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Newsletter > edizione : 25/2007
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LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2007: un approfondimento alla settimana.
Qui di seguito l'annunciato approfondimento in tema di ICI per GLI ENTI NON COMMERCIALI : "le specifiche esenzioni per gli enti privati non commerciali", a firma della Dott.ssa Rosanna D'Amore, disponibile nella home page del sito www.fiscosport.it dal 10 giugno. Sono inoltre disponibili le slides del Dott. Marco Fava sulla DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ENTI NON COMMERCIALI E DELL'IRAP : una interessante analisi delle novità e delle conferme con una disamina passo passo dei quadri (con esempi di compilazione). La prossima settimana (newsletter n. 26/2007 del 21 giugno 2007) l'appuntamento con la newsletter è dedicato esclusivamente ai quesiti che gli utenti abilitati vorranno formulare (cliccando direttamente qui ). Infine, nella newsletter n. 27 del 28 giugno 2007 - ultima prima della pausa estiva, la disamina della DICHIARAZIONE DEI REDDITI - UNICO SC delle SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE A RESPONSABILITA' LIMITATA.
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LE SPECIFICHE ESENZIONI I.C.I. PER GLI ENTI PRIVATI NON COMMERCIALI
Premessa. La disciplina dell’imposta comunale sugli immobili prevede alcune esenzioni, fra le quali una specifica a favore degli enti privati non commerciali che utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose o di culto, ancorché le dette attività abbiano natura commerciale, ma solo se esse sono non esercitate in via esclusivamente commerciale. Ai fini dell’agevolazione in commento, risulta necessario che si verifichino simultaneamente le seguenti condizioni: · l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale (requisito soggettivo); · l’immobile deve essere destinato ad attività specificamente individuate (requisito oggettivo). Solamente per il periodo di tempo nel corso del quale si verificano contemporaneamente tali situazioni, inoltre, l’Ici non risulta dovuta. Requisito di carattere soggettivo . L’immobile deve essere utilizzato esclusivamente da enti non commerciali .
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5 PER MILLE: anche per l’anno 2007 è obbligatorio inviare l’autocertificazione per accedere alla ripartizione dei fondi – scadenza: 30 giugno 2007
Dal d.p.c.m. 16/03/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 04/06/2007 arriva la conferma dell’obbligo dell’invio entro il 30/06/2007 di un’autocertificazione nella quale confermare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1234, legge 296/06. All’autocertificazione devono essere allegati: la copia della ricevuta telematica di avvenuta trasmissione nei termini della domanda di iscrizione la copia fotostatica in carta libera di un documento di identità del rappresentante legale dell’ente L’autocertificazione deve essere conforme (nel contenuto) al modello previsto dall’Agenzia delle Entrate e deve essere inviato a mezzo raccomandata .A.R. alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente. Occorre perciò fare attenzione perché il mancato invio dell’autocertificazione comporta l’automatica esclusione dagli elenchi.
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La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 22 maggio 2007: ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO PER GLI INTERESSI DA RAVVEDIMENTO
La risoluzione n. 109 del 22 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate è intervenuta a modificare una regola in vigore dal lontano 1998 in tema di ravvedimento operoso: fino all'istituzione dei nuovi codici (da 1989 a 1995 a seconda del tributo di riferimento), l'interesse doveva essere conglobato nel tributo di riferimento; ora la citata risoluzione cambia le regole (almeno per i principali tributi erariali, fatta eccezione per le ritenute d'acconto): gli interessi non si sommano più al tributo, ma vanno versati separatamente. L’agenzia delle Entrate ha istituito sette nuovi codici:
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