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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI SPORTIVI DILETTANTI (file .ppt – Powerpoint) su gentile concessione del Dott. Marco Fava, Consulente fiscale C.P. CONI Teramo, Consulente Provinciale Fiscosport Teramo.
Il Comitato Provinciale C.O.N.I. di Teramo ha organizzato presso la Facoltà di Scienze Giuridiche dell'Università di Teramo una giornata di studio su "LE SOCIETA' E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: ASPETTI GIURIDICI e FISCALI". Pubblichiamo, su gentile concessione del Dott. Marco Fava, Dottore Commercialista in Teramo, le slides sulla dichiarazione dei redditi degli sportivi dilettanti.
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VADEMECUM sul “RAPPORTO DI LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT” – 5^ PARTE, a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo e della Dott.ssa Laura Cantanna – Venezia. Fiscosport pubblica in 8 newsletters dal 9 maggio al 30 giugno 2006 il corposo vademe
Compensi a sportivi Dilettanti e FISCO Al fine di esprimere una valutazione sulla diminuzione del prelievo fiscale occorre considerare, però, che con effetto dal 1° gennaio 2005, la legge Finanziaria per il 2005 ha modificato gli scaglioni e il numero delle aliquote riguardanti la tassazione delle persone fisiche. Inoltre, si applica la nuova deduzione prevista per le persone fisiche dall’art. 13 del Tuir. Il quadro normativo che emerge è dunque quello che risulta qui di seguito: - fino a 26.000,00 euro di reddito, aliquota del 23 cento; - oltre 26.000,00 euro e fino a 33.500,00 euro aliquota del 33 cento; - oltre 33.500,00 euro aliquota del 39 cento. E’ appena il caso di ricordare che ai fini fiscali le società ed associazioni sportive dilettantistiche, ogni qualvolta elargiscano somme agli sportivi, devono comunque farsi rilasciare una dichiarazione con cui i percipienti attestano di non possedere altri redditi della stessa natura entro i predetti limiti e di impegnarsi a comunicare l’eventuale superamento in corso d’anno e parimenti, anche la società o associazione sportiva dilettantistica deve rilasciare una certificazione dei compensi erogati nel corso dell’anno per ogni soggetto percipiente entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello relativo all’erogazione dei compensi. Peraltro, sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
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