022 il contributo del 5 per mille destinato agli enti del Terzo Settore iscritti al Runts è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Link utili:
Modalità di compilazione dell’istanza
Il modello per l’accreditamento al riparto della quota del 5 per mille è composto dai seguenti quadri:
1 – riquadro relativo ai dati e ai recapiti dell’ente
Deve essere indicato il codice fiscale, la natura giuridica (indicando una sola opzione tra “Associazione riconosciuta” o “Associazione non riconosciuta”), la denominazione e la sede legale dell’ente.
Deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica/PEC, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative al contributo del 5 per mille.
2 – riquadro contenente i dati identificativi del rappresentante legale
Devono essere compilati tutti i campi di questo riquadro: il rappresentante legale deve indicare il proprio codice fiscale, i dati anagrafici, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale.
3 – riquadro relativo alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il rappresentante legale, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare che l’associazione, così come individuata nel riquadro “dati dell’ente”, è costituita ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed è in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nonché l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI/CIP e la presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile.
Deve, inoltre, essere indicata una sola delle opzioni relative all’effettivo svolgimento in via prevalente:
- di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni,
- di attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni,
- di attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
4 – Riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario
Questo riquadro deve essere compilato dall’intermediario abilitato nel caso in cui l’ente decida di presentare la domanda di iscrizione per il suo tramite. In tal caso, il rappresentante legale dell’ente consegna al soggetto incaricato l’istanza con l’autocertificazione debitamente sottoscritta e la fotocopia di un documento d’identità. L’intermediario è tenuto a rilasciare, contestualmente alla ricezione della domanda, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti.