La Finanziaria per il 2008 ( Legge 24/12/2007, n° 244, art. 3, commi da 5 a 11 - pdf ) ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Per l’anno finanziario 2008 i soggetti ammessi al beneficio sono: a) Enti del volontariato ( modalità di iscrizione ); ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ( art. 10 del D.lgs 4/12/1997, n° 460 - pdf ); associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali ( art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L.7/12/2000, n° 383 - pdf ); associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall' art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n° 460 - pdf ; fondazioni nazionali di carattere culturale; b) enti della ricerca scientifica e dell’università ; c) enti della ricerca sanitaria ; c-bis) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi.
La Finanziaria per il 2008 (Legge 24/12/2007, n° 244, art. 3, commi da 5 a 11 – pdf) ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale.
Per l’anno finanziario 2008 i soggetti ammessi al beneficio sono:
a) Enti del volontariato (modalità di iscrizione);
- ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 del D.lgs 4/12/1997, n° 460 – pdf);
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L.7/12/2000, n° 383 – pdf);
- associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n° 460 – pdf;
- fondazioni nazionali di carattere culturale;
b) enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) enti della ricerca sanitaria;
c-bis) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi.
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