Nel richiamare i precedenti contributi sul tema, ricordiamo che la qualifica di “socio o associato” (da intendersi come sinonimi nell’ambito delle ASD) e quella di “tesserato” – pur essendo equivalenti a fini fiscali in quanto consentono, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dall’art. 148 co.3 TUIR, di defiscalizzare i corrispettivi specifici come il pagamento di corsi, stage, gare abbonamenti mensili, trimestrali e annuali ecc. resi in favore tanto di soci o associati quanto di tesserati della medesima organizzazione nazionale – hanno natura giuridica completamente diversa, che non deve essere confusa:
- lo status di socio o associato si acquista in virtù di un rapporto contrattuale: con l’accoglimento della domanda, secondo le regole statutarie, l’aspirante socio diviene parte del contratto associativo ed esercita i diritti riservati ai soci attraverso la partecipazione e il voto in assemblea;
- il tesseramento è l’atto con cui la persona fisica accede allo sport istituzionalizzato ed entra a far parte dell’ordinamento sportivo (acquisisce la “patente” per poter svolgere le attività sportive organizzate o riconosciute dall’ente), come chiarito dalla definizione di atto autorizzatorio recepita dalla riforma dello sport all’art. 15 del D.lgs. 36/21.
Ne consegue pertanto che anche all’interno delle associazioni è possibile individuare e distinguere la posizione di soci/associati o di tesserati, tanto che, in linea di principio, risultano ammissibili tre distinte condizioni: il socio tesserato, il socio non tesserato, il tesserato non socio.
Tuttavia, come sempre ribadito nei precedenti contributi, la disciplina del rapporto associativo è ampiamente rimessa all’autonomia statutaria, non solo della singola a.s.d. ma anche degli organismi affilianti e in particolare degli enti di promozione sportiva, organizzati come associazioni complesse.
Invero se la qualificazione del tesseramento come titolo per poter svolgere le attività sportive organizzate o riconosciute dall’ente è la regola contenuta negli statuti e regolamenti delle Federazioni, in alcuni EPS il tesseramento della persona fisica comporta necessariamente (anche) l’instaurazione di un rapporto associativo con l’ente per il tramite del sodalizio di base, per cui, in applicazione delle regole statutarie dell’organismo sportivo, non sarà possibile scindere le due posizioni (che pure mantengono natura giuridica e disciplina distinta).
Va dunque precisato come la definizione legislativa di tesseramento vada declinata in base alle norme statutarie e regolamentari degli organismi affilianti che sul piano civilistico, in base al principio di autonomia negoziale, in alcuni casi possono ancora propendere per una natura associativa del tesseramento.
Si richiama ad esempio lo Statuto UISP approvato il 12.3.23 laddove specifica che “il vincolo associativo delle persone fisiche avviene: mediante rapporto diretto con la UISP; – attraverso l’associazione ad un associato collettivo affiliato alla UISP o l’assunzione della qualità di socio o partecipante delle società sportive dilettantistiche affiliate”; e lo Statuto CSEN approvato il 09.04.2021 che individua gli aderenti persone fisiche come soci tesserati dell’ente.
Altri EPS hanno invece adottato formule diametralmente opposte, come ad esempio quella dello Statuto ASI del 21.12.2022 dove si specifica che i tesserati hanno formale rapporto di appartenenza all’Ente ma, pur appartenendo all’Ente, non sono associati.
Una scelta “ibrida” si rinviene nello Statuto AICS del 20.12.2022 che recita: “L’AICS è composta da soci collettivi affiliati, soci individuali tesserati e tesserati non soci per le società sportive dilettantistiche (SSD) per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e per le Basi Associative Sportive (BAS) che non siano anche Enti del Terzo Settore”. La norma statutaria introduce inoltre un rapporto di contingentamento – finalizzato evidentemente a garantire la democraticità delle strutture di base – specificando che le “ASD e BAS devono comunque avere un numero di soci non inferiore alla metà del numero dei tesserati.”
Pertanto fermi i principi generali e la distinta natura e disciplina del tesseramento rispetto al rapporto associativo, per verificare la concreta possibilità di separare le qualifiche di socio e tesserato, si dovranno verificare anche le norme statutarie e regolamentari dell’organismo sportivo affiliante, in particolare di alcuni EPS che potrebbero prevedere l’inscindibilità del tesseramento dal rapporto associativo direttamente con l’ente (in particolare nel caso di tesseramento tramite SSD) o con l’a.s.d. di base.