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Newsletter > edizione : 20/2008
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IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI CORRISPETTIVI SPECIFICI ALLE SRL SPORTIVE a cura del Dott. Marco D’Isanto, Dottore Commercialista in Napoli (primo test per l’ammissione alla qualifica di consulente/collaboratore fiscosport)
Dopo anni d’incertezze sul trattamento tributario dei corrispettivi versati dai frequentatori degli impianti sportivi gestiti da società sportive dilettantistiche è giunta una schiarita dalla risposta fornita dalla Direzione regionale delle Entrate della Liguria del 23 maggio 2008 prot. N. 903 – 9486/2008 ad una istanza di interpello formulata da una società sportiva dilettantistica. Prima di esaminare il contenuto della decisione della Direzione regionale delle Entrate della Liguria è utile fare un breve riepilogo della questione. L’art. 90 della legge 289 del 2002 ha esteso le agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro. Questa disposizione ha reso quindi possibile alle società sportive di accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge 398 del 1991 e di applicare le disposizioni tributarie previste dall’art. 148 del Tuir. L’applicazione di questa disposizione alle società sportive è stata da sempre circondata da alcune incertezze.
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ICI E IMMOBILI UTILIZZATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA: DUE QUESTIONI ANCORA APERTE
Per gli immobili utilizzati dalle società e associazioni sportive l’art. 7, comma 1, lett. i) del D.L. n. 504/1992 esenta dal tributo gli immobili utilizzati alle società e associazioni sportive “ destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ... sportive... ”. Di tale norma l’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30/9/05 n. 203 (conv. con modif. dalla Legge 2/12/2005 n. 248) detta la seguente interpretazione autentica: “ L’esenzione ... si intende applicabile alle attività indicate ... che non abbiano esclusivamente natura commerciale ”. Due sono le importanti questioni che dottrina e giurisprudenza non hanno ancora chiarito con certezza:
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D.L. “ANTI-CRISI” 29/11/2008 N. 185: commento agli articoli 10 e 7 a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo
Si è conclusa venerdì 28 novembre la seduta del Consiglio dei Ministri che prevedeva, all’ordine del giorno, l’approvazione di un decreto legge recante misure urgenti a sostegno di famiglia, lavoro, occupazione ed impresa (Comunicato stampa Consiglio dei ministri 28/11/2008, n. 29). Di seguito una breve disamina delle principali novità introdotte che riguardano anche il mondo sportivo. Si tratta comunque innanzitutto di un Decreto Legge che dovrà essere ratificato nei prossimi 60 giorni; sono, pertanto, sempre possibili variazioni che saranno oggetto di ulteriori aggiornamenti da parte della redazione di Fiscosport; in secondo luogo, arriveranno sicuramente interpretazioni ufficiali che potrebbero anche condurre a conclusioni diverse da quelle che emergono ad una prima lettura della norma.
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D.L. “ANTI-CRISI” 29/11/2008 N. 185 – commento all’art. 30: CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI …
Il decreto-legge "ANTI-CRISI" (D.L. n. 185 del 29/11/2008, pubblicato nella G.U. - suppl.ord. n. 263/L del 29/11/2008), in contrapposizione alle misure a favore di famiglie ed imprese, sembra voler prendere di mira il settore del no profit con una limitazione alla non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui all'art. 148 del D.p.r. n. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 4 del D.p.r. n. 633/1972 (legge Iva).
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BOLLO SU RICEVUTE E FATTURE PER PRESTAZIONI ESENTI
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 444 del 18/11/2008, che si allega, definisce chiaramente gli obblighi a carico di entrambe le parti per quanto riguarda il bollo sulle fatture per prestazioni mediche, obblighi che valgono quindi per tutte le ricevute a fronte di pagamenti non soggetti ad IVA, come quelle rilasciate dalle società e associazioni sportive prestazioni rientranti nell’attività istituzionale (in ogni caso, com’è noto, se le fatture o ricevute evidenziano importi superiori a 77,47 euro). Rinviando alla seconda parte di questo intervento per l’importante distinzione fra ricevute per prestazioni e ricevute per quote associative (e solo alle prime ci stiamo riferendo ora), i principi stabiliti dalla Risoluzione sono i seguenti:
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Siamo a porre una domanda come da oggetto in quanto, attraverso diverse fonti - mediche, istituzionali e Federazioni - ci giungono indicazioni opposte: chi sostiene che all'associazione vada consegnato il certificato medico in originale e chi sostiene che vada bene anche la copia. Qual è la normativa? Grazie mille