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Al via il 5° MEETING & CONVEGNO NAZIONALE FISCOSPORT a VENEZIA, grazie al contributo della Scuola Regionale dello Sport del CONI Veneto e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Venezia
La Scuola Regionale dello Sport del CONI Veneto, Fiscosport e l'Assessorato allo Sport del Comune di Venezia presentano la 5° edizione del Meeting e del Convegno Nazionale, evento collaterale della 23° edizione di VeniceMarathon, in programma per il 24 e 25 ottobre 2008 presso l'Hotel Russott a Venezia San Giuliano, dal titolo " LO SPORT DILETTANTISTICO E IL LEGISLATORE: UNA MARATONA TRA LE NORME " [sia il meeting che il convegno sono riconosciuti per i crediti formativi da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia] . In ogni caso, la partecipazione ad entrambi è completamente gratuita. Per il MEETING - VENERDI' 24/10/2008 dalle 15.30 alle 19.30: contattare la Segreteria Fiscosport - Tel. 0183/76.72.06 - Fax 0183/29.72.01 - e-mail: redazione@fiscosport.it ); Per la partecipazione al CONVEGNO - SABATO 25/10/2008 dalle 9.00 alle 13.30: è richiesta la prenotazione on-line [obbligatoria] (riservata agli utenti abilitati ai Servizi Fiscosport direttamente o tramite un C.R. o C.P. CONI o una Fsn/Dsa/Eps aderente al progetto Fiscosport 2007/2009 - chi non è ancora registrato può effettuare la registrazione gratuita che li abilita anche a ricevere le newsletters quindicinali per un periodo di 30 giorni (o per tutto il progetto, se abilitato ad. es. dal Coni Veneto) - alla registrazione deve seguire la prenotazione on-line per il convegno o per la prenotazione diretta per il meeting) N.B.: E' possibile, altresì, prenotare un argomento di discussione per il meeting: quelli più interessanti verranno scelti dai relatori Fiscosport (in aggiunta agli argomenti già programmati). Disponibilità alberghiera (contattare direttamente la reception - in 23 o 24 out 25): Russott Hotel - Via Orlanda, 4 I - 30173 Venezia - San Giuliano Italia - Tel. +39 0415310500 - Fax +39 0415312278 (rif. convenzione Fiscosport - camere opzionate per gli utenti Fiscosport fino alle ore 24.00 del 15.10.2008) QUESTO IL PROGRAMMA DEFINITIVO:
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Convegno CONI & REGIONE VENETO “Per lo Sport” – sabato 15 marzo 2008 ore 09.00 – MIRA (Venezia) – Villa Widmann di Mira – via Nazionale 420
Il C.O.N.I. - Comitato Regionale Veneto e la REGIONE del VENETO organizzano un convegno per le province di Venezia, Padova e Rovigo dal titolo "IMPIANTISTICA E GESTIONE DELLE SOCIETA' SPORTIVE - STRATEGIE D'INTERVENTO" che si terrà SABATO 15 MARZO 2008, a partire dalle ore 9.00, presso la Villa Widmann di Mira - via Nazionale 420 - MIRA (Venezia). Relatori (parte fiscale): ore 11.20 - Sessione "Tributaria e Fiscale" Chairman: Arch. Renzo De Antonia - Presidente CONI VE Il punto sulle criticità delle normative sulla gestione delle S.S. Avv. Guido Martinelli - Esperto di Diritto Sportivo ore 12.00 - Gestione amministrativa e fiscale delle Società Sportive Dott. Valentina Di Renzo - Consulente Fiscosport ore 12.30 - Dibattito Programma completo e scheda di partecipazione:
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NUOVI CODICI ATECO (classificazioni delle attività economiche) a decorrere dal 1° GENNAIO 2008 …
La classificazione delle attività economiche rappresenta uno strumento indispensabile per comprendere e, quindi, poter governare il mondo delle imprese in generale ed anche le associazione e società sportive dilettantistiche. Solo definendo in modo preciso le tipologie di attività svolte dagli operatori, infatti, se ne possono definire i comportamenti economici e, conseguentemente gli adempimenti fiscali. Classificarsi correttamente rappresenta, pertanto, un vantaggio reciproco sia per i contribuenti, che vedranno riconosciute le loro specificità, sia per l’amministrazione, che potrà calibrare meglio la richiesta fiscale tenendo conto di tali specificità. a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
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L’ACCESSO PRESSO ENTI NON COMMERCIALI a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato recentemente con un suo editoriale il problema della possibilità di accedere presso i locali degli Enti non commerciali ai fini di controlli, verifiche ed accertamenti in materia fiscale. Se da un lato per gli enti non commerciali vale il principio della tutela del “domicilio istituzionale”, ovvero quello dove si svolge l'ordinaria ed esclusiva attività non commerciale di natura culturale, assistenziale, religiosa eccetera, altrettanta tutela non è sufficiente ad esonerare dall’accesso da parte dell’Amministrazione Finanziaria e da parte della Guardia di Finanza in presenza di attività commerciali imponibili, nel qual caso la disciplina applicabile è la medesima a quella relativa ai locali adibiti a impresa. Il potere di accesso deve riguardare secondo un principio di democrazia, ogni tipologia di contribuente potenzialmente assoggettato al pagamento di imposte, compresi gli evasori totali, tra i quali si citano, per l’appunto, i soggetti "mascherati" da enti non commerciali esenti. E’ opportuno analizzare la reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata, non potendosi ritenere che un'associazione sia arbitra della propria intassabilità (Corte costituzionale, 19 novembre 1992, n. 467). Secondo la dottrina prevalente
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QUESITO N. 275 del 29/03/2007 – utente fiscosport n.1857 – prov.di ANCONA
Buongiorno, vorrei sapere se una associazione sportiva dilettantistica che gestisce un bar all'interno di un centro sportivo polivalente è tenuta all'emissione di scontrini fiscali o altro per documentare gli incassi? Dove bisogna annotare le entrate commerciali se la vendita viene effettuata anche ai non soci? risposta a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
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QUESITO N. 272 del 27/03/2007 – utente fiscosport n. 5922 – prov.di ALESSANDRIA
In qualità di amministratore unico di società sportiva dilettantistica a r.l. in regime 398/91 e titolare dell’attività, in data ... ho ricevuto la visita di un incaricato RAI (regolarmente comprovato da tesserino di riconoscimento), il quale a seguito di una ispezione informale negli uffici amministrativi e nel locale accoglienza ha riscontrato la presenza di: n. 1 schermo plasma 42’’ posizionato in accoglienza, utilizzato quale mezzo di informazione per il perseguimento dei fini statutari agli utenti; n. 1 televisore, adibito alla video sorveglianza debitamente segnalata come prevista dalla normativa vigente; n. 1 schermo lcd 16” collegato al pc ed ad utilizzo esclusivo della segreteria della società; al termine della visita l’operatore ha invitato la società, a seguito del reperimento dei dati sociali, al pagamento del Canone TV RAI (abbonamento speciale categoria E), ai sensi del R.D.L. 21/2/1938 n. 246 (conv. L. 4/6/1938 n.880); L. 6/8/1990 n. 223 art. 27, - che obbliga a pagare chiunque detenga uno o più apparecchi atti ao adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive…- preannunciando come certo un controllo da parte della Guardia di Finanza a coloro i quali non abbiano regolarizzato la propria posizione. Aggiungendo altresì che la società ha ottemperato a regolarizzare la propria posizione per la filodiffusione (attività didattiche), il quesito che mi pongo è se l'imposta deve essere corrisposta o meno. In attesa di Vostro favorevole riscontro porgo Cordialità risposta a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
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LA TUTELA SANITARIA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi (Consulente Regionale Fiscosport Marche) e della Dott.ssa Valentina Di Renzo (Consulente Provinciale Fiscosport Venezia), con la collaborazione della Dott.ss
1- PREMESSA La visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica dell’attività sportiva è un adempimento di fondamentale importanza, sia sotto l’aspetto della regolarità della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva che, soprattutto, in relazione alla responsabilità del dirigente sportivo. La normativa vigente prevede infatti che chiunque intenda svolgere un’attività sportiva agonistica comunque regolamentata debba sottoporsi ad una visita medica differenziata per le singole discipline sportive, presso un servizio pubblico, convenzionato o accreditato di medicina dello sport, mentre, qualora l’attività sportiva assuma carattere non agonistico, la visita medica ed il relativo certificato competono al medico di base od al pediatra, i quali, in caso di esito positivo della visita, rilasceranno un certificato di idoneità sportiva non agonistica generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato e, quindi, utilizzabile per la pratica di diverse attività sportive non agonistiche. Si tratta di un obbligo che viene troppo spesso sottovalutato, anche se, purtroppo, torna drammaticamente in evidenza ogni qualvolta ci si trova di fronte a situazioni quali decessi o invalidità permanenti determinate dallo svolgimento dell’attività sportiva ovvero verificatesi nel corso dello svolgimento di un’attività sportiva. In tali casi, qualora l’atleta risulti privo di certificato di idoneità (ovvero con certificato non regolare) la responsabilità (civile e penale) ricade sul Presidente della società e su coloro che, verosimilmente, potevano essere al corrente della situazione, quali i dirigenti della società (segretario, direttore sportivo), il medico sociale e l’allenatore. In caso di manifestazioni a partecipazione individuale (es. gare podistiche, podistiche, tornei amatoriali etc.) è da intendersi responsabile il Presidente del Comitato Organizzatore, cui spettano gli stessi compiti del presidente della società sportiva in relazione agli atleti partecipanti non iscritti a società sportive. Il problema del mancato rispetto dell’obbligo assume connotazione importante anche per le visite agonistiche; nonostante la visita sia obbligatoria per legge e condizione "sine qua non" per il tesseramento sportivo , non tutti gli atleti vengono sottoposti a visita di idoneità: nel Lazio, su un totale di circa 700.000 atleti agonisti , sembra che vengano sottoposti a visita meno del 50%, nelle Marche l’indice di ’”evasione” è calcolato in di ca. il 35-40% e nel Veneto tale percentuale si attesta nell’ordine del 40%. Infine, è importante sottolineare sin d’ora – anche se l’argomento sarà approfondito “ ultra ” – che eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità sottoscritte dal praticante l’attività sportiva allo scopo di liberare il soggetto responsabile ai sensi di legge (Presidente della società o del comitato organizzatore) non hanno alcuna validità . 2- LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3 – LA VISITA MEDICO – SPORTIVA ED IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ 4 – IL COSTO DEL CERTIFICATO – LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 5 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ALLEGATI:
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LE NOVITA’ IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA ED I NUOVI MODELLI AA7/8 E AA9/8 a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
Il Decreto Bersani (D.L. 4.7.2006 n. 223) ha introdotto delle novità in materia di attribuzione del numero di partita iva (art. 37, commi 18, 19 e 20) ed ha aggiunto una serie di disposizioni al corpo dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rubricato " disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ”. Quindi, l’associazione sportiva dilettantistica che vuole intraprendere un’attività di natura commerciale deve richiedere il numero di Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, compilando il nuovo modello AA7/8 . La presentazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 e la conseguente attribuzione della partita Iva comporterà l’attivazione di una serie di attività di controllo. L'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, infatti, dovranno effettuare dei controlli con la finalità di accertare l'esercizio effettivo dell'attività. E’ stata introdotta una procedura per verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l'attribuzione del codice identificativo IVA e, in particolare, l'effettivo esercizio dell'attività dichiarata
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QUESITO N. 291 del 14/05/2007 – utente fiscosport n. 6841 – prov.di REGGIO EMILIA
Il Presidente di una associazione sportiva dilettantistica può essere eletto a far parte del consiglio direttivo di altra associazione sportiva dilettantistica? Quando si dice che è fatto divieto di ricoprire la stessa carica, cosa si intende con precisione? Grazie della risposta, complimenti per il Vostro ottimo lavoro. risposta a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
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QUESITO n. 250 del 25/11/2006 – utente fiscosport n.7552 – prov.di NOVARA
Sono il Presidente di una associazione sportiva dilettantistica senza partita iva. Volevo sapere se a fronte di note di rimborso spese emesse ad altre associazioni sportive dilettantistiche, siamo ancora obbligati ad applicare la marca da bollo da € 1,81, oltre i 77,47 euro. Vorrei inoltre sapere se siamo esenti o meno dall'imposta di bollo sugli estratti conti bancari. Ringrazio per l'attenzione. Distinti saluti. risposta a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
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