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QUESITO N. 249 del 18 novembre 2006 – utente fiscosport n.7194 – prov.di PADOVA
L'associazione sportiva dilettantistica che ricere in regalo da una ditta delle maglie da gara, quale documento deve emettere? Come contabilizza questa donazione? risposta a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
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QUESITO N. 242 del 09/11/2006 – utente fiscosport n.7326 – prov.di PADOVA
Buon giorno, sono la presidente di un'ASD che si occupa di Tiro con l'Arco. Vorrei sapere in sintesi se agli sponsor posso rilasciare una semplice ricevuta, se questi possono scaricarla, e se, per farlo, l'Associazione è tenuta ad aprire la Partita IVA. Congratulazioni per il brillante lavoro che state facendo e grazie. Cordiali saluti risposta a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
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QUESITO N. 243 del 09/11/2006 – utente fiscosport n. 5970 – prov.di FORLI’
Sono una consulente della prov. di Forlì, mi trovo in contrasto con alcuni altri consulenti della zona in quanto ritengo che l'associazione sportiva dilettantistica che acquista abbigliamento sportivo nella Repubblica di San Marino, deve effettuare la doppia registrazione e quindi versare all'erario l'iva non pagata al fornitore, gli altri consulenti quelli del fornitore di san marino compresi, ritengono che io possa registrare il documento senz'iva senza effettuare la doppia registrazione e quindi senza dover versare l'iva relativa. Vi sarei grata se riusciste a risolvere la nostra disputa. Ringrazio anticipatamente cordiali saluti. risposta a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
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VADEMECUM sul “RAPPORTO DI LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT” – 8^ ed ultima parte, a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo e della Dott.ssa Laura Cantanna – Venezia. Fiscosport ha pubblicato in 8 newsletters il corposo vademecum sul RAPPORTO DI L
IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO L’analisi delle professioni e dell’organizzazione del lavoro sportivo in Italia è stata realizzata utilizzando strumenti di rilevazione basati sui principi della Classificazione Internazionale delle Professioni, come indicato nell’introduzione [1] . Secondo tale approccio le professioni dello sport includono tutti i soggetti che esercitano un’attività di natura sportiva per conseguire una remunerazione. Pertanto si possono individuare cinque tipi principali di funzioni: · sportivi professionisti, che traggono sostentamento e reddito dalla pratica sportiva in genere ad alto livello; · arbitri ed ufficiali di gara; · animatori sportivi o istruttori di gruppi specifici di popolazione, che integrano gruppi di versi di popolazione (anziani, disabili, ) attraverso la pratica dello sport; · istruttori sportivi, che si occupano dell’insegnamento di base delle attività e delle abilità tecnico sportive; · allenatori responsabili per lo sviluppo della prestazione sportiva degli atleti agonisti di vario livello.
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VADEMECUM sul “RAPPORTO DI LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT” – 7^ e penultima parte, a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo e della Dott.ssa Laura Cantanna – Venezia. Fiscosport pubblica in 8 newsletters dal 9 maggio al 31 luglio 2006
IL LAVORO ACCESSORIO Le prestazioni di lavoro accessorio [1] sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, in ogni modo, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità: ð far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione, ð favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro , aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro. .... omissis ... IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha previsto la regolamentazione del cd. contratto di inserimento , consentendone la stipula anche da parte di associazioni sportive. Verrà esaminata la suddetta normativa, anche alla luce della circolare ministeriale n. 31 del 21 luglio 2004. Il contratto di inserimento è definito, ai sensi dell'art. 54, co. 1, come un "" contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro " di determinate categorie di lavoratori svantaggiati. ... omissis ...
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VADEMECUM sul “RAPPORTO DI LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT” – 6^ PARTE, a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo e della Dott.ssa Laura Cantanna – Venezia. Fiscosport pubblica in 10 newsletters dal 9 maggio al 31 luglio 2006 il corposo
LA RIFORMA BIAGI NELLO SPORT Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 276/2003, che ha recepito i principi della legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003, in materia di occupazione, la cosiddetta " Riforma Biagi ", il mercato del lavoro si presenta oggi assai articolato: tra il bianco del lavoro subordinato e il nero di quello autonomo e cioè dei due grandi blocchi del lavoro "tipico", sono sbocciate numerose sfumature di grigio. Il settore economico dello Sport ha caratteristiche molto specifiche, e condizioni di professionalizzazione e di carriera molto variabili, instabili, flessibili, precarie, stagionali e atipiche, poco comparabili con i modelli tradizionali di occupazione. Per definire i soggetti emergenti, i giuslavoristi usano il sostantivo "atipici", mentre nel linguaggio corrente vengono preferite le parole "parasubordinati" o "mediamente autonomi". La riforma Biagi, oltre ad avere introdotto varie nuove forme di rapporto di lavoro dipendente, alcune innovative e altre sostitutive o integrative di forme esistenti (il contratto di somministrazione a tempo indeterminato o staff leasing, il contratto di somministrazione a tempo determinato o lavoro interinale, il distacco o affitto di personale, il contratto di appalto di servizi, il lavoro ripartito o job sharing, il lavoro a tempo parziale, l'apprendistato, il contratto di inserimento), ha innovato, altresì, sia pure in chiave antielusiva, sulle collaborazioni coordinate e continuative con l'introduzione del lavoro a progetto in sostituzione delle co.co.co (e ha fatto salvi i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e disciplinate dall’art.90 della legge 27 dicembre 2002, n.289) e sull'apporto di lavoro in associazione in partecipazione, con trasformazione automatica del rapporto in lavoro subordinato in tutti i casi in cui siano violate le relative regole. Tale riforma, infine, ha innovato anche sul lavoro occasionale, con l'introduzione delle prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti, delle collaborazioni coordinate e continuative minime o prestazioni occasionali tecniche e del lavoro subordinato discontinuo a chiamata o intermittente (job on call).
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QUESITO N. 227 del 21/06/2006 – utente fiscosport n.7540 – prov.di VARESE
Un'associazione sportiva dilettantistica che si avvale della legge 398/91 può redigere un bilancio annuale solare per le attività commerciali e di un secondo bilancio sportivo per le attività non commerciali? risposta a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
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VADEMECUM sul “RAPPORTO DI LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT” – 5^ PARTE, a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo e della Dott.ssa Laura Cantanna – Venezia. Fiscosport pubblica in 8 newsletters dal 9 maggio al 30 giugno 2006 il corposo vademe
Compensi a sportivi Dilettanti e FISCO Al fine di esprimere una valutazione sulla diminuzione del prelievo fiscale occorre considerare, però, che con effetto dal 1° gennaio 2005, la legge Finanziaria per il 2005 ha modificato gli scaglioni e il numero delle aliquote riguardanti la tassazione delle persone fisiche. Inoltre, si applica la nuova deduzione prevista per le persone fisiche dall’art. 13 del Tuir. Il quadro normativo che emerge è dunque quello che risulta qui di seguito: - fino a 26.000,00 euro di reddito, aliquota del 23 cento; - oltre 26.000,00 euro e fino a 33.500,00 euro aliquota del 33 cento; - oltre 33.500,00 euro aliquota del 39 cento. E’ appena il caso di ricordare che ai fini fiscali le società ed associazioni sportive dilettantistiche, ogni qualvolta elargiscano somme agli sportivi, devono comunque farsi rilasciare una dichiarazione con cui i percipienti attestano di non possedere altri redditi della stessa natura entro i predetti limiti e di impegnarsi a comunicare l’eventuale superamento in corso d’anno e parimenti, anche la società o associazione sportiva dilettantistica deve rilasciare una certificazione dei compensi erogati nel corso dell’anno per ogni soggetto percipiente entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello relativo all’erogazione dei compensi. Peraltro, sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
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VADEMECUM sul “RAPPORTO DI LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT” – 4^ PARTE, a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo e della Dott.ssa Laura Cantanna – Venezia. Fiscosport pubblica in 8 newsletters dal 9 maggio al 30 giugno 2006 il corposo vademe
COMPENSI A SPORTIVI DILETTANTI (1^ parte) Nell’ambito dell’attività promossa dalle associazioni e società sportive dilettantistiche le tipologie dei compensi erogati possono essere varie. La disciplina fiscale dei compensi corrisposti a soggetti che svolgono attività sportive dilettantistiche è contenuta nel comma 1, lettera m) dell’articolo 67 del Tuir . Secondo questa norma costituiscono redditi “diversi” le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Ad ognuna delle diverse tipologie di compenso si devono applicare le rispettive regole fiscali e previdenziali, data la natura molto diversa delle prestazioni che le giustificano.
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VADEMECUM sul “RAPPORTO DI LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT” – 3^ PARTE, a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo (nella foto) e della Dott.ssa Laura Cantanna – Venezia. Fiscosport pubblica in 8 newsletters dal 9 maggio al 30 giugno 2006 il
Le Associazioni e Società sportive possono procedere alla promozione della loro attività sportiva dilettantistica ricorrendo anche a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed anche in questo caso nei confronti di tali lavoratori autonomi deve essere operata una ritenuta a titolo d’acconto da parte delle Associazioni sportive al momento dell’erogazione dei compensi. A decorrere dall’1.1.2001 l’art. 50, co. 1, lett. c)-bis), D.P.R. 917/1986 definisce le varie fattispecie di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ... omissis ... Come già richiamato precedentemente l’articolo 90 della legge 289/2002 ha portato notevoli cambiamenti che hanno interessato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, specialmente nel mondo dell’associazionismo sportivo. Infatti la legge 289/2002 del 27 dicembre [3] , ha esteso il regime fiscale agevolativo di cui all’articolo 67 comma 1 lettera m) del TUIR anche alle “collaborazioni coordinate e continuative” aventi carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
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