Redazione Fiscosport
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La Redazione coordina le pubblicazioni sul sito dei Consulenti Fiscosport, un network di professionisti esperti in materie giuridico-fiscali di interesse per il mondo sportive e per il Enti del Terzo settore (network di cui fanno parte dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari, consulenti CONI). Alla Redazione compete anche la predisposizione della newsletter quindicinale inoltrata a chi si registra dal nostro sito: articoli di attualità e approfondimento, risposte ai quesiti, pubblicazione di sentenze e circolari ministeriali, guide e vademecum per il Consulente e/o Dirigente della società o associazione sportiva dilettantistica alle prese con le problematiche fiscali.
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QUESITO n. 305 del 26/09/2007 – utente fiscosport n. 5578 – prov.di ROMA
Le società sportive dilettantistiche devono rispettare la normativa sulle società non operative? Io credo di no ma non riesco a trovare una norma o una circolare che le escluda esplicitamente. Considerato il periodo e la portata generale del quesito sarebbe auspicabile una risposta in tempi brevi. Grazie. risposta a cura della Dott.ssa Laura Cantanna, Collaboratrice della Redazione Fiscosport
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QUESITO N. 306 del 02/10/2007 – utente fiscosport n. 6255 – prov.di GORIZIA
Sono un componente del Collegio Sindacale di una Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, la quale ha optato per i benefici previsti dalla legge n. 398/91. Nel bilancio, nelle entrate e nelle uscite non ha fatto transitare gli importi superiori a € 516,46 tramite conti correnti bancari o postali. Vorrei sapere: 1. Il Collegio Sindacale può approvare il bilancio? 2. Il Collegio se approva il bilancio, è passibile di sanzioni (eventualmente quali)? 3. Come dobbiamo comportarci in merito? Grazie risposta a cura della Dott.ssa Laura Cantanna, Collaboratrice della Redazione Fiscosport - Venezia
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MEETING DEI CONSULENTI FISCOSPORT RIMINI 19-20-21 OTTOBRE 2007
Ogni anno Fiscosport, nel mese di ottobre, programma il proprio meeting dei consulenti ed un convegno nazionale, in collaborazione con un C.R. o C.P. CONI: - il 4° Meeting dei Consulenti (dopo Imperia 2004, Coverciano 2005 ed Alassio 2006) si terrà a Rimini, dal 19 al 21 ottobre 2007. - il Convegno nazionale CONI/Fiscosport si svolgerà sabato 20 ottobre 2007 con l'organizzazione a cura del CONI - Comitato Provinciale di Rimini. Maggiori dettagli nelle prossime newsletters.
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Le associazioni sportive alle prese con il modello 770/semplificato. PASSO PASSO i quadri ed i prospetti che il Dirigente deve affrontare per il caso più semplice: compensi art. 25 legge 133/99 (ed eventuali compensi a
IL FRONTESPIZIO DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO La compilazione del modello 770/2007 inizia dal frontespizio dove deve essere indicato: - il codice fiscale; - se trattasi di (eventuale) dichiarazione correttiva nei termini o integrativa; - i dati identificativi del sostituto d'imposta (cognome e nome ovvero ragione o denominazione sociale, codice fiscale, codice attività, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica); - gli altri soggetti (diversi dalle persone fisiche, tra cui le società ed associazioni sportive dilettantistiche) devono indicare: la sede legale (e, se diverso, il domicilio fiscale), mese e anno di variazione (da riportare solo se, con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione, è variata la sede legale o il domicilio fiscale), nonchè i codici statistici che fanno riferimento allo stato (SA), alla natura giuridica (SB) e alla situazione (SC), i cui codici sono facilmente reperibili nell'Appendice delle istruzioni ministeriali. Nella pagina successiva
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SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: IL MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO (dichiarazione dei sostituti d’imposta)
RIPROPONIAMO L'ARTICOLO DEL DOTT. FORTE VISTA L'IMPORTANZA PER LE ASSOCIAZIONI DELLA SCADENZA DEL 770/2007 SEMPLIFICATO FISSATA PER IL 1° OTTOBRE 2007. Il modello 770 semplificato deve essere presentato dai sostituti di imposta che hanno corrisposto, nel corso dell’anno 2006 somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte. In realtà l’affermazione non è del tutto corretta in quanto in alcuni casi particolari i sostituti di imposta potrebbero essere soggetti comunque all’obbligo di presentare il predetto modello anche se non hanno operato, al momento dell’erogazione dei compensi, alcuna ritenuta d’acconto. Si tratta del caso concernente il pagamento di compensi effettuato, ad esempio, in favore di sportivi dilettanti entro l’importo annuale di 7.500 euro. In questo caso i nominativi degli sportivi (atleti, allenatori, dirigenti, etc) che hanno percepito i compensi devono essere indicati nei relativi quadri del Modello, anche se non hanno subito alcuna ritenuta d’acconto. Deve poi ricordarsi che
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QUESITO N. 301 del 10/09/2007 – utente fiscosport n. 8778 – prov.di BARI
Il criterio di cassa applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la L. 398/91, devono seguire quanto detto nella circolare ministeriale 11 febbraio 1992, n.1-11/151 (criterio di cassa secondo le regole delle II.DD.) o quanto detto nel D.M. 18 maggio 1995 ossia criterio di cassa , fermo restando il principio della normativa IVA secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorchè non riscossi? risposta a cura della Dott.ssa Laura Cantanna, Collaboratrice della Redazione Fiscosport
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QUESITO N. 302 del 10/09/2007 – utente fiscosport n. 1431 – prov.di CUNEO
Buongiorno chiedo cortesemente agli esperti, abbiamo optato per il regime 398 e versato Iva in eccesso. Come fare per recuperarla? Non presentando la dichiarazione Iva, come credito in Rx mi sembra non appropriato. E' possibile utilizzarlo in compensazione? Grazie. risposta a cura della Dott.ssa Laura Cantanna, Collaboratrice della Redazione Fiscosport
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LA VERSIONE ON-LINE DELLA GUIDA N. 1/2007 – AGENZIA DELLE ENTRATE – LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA: le differenze rispetto alla versione cartacea distribuita nei mesi scorsi
Nel ritenere di fondamentale importanza una errata corrige della documentazione cartacea in circolazione - esigenza non riscontrata da un provvedimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate - provvediamo a segnalare ai nostri utenti i punti della Guida n. 1/2007 - l'Agenzia Informa, che hanno subito variazioni (versione ora disponibile on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it - sez. guide 2007, rispetto alla versione cartacea - datata 1° marzo 2007): - nella copertina viene precisato che la guida è "aggiornata con il decreto 28 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (pubblicato sulla G.U. 9 maggio 2007, n. 106)"; - a pag. 7 viene modificato il 2^ come segue: "Per le società sportive di capitali, è previsto altresi: il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva". Fermo il resto. - a pag. 8 viene cancellata la frase: L'iscrizione è un requisito sostanziale anche per poter ottenere contributi pubblici di qualsiasi natura; - a pag. 9, ultimo punto del 3^ paragrafo, viene sostituita la frase tra parentesi in: (tranne che per sponsorizzazioni, cessioni di diritti radio-TV e pubblicità); - sempre a pag. 9, tra i "libri da tenere" viene eliminata una elencazione delle entrate che avrebbero dovuto essere inserite nel DM 11/2/97 limitandosi a richiamare la norma: art. 9, comma 3 del D.P.R. n. 544 del 1999; - a pag. 11 viene tolto l'inciso "con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare" per le associazioni di nuova costituzione; nel seguito viene precisato che non si considerano, invece, le indennità percepite per la preparazione e laddestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica (analoga previsione, ai fini delle imposte dirette, nella successiva pag. 13); - a pag. 15 viene tolto l'inciso "nella misura del 3%" nello schema indicante i proventi commerciali conseguiti, nonchè l'"occasionalità" per i lavoratori autonomi (si parla di base imponibile IRAP - ndr); - sempre a pag. 15, penultimo paragrafo, viene aggiunto "in quanto corrisposte per consentire la copertura delle spese"; - a pag. 17, al terzo punto, viene inserita, tra parentesi, la parola "prevalente" riferita all'attività istituzionale; - a pag. 18 viene chiarito che Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono (prima era indicato "non devono" - ndr) versare l'imposta di bollo ... Viene poi inserito un "Non" sono inoltre esentati dal pagamento dell'imposta di bollo per le quietanze, nonchè eliminato tra le agevolazioni un analogo prospetto riferito all'imposta di bollo; - a pag. 20 viene modificata la frase nel riquadro che ora ha il seguente contenuto: "Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono "redditi diversi"; - a pag. 22 al primo punto viene aggiunto tra parentesi "ora lavoro a progetto" per meglio individuare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (degli amministratori - ndr); - alla pagina 28 viene aggiunto un intero capitolo (32 righe) sulla "detrazione Irpef per iscrizione e abbonamento alle associazioni sportive" (come premesso nella nuova copertina). Gli esperti Fiscosport dedicheranno una delle prossime news a commento delle modifiche apportate. Alcune di queste hanno ingenerato alcune perplessità (in primis: il dubbio che si crea sull'esenzione da bollo per le quietanze - pacifica ad avviso di chi scrive -, la limitazione alle sole società di capitali dell'art. 18-bis dell'art. 90 della legge 289/2002, o che l'attività istituzionale debba essere prevalente - problema risolto con la modifica dell'art. 149 TUIR, ndr), ma si è ritenuto utile, in questa sede, fare un mero elenco delle modifiche apportate ad uso e consumo degli utenti Fiscosport e degli internauti che leggono la presente news. La Redazione Fiscosport
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Agenzia delle Entrate – Comunicato Stampa del 14 maggio 2007: Al debutto la detrazione per lo sport dei figli. Scontate anche palestre e piscine
A partire da quest'anno, incentivare e sostenere la passione dei figli per lo sport peserà meno sui bilanci delle famiglie italiane. Infatti, dopo la firma del decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive che ne ha fissato le regole e modalità d'applicazione, l'agevolazione che consente di sottrarre dall'Irpef il 19 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione ad attività sportive di ragazzi tra 5 e 18 anni , entra di fatto nell'agenda fiscale di milioni di contribuenti. Termini e condizioni della detrazione Attenzione a bollettini e ricevute Scontate anche palestre e piscine In allegato il testo integrale del comunicato stampa (a cura del Settore Comunicazione Istituzionale - Ufficio Stampa) :
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Un commento alla circolare n. 27/E – Agenzia delle Entrate a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
Con la Circolare dell’11 maggio 2007, n.27 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un chiarimento in merito alla compilazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 che i contribuenti devono utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività previste dall’ art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. I nuovi modelli ( disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate ( www.agenziaentrate.gov.it ) sono: ? il modello AA7/8: domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, come le società e associazioni sportive dilettantistiche; ? il modello AA9/8: dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, da parte delle persone fisiche. Una situazione applicabile alle S.r.l. Sportive Al punto n.ro 3 della Circolare in oggetto, in merito al modello AA7/8 Quadro F - Comunicazione dati dei soci, si ricorda come, con il provvedimento del 21 dicembre 2006, nell’elencare le novità previste nella nuova modulistica, è necessario inserire, nei confronti delle società di persone e delle società a responsabilità limitata con numero di soci inferiori a dieci, l’indicazione del numero di codice fiscale di ciascun socio nonché della relativa quota di partecipazione .
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