Katia SCARPA
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I PRINCIPALI CONTRATTI DELLO SPORT: LA SPONSORIZZAZIONE a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano
Nell’ambito dell’ampio genus dei negozi giuridici della “pubblicità” si inserisce il contratto di sponsorizzazione, che è frequentemente usato per diffondere un prodotto (o un brand ) in concomitanza con la promozione di un evento sportivo. Si pensi ai numerosi casi in cui una società sportiva si impegna, dietro corrispettivo, ad apporre il nome dell'impresa o il marchio di un prodotto sull'abbigliamento degli atleti, dei tecnici o sui veicoli di gara, consentendo nello stesso tempo allo sponsor l'utilizzo delle immagini in cui appare il marchio a fini pubblicitari ovvero alle frequenti ipotesi (diffuse soprattutto nel basket, volley, ciclismo e atletica) in cui un team sportivo assume il nome dello sponsor o integra il suo nome con quello dello sponsor. In considerazione del moltiplicarsi dei fenomeni di sponsorizzazione anche nell’ambito dello sport dilettantistico, sembra opportuno soffermare l’attenzione sui caratteri peculiari che contraddistinguono il contratto di sponsorizzazione ed in particolare sui reciproci diritti ed obblighi delle parti.
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LEGGE REGIONALE LIGURE 03.04.2008 n.8 – LA PALLAPUGNO e I CONTRIBUTI A FAVORE DELLO SPORT a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano
Con la legge 03 aprile 2008 n.8, che si segnala, la Regione Liguria, oltre a riconoscere e valorizzare la disciplina della “palla pugno” e degli sport similari ricompresi nell'ambito della tradizione ligure, ha espressamente previsto un sostegno economico (pari al 50% della spesa sostenuta – v. art.5) in favore delle associazioni e società sportive, delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che la praticano e contribuiscono a diffondere. Di seguito, in allegato, il testo della menzionata normativa.
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT – Accettazione del rischio consentito – Responsabilità della società organizzatrice di una gara di sci – Responsabilità degli addetti allo svolgimento della Gara – Esclusione – Corte di Cassazione Sez. III civ. 27.10.
La sentenza 27.10.2005 n.20908 è di particolare interesse poichè riguarda il complesso tema della responsabilità civile della società sportiva nel caso di un sinistro occorso durante lo svolgimento di una regolamentare gara di sci ad un guardiaporte, che era stato investito e colpito al volto da un concorrente, uscito di pista a grande velocità. La Suprema Corte si sofferma, in particolare, ad esaminare la questione della possibilità di ritenere responsabile la società organizzatrice dell'evento sportivo, in considerazione della concomitante presenza di tre diverse circostanze: i) l'identità del soggetto leso (che non era un atleta, bensì un guardiaporte); ii) la correttezza della condotta dello sciatore (che non era stata anomala, ed in alcun modo contraria alle regole proprie dello sport esercitato, né alle regole del neminem laedere); iii) la pericolosità della collocazione del guardiaporte (che era posto nel luogo d'arresto di uno sciatore fuoriuscito ordinariamente dal tracciato). Anzitutto, quindi, la Corte ha ritenuto che " (omissis)...l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi; accertamento affidato alla valutazione del Giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. " Ritenendo, poi, che il concorrente non avesse tenuto una condotta anomala e che lo sbandamento rientrasse nel rischio tipico ed ordinario dello slalom gigante, tenendo altresì conto che il guardiaporte, al fine di compiere l'attività demandatagli, è libero di scegliere la postazione che ritiene opportuna, la Suprema Corte conclude escludendo la responsabilità del Club organizzatore e dell'atleta per i danni alla persona subiti dal guardiaporte. Di seguito si riporta uno stralcio della sentenza tratta da lex24.sole24ore.com
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Legge del 23 marzo 1981, n. 91 – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti – in Gazzetta Ufficiale , 27 marzo 1981, n. 86
Legge del 23 marzo 1981, n. 91 - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - in Gazzetta Ufficiale , 27 marzo 1981, n. 86 Art. 1 - Attività sportiva Art. 2 - Professionismo sportivo Art. 3 - Prestazione sportiva dell'atleta Art. 4 - Disciplina del lavoro subordinato sportivo. Art. 5 - Cessione del contratto Art. 6 - Premio di addestramento e formazione tecnica. Art. 7 - Tutela sanitaria Art. 8 - Assicurazione contro i rischi Art. 9 - Trattamento pensionistico Art. 10 - Costituzione e affiliazione Art. 11 - Deposito degli atti costitutivi Art. 12 - Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi. Art. 13 - Potere di denuncia al tribunale. Art. 14 - Federazioni sportive nazionali Art. 15 - Trattamento tributario Art. 16 - Abolizione del vincolo sportivo Art. 17 - Trasformazione delle societa e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5 Art. 18 - Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del c.o.n.i. Di seguito il testo della normativa
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MASSAGGIATORE SPORTIVO REGIONALE – Illegittimità costituzionale dell’art. 34 Legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 – Corte Costituzionale 30 maggio 2008, n. 179.
La recente sentenza della Corte Costituzione si segnala perchè con essa è stato dichiarato incostituzionale l'art. 34 della L.R. Liguria 5.02.2002 n.6, con la quale era stato istituita una nuova figura professionale, del "massaggiatore sportivo regionale". Nella motivazione la Corte ha ribadito che " la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale... ". Sulla base di tale principio, quindi, ha ritenuto che
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RESPONSABILITA’ PENALE – REATO DI LESIONI PERSONALI – Applicabilità dell’esimente del consenso dell’avente diritto – Corte di Cassazione Sez. V pen. 13.12.2005 n. 45210
Con la sentenza che si segnala, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla possibilità di escludere il reato di lesioni personali per l'operare dell'esimente del consenso dell'avente diritto ovvero di altra causa di giustificazione non codificata, con riferimento alle lesioni procurate all'avversario da un calciatore, nel corso di una partita, ma a gioco fermo.
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RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT – PRECETTORI E MAESTRI – Responsabilità dell’insegnante di educazione fisica – Corte di Cassazione Sez. III civ. 14.10.2003 n. 15321
Con la sentenza 14.10.2003 n.15321 che si segnala, la Suprema Corte – confermando la decisione dei primi due gradi di giudizio - si è pronunciata sulla responsabilità dell’insegnante ai sensi dell’art.2048 c.c., per i danni sofferti da un allievo durante una partita di pallamano, che si svolgeva nell'ora di educazione fisica, tra due squadre formate da alunni appartenenti a due diverse sezioni della terza classe.
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RESPONSABILITÀ CIVILE – ATTIVITÀ PERICOLOSA – Gioco del calcio – Corte di Cassazione, sez. III civ., 19.01.2007 n.1197
Con la sentenza 19.01.2007 n.1197 che si segnala, la Suprema Corte si è pronunciata sulla natura del gioco del calcio, escludendo espressamente che si tratti di attività pericolosa
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RESPONSABILITA’ CIVILE – ATTIVITA’ PERICOLOSA – Attività innocua – Cassazione civile III sez., 02.12.1997 n.12193
Con la sentenza 02.12.1997 n.12193 che si evidenzia, la Corte di Cassazione Sezione si è pronunciata sulla diversa rilevanza della natura dell'attività (pericolosa o innocua), ai fini della responsabilità ex art.2050 c.c. ovvero 2043 c.c. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il principio per cui < Per "attività pericolose", agli effetti di cui all'art. 2050 c.c., devono intendersi quelle così qualificate da specifiche norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, ovvero quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella natura delle cose e dei mezzi adoperati, mentre non possono considerarsi tali le attività nelle quali la pericolosità insorga per fatti estranei (in applicazione del suddetto principio la Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale che escludeva il carattere pericoloso di una sauna gestita all'interno di un centro di benessere).> D i seguito si riporta il testo della sentenza in parola.
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI – Pubblicità e sponsorizzazione (relazione dell’Avv. Katia Scarpa al Convegno OdC Monza del 24/11/2007)
In assenza di espresse disposizioni di legge che definiscano la pubblicità e la sponsorizzazione, l'interprete deve giungere a delinearne gli elementi essenziali e le peculiarità. Nel corso del Convegno tenuto a Monza dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e della Brianza sul tema "Associazioni Sportive Dilettantistiche: aspetti civilistici e fiscali - Pubblicità e sponsorizzazione", si è cercato di esaminarne le caratteristiche, avendo riguardo ai principi generali di diritto comune in tema di libertà negoziale e di interpretazione dei contratti. Di seguito si riporta il testo di parte della relazione dell'Avv. Katia Scarpa.
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Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 16 dicembre 2024. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E)