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Newsletter > edizione : 35/2007
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IV MEETING DEI CONSULENTI FISCOSPORT e IV CONVEGNO NAZIONALE FISCOSPORT: Rimini 19-20-21 ottobre 2007
L'appuntamento annuale del Meeting dei Consulenti Fiscosport, con annesso Convegno Nazionale, giunto alla IV^ edizione (dopo Imperia 2004, Coverciano 2005, Alassio 2006), si è svolto a Rimini dal 19 al 21 ottobre 2007 ed ha visto la partecipazione di un folto pubblico interessato. Mi preme dapprima ringraziare pubblicamente il C.P. CONI di Rimini , nelle persone del Presidente Donato Mantovani, del Segretario Adriano Gasparini e del Consulente Fiscale Maurizio Falcioni, che si sono prodigati per la buona riuscita dell'iniziativa, e soprattutto lo sponsor ufficiale, la CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA , che con il proprio contributo ha permesso la partecipazione dei numerosi esperti Fiscosport, relatori al convegno nazionale. Il meeting dei Consulenti (Fiscosport e non) è stato l'occasione per dibattere i problemi più spinosi in ambito fiscale-sportivo: sono stati ben 80 i colleghi che hanno riempito la sala rosa dell'Hotel Patrizia a Rimini e che sono intervenuti sui numerosi argomenti inseriti nel programma: dalle osservazioni emerse, gli esperti Fiscosport trarranno gli spunti per specifici approfondimenti che saranno inseriti nelle newsletters dei mesi di novembre e dicembre 2007. Il convegno nazionale Fiscosport è stato seguito da ben 160 presidenti, dirigenti e consulenti di società ed associazioni sportive dilettantistiche non solo della Romagna, ma provenienti da ogni parte d'Italia (è ormai una consuetudine per l'annuale appuntamento Fiscosport). Le relazioni degli esperti vengono ora messe a disposizione degli utenti Fiscosport: la prima parte della relazione dell'Avv. Katia Scarpa è già stata inserita come monografia nella newsletter n. 34 del 25 ottobre 2007 (disponibile nella home page del sito www.fiscosport.it ), mentre le altre relazioni vengono pubblicate nella newsletter n. 35/2007 e seguenti. La riunione del Comitato di Redazione Fiscosport (estesa a tutti i Consulenti e Collaboratori Fiscosport) ha poi delineato le linee editoriali per il nuovo anno (che saranno quanto prima messe in atto e rese note agli utenti nell'ambito delle newsletters).
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La relazione dell’Avv. Katia Scarpa, Avvocato in Milano e Consulente Provinciale Fiscosport Milano: PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONE, CARATTERI DISTINTIVI E TRATTAMENTO FISCALE (2^ parte)
i primi due capitoli nella newletter N. 34 DEL 25/10/2007 (disponibile nella home page del sito www.fiscosport.it - sezione novita') 3. Le sponsorizzazioni Il legislatore fiscale non fornisce alcuna indicazione sul trattamento da riservare alle spese ed ai ricavi derivanti da contratti di sponsorizzazioni. Si pone, quindi, anzitutto il problema della loro riconduzione in una delle categorie normativamente previste. A tal fine giova chiarire, in apertura, cosa si intenda con il termine “ sponsorizzazione ”. Gli aziendalisti sono soliti definire le comunicazioni aziendali di sponsorship (termine inglese che individua, appunto, le sponsorizzazioni) come quelle attività che si avvalgono della notorietà o dell’immagine acquisita da determinati soggetti o da determinati eventi o iniziative, attivabili indipendentemente dagli obblighi di vendita delle imprese, alle quali è associabile pro tempore il nome di un’impresa, di un prodotto o di un marchio. Nelle sponsorizzazioni Nelle sponsorizzazioni un soggetto (lo sponsor) persegue lo scopo di divulgare un proprio segno distintivo, e cioè il trade name (ossia la ditta o la denominazione sociale) o il trade mark (ossia il marchio di fabbrica, il marchio industriale o il marchio commerciale), nonché di rafforzare l’immagine sul mercato, e a tal fine si obbliga a corrispondere un corrispettivo per la prestazione che gli viene offerta da un altro soggetto (lo sponsee) nella previsione – e con l’obiettivo – che il pubblico, partecipando emotivamente all’iniziativa associ – a livello quasi subliminale – il nome dello sponsor all’iniziativa medesima e che da tale associazione derivi, nel lungo periodo, una proiezione positiva di ritorno in termini economici. Nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche, la prestazione in termini di sponsorizzazione può essere offerta dalla stessa manifestazione sportiva o dal singolo atleta o dal club o dalla federazione. Dalle definizioni degli aziendalisti emerge che caratteristiche fondamentali delle sponsorizzazioni sono: a) l’essere una comunicazione aziendale volta a migliorare l’immagine globale dell’impresa, associando il nome della stessa o di un suo prodotto ad eventi caratterizzati da grande notorietà; b) l’essere dirette a gruppi indeterminati di potenziali clienti; c) l’essere finalizzate all’incremento delle vendite dell’impresa, fine che viene perseguito in maniera mediata e indiretta (in tal senso, F. Rubino, Un approccio manageriale alla gestione delle società di calcio , Milano, 2004, 87 ss.). Come si può notare, si tratta in sostanza delle stesse caratteristiche che connotano la comunicazione pubblicitaria. Tuttavia
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La relazione della Dott.ssa Rosanna D’Amore, Dottore Commercialista in Forlì e Consulente Regionale Fiscosport Emilia Romagna: ELEMENTI DI LEGISLAZIONE GIURIDICO/FISCALE SUGLI ASPETTI COSTITUTIVI DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. RAPPORTO ASSO
1. ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI 1.1 Costituzione I soggetti che intendono svolgere attività sportiva dilettantistica in forma associata possono costituirsi in: • associazioni sportive non aventi scopo di lucro, con o senza personalità giuridica; • società sportive di capitali non aventi fini di lucro; • società cooperative. La costituzione deve avvenire con atto scritto, nel quale va indicata la sede legale, e le clausole statutarie devono espressamente prevedere: • denominazione, nella quale va indicata la finalità sportiva dilettantistica; • oggetto sociale concernente l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; • attribuzione della rappresentanza legale dell’ente; • assenza di fini di lucro e divieto della divisione fra gli associati, anche in forme indirette, dei proventi delle attività; • norme sull’ordinamento interno ispirato al principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; elettività delle cariche sociali, fatte salve per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; • obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; • modalità di scioglimento per le associazioni; • devoluzione a fini sportivi del patrimonio dell’ente in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Va, altresì, evidenziato che, pur non essendo prevista una specifica clausola statutaria in questo senso, gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici non possono ricoprire la medesima carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Le norme civilistiche e fiscali in vigore prevedono che
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La relazione del Dott. Luca Corvi, Dottore Commercialista in Beregazzo con Figliaro (Como) e Consulente Regionale Fiscosport Lombardia: LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
Le agevolazioni in oggetto sono relative sia alle imposte dirette che all’IVA, e ciò per quanto riguarda non solo l’entità del carico fiscale, ma anche il meccanismo di determinazione della base imponibile (con la possibilità di opzione per un regime forfetario) ed infine l’esonero da molti adempimenti contabili ed amministrativi. Ai fini delle imposte dirette e dell’IVA vengono applicate le disposizioni previste per gli enti non commerciali alle Associazioni sportive dilettantistiche, ossia quelle previste dagli artt. 143-149 del TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/72. Accanto a queste norme principali debbono essere ricordate ed evidenziate le specifiche disposizioni previste da varie norme, tra cui: la L. 398/91; l’art. 25 della L. 133/99 e l’art. 90 della L. 289/02. In particolare l’art. 90 c. 1 della L. 289/02 ha esteso l’applicazione della L. 398/91 e delle altre disposizioni tributarie che riguardano le associazioni sportive dilettantistiche anche ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica e non abbiamo scopo di lucro, anche costituiti nella forma di società di capitali. Alle Società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali in via di principio trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 81-142 del TUIR relative alle società e agli enti commerciali. Tuttavia, per effetto dell’art. 90 c. 1 L. 289/02 citato, è applicabile l’art. 148 c. 3 del TUIR in base al quale “ non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati ”. A seguito dell’approvazione del DL 72/04, convertito nella L. 128/04, che modifica l’art. 90 della L. 289/02 è venuta meno la necessità dell’emanazione di appositi regolamenti attuativi e quindi ha trovato piena applicazione l’intero art. 90 citato. Affinché sia possibile applicare pienamente le disposizioni previste dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 90, L. 289/02, l’art. 7 del DL 136/04 convertito nella L. 186/04, prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, che viene definito “garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale” (art. 5 c, 1 DLgs. 242/99 e “unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”; inoltre prevede che il Coni debba trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. A tal proposito si richiama l’attenzione su
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Una a.s.d. deve chiedere il certificato del casellario giudiziale per tutti gli Allenatori, Dirigenti e/o Accompagnatori che si trovano a contatto con minori durante l'attività sportiva, si tratta complessivamente di 37 addulti. La richiesta va fatta al Tribunale di competenza (nel nostro caso Modena), che ci ha detto che è possibile fare richiesta dei certificati in forma cumulativa. Dobbiamo però indicare se, come ASD, siamo esenti o non esenti dal pagamento della marca da bollo da 16 euro. E se siamo esenti dobbiamo indicare la norma che prevedere l'esenzione. Ci potete indicare cosa possiamo fare per evitare di pagare quasi 600 euro per detti certificati? Grazie