Notizie in Pillole

Agenzia delle Entrate – Ufficio Stampa: MODELLO EAS, PIU’ TEMPO PER L’INVIO

Per inviare il modello Eas c’è tempo fino a fine anno. L’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’ampia platea di soggetti interessati all’adempimento, in larga parte composta da piccole associazioni, ha deciso di concedere quindici giorni in più ( fino al 31 dicembre 2009 ) per la compilazione e trasmissione telematica del modello, accogliendo la richiesta avanzata dal Forum del Terzo settore. L’Amministrazione ricorda che tutti i suoi uffici locali sono a disposizione per offrire assistenza nella compilazione e per l’invio. Roma, 16 dicembre 2009

SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (NON IN REGIME 398/91): ENTRO IL 28 DICEMBRE...

Il 28 dicembre 2009 (essendo festivo il 27/12) è l’ultimo giorno previsto per effettuare il versamento per via telematica dell’ acconto Iva 2009, ove dovuto. La base di riferimento per effettuare il calcolo sarà rappresentata   dall’ultimo periodo di liquidazione del 2008, quindi il mese di dicembre per le società ed associazioni sportive che esercitano un’attività commerciale e che liquidano Iva   con periodicità mensile, ed i mesi da ottobre a dicembre, per le società ed associazioni sportive che liquidano l’Iva trimestralmente. L’obbligo in rassegna trova la sua originaria disciplina nell’art. 6 della legge n. 405 del 1990 e successive modificazioni. Il versamento dovrà essere effettuato, al verificarsi di certe condizioni, dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche che determinano l’Iva analiticamente. Invece il versamento non interessa le associazioni e le società senza scopo di lucro che si sono avvalse del regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991. Il calcolo della somme dovute potrà essere effettuata utilizzando, a scelta della società o associazione, tre diversi metodi in considerazione della base utilizzata per effettuare il calcolo. Si tratta dei metodi storico, previsionale ed analitico.

Comunicato del CONI : SLITTA AL 15 DICEMBRE L’INVIO DEL MODELLO EAS PER...

Con il comunicato del 15 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha rinviato al 15 dicembre il termine - originariamente fissato al 30 ottobre - della presentazione del modello EAS da parte degli enti associativi, tra cui le società e associazioni sportive dilettantistiche. Nel comunicato è tra l’altro evidenziato che per alcune tipologie di enti già iscritti in particolari registri – tra cui le società e associazioni sportive dilettantistiche inserite nel Registro del CONI – è prevista la presentazione di un modello ridotto, in cui si prevede si debba rispondere soltanto ad alcuni quesiti relativi a dati anagrafici e identificativi dell’attività. L’Agenzia dell’Entrate pubblicherà nei prossimi giorni un apposito documento con ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione del modello. Si consiglia pertanto di attendere la pubblicazione di tale documento, di cui si darà tempestiva notizia. Roma, 16 ottobre 2009 - notizia tratta dal sito www.coni.it

AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Stampa – COMUNICATO STAMPA: PIU’ TEMPO...

Estesi i termini per la presentazione del modello da parte degli enti associativi, il cui appuntamento con l’invio del documento è ora rinviato al 15 dicembre, ok alla compilazione semplificata dei righi, dei quadri e dei dati da riportare, a seconda della tipologia dell’associazione, e ulteriore potenziamento dell’impegno degli uffici sul versante dell’assistenza. Sono questi, in sintesi, i primi risultati che riassumono l’esito positivo del confronto, svoltosi tra l’Agenzia delle Entrate ed i rappresentanti del mondo associativo nell’ambito dei tavoli tecnici aperti dopo l’approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, adempimento previsto dall’articolo 30 del Dl 185/2008. Ai lavori hanno partecipato dirigenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell’Agenzia per le Onlus e i rappresentanti del Forum del Terzo settore e delle Associazioni di categoria. Le soluzioni individuate nel corso degli incontri, al fine di agevolare l’assolvimento dell’onere da parte delle associazioni senza limitare l’efficacia della valenza informativa del modello, sono le seguenti: - il termine di presentazione del modello Eas slitta al 15 dicembre 2009, comportando un congruo rinvio rispetto all’originaria scadenza del 30 ottobre; - l’Agenzia delle Entrate procederà a rafforzare ulteriormente l’impegno che gli uffici periferici stanno già profondendo per divulgare il più possibile la conoscenza dell’onere della presentazione del modello di comunicazione. Tale sforzo sarà contemporaneamente profuso anche dall’Agenzia per le Onlus, dal Forum e dalle rappresentanze delle Associazioni di categoria, anche con momenti di confronto con le Direzioni regionali delle Entrate; - in ossequio al dettato normativo dello Statuto dei diritti del contribuente, è prevista la presentazione di un modello ridotto per alcune tipologie di enti già iscritti in particolari registri o conosciuti dalla Pubblica Amministrazione. In considerazione delle significative novità emerse in seguito agli incontri tra l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia per le Onlus, i rappresentanti del Forum del Terzo settore e le rappresentanze delle Associazioni di categoria, nei prossimi giorni l’Amministrazione finanziaria pubblicherà un apposito documento di prassi con ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione del modello. In tale sede sarà precisato, tra l’altro, che le Onlus restano escluse dall’onere della comunicazione. Visti i proficui risultati raggiunti, il programma del Tavolo prosegue con prossimi incontri tesi ad affrontare le ulteriori problematiche inerenti le tematiche del Terzo settore.

AL VIA IL TAVOLO TECNICO TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E I RAPPRESENTANTI DEL TERZO...

Al via il tavolo tecnico tra l’Agenzia delle Entrate e i rappresentanti del Terzo settore. Nell’ambito dell’incontro, che si è tenuto oggi (30/09/2009), sono stati esaminati nella loro ampiezza tutti gli aspetti relativi alla presentazione del modello per la comunicazione di dati fiscalmente rilevanti (Eas), previsto dall’articolo 30 del decreto anticrisi (Dl 185/2008). Nel corso della discussione è emerso un orientamento comune in riferimento all’estensione dei termini per l’invio del modello da parte degli enti associativi. Apprezzamento condiviso è stato inoltre manifestato in merito all’opportunità di proseguire nel percorso intrapreso con l’apertura del tavolo tecnico. L’Agenzia delle Entrate e i rappresentanti del Terzo Settore torneranno, infatti, a incontrarsi la prossima settimana.

AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato stampa: L’AGENZIA INCONTRA IL TERZO SETTORE.

Il dialogo tra l’Amministrazione finanziaria e il Terzo Settore si rafforza e fa registrare un ulteriore passo in avanti. Si terrà, infatti, mercoledì 30 settembre il primo incontro nell’ambito del “tavolo tecnico” istituito con i rappresentanti del Terzo Settore per affrontare le problematiche connesse alla presentazione del modello per la comunicazione di dati fiscalmente rilevanti (Eas), previsto dall’articolo 30 del decreto anticrisi (Dl 185/2008), da parte degli enti associativi. Adempimento questo che non presuppone affatto un automatico controllo di tutti coloro che invieranno il modello, in quanto le informazioni acquisite costituiranno uno strumento rilevante, ma non esclusivo, ai fini dell’analisi del composito universo dell’associazionismo. Obiettivo dell’invio della comunicazione, infatti, è di garantire in primo luogo le stesse associazioni meritevoli dei benefici fiscali riservati al settore, contrastando più efficacemente gli abusi da parte di quelle organizzazioni che utilizzano impropriamente i regimi fiscali agevolati per sottrarsi al pagamento delle imposte dovute. Non si tratta, quindi, d’un accertamento generalizzato per tutti gli enti associativi, ma di una sorta di “censimento” volto a implementare la base informativa in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

CONTRIBUTI ENPALS: UNA NUOVA CIRCOLARE DEL CONI

Pubblichiamo in allegato la circolare CONI n. 179 del 21 luglio 2009 in cui il Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ricorda che con nota del 19/12/2006 lo stesso CONI aveva sottolineato di "non reputare sussistente l'obbligo di contribuzione per i compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR". Purtuttavia l'ENPALS continua ad avanzare pretese di "regolarizzazione di posizioni contributive" relativamente alle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici ad istruttori, direttori tecnici e massaggiatori, inviando a detti sodalizi diffide e procedendo nei loro confronti alla redazione di processi verbali. Lasciamo all'utente Fiscosport la lettura della circolare (con allegata anche quella citata del dicembre 2006), rinviando ai commenti degli esperti Fiscosport (alla ripresa dopo la pausa estiva).

Controlli incrociati INPS / Amministrazione Finanziaria

Nell’ambito di un controllo a tappeto, effettuato sulla base delle risultanze dei modelli 770/2007, l’INPS sta inviando in questi giorni una lettera a tutti coloro che risultano aver percepito redditi di lavoro autonomo ( compresi i collaboratori sportivi ) senza aver versato contributi INPS. Il problema è particolarmente delicato per i collaboratori sportivi, dato che i loro compensi sono integralmente dichiarati dalle società o associazioni che li corrispondono, non sono assoggettati a contribuzione, ed è quindi probabile che la lettera di cui si è detto qui sopra pervenga a tutti, anche per compensi di importi modesti. In tale comunicazione viene reso noto che per informazioni e notizie ci si può rivolgere al numero verde dell’INPS (803 164), ma: - da un lato, essendo in corso una procedura di portata molto ampia, potrebbe rivelarsi difficoltoso trovare una linea libera; - dall’altro, onde essere sicuri di non ricevere una iscrizione a ruolo di contributi e somme aggiuntive (o quantomeno per difendersi in caso che ciò avvenga), riteniamo consigliabile che le osservazioni vengano trasmesse per iscritto, conservando prova dell’invio. Suggeriamo quindi o di recarsi personalmente all’INPS, o di inviare una lettera raccomandata comunicando che non sono stati versati i contributi perchè la tipologia di reddito percepita non vi è soggetta. Riportiamo qui di seguito uno stralcio della comunicazione dell’INPS, ed alleghiamo una bozza della lettera che potrebbe essere inviata in risposta.

31 AGOSTO 2009: PROVIAMO A SPENDERE QUALCHE SOLDO COMUNITARIO

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AZIONE PREPARATORIA NEL SETTORE DELLO SPORT BANDO COMUNITARIO EAC/21/2009.

IL BONUS STRAORDINARIO A PENSIONATI E FAMIGLIE

Il D.L. n.185/2008, meglio conosciuto come “decreto Anticrisi”, convertito nella L. 2/2009, ha istituito, per il solo anno 2009, un bonus straordinario erogato alle famiglie a basso reddito. Il bonus è concesso a condizione che il richiedente sia residente in Italia (anche se avente nazionalità straniera) ed abbia percepito, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare e nell’anno 2008, redditi rientranti esclusivamente in una o più delle seguenti categorie: ­ -  da pensione (di cui all’art.49 comma 2 del DPR 917/86); ­ - da lavoro dipendente e/o assimilato (di cui all’art.49 comma 1 del DPR 917/86) e precisamente: collaboratori coordinati e continuativi, soci di cooperative, lavori socialmente utili, sacerdoti e percettori di assegni dal coniuge separato; ­ - diversi (di cui all’art.67 comma 1 del DPR 917/86), derivanti da lavoro autonomo o attività commerciale non esercitata abitualmente, qualora percepiti dal coniuge del richiedente ovvero dagli altri familiari a carico; ­ - fondiario - da terreni o fabbricati – (di cui all’art.25 del DPR 917/86) per un ammontare non superiore a € 2.500,00.

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