Cosa dice il “Cura Italia” o, più precisamente, il d.l. 17/03/2020 n. 18
In sede di conversione, all’art. 35, è stato aggiunto il comma 3-bis, mediante il quale si dispone che i fondi 5 per mille erogati nel 2019 (dichiarazioni dei redditi 2018) debbano essere spesi non più nel termine di dodici mesi bensì di 18 mesi dalla data di erogazione.
Per riassumere i termini ordinari si veda questo intervento pubblicato lo scorso gennaio.
Il termine di spesa perciò è differito a 540 giorni (T+1) rispetto al momento dell’erogazione dei fondi (T0).
A cascata discendono i successivi termini per l’invio della rendicontazione e la pubblicazione sul sito web dell’ente beneficiario.
Gli enti che però hanno fatto ricorso all’anticipazione bancaria dei fondi (per poter smobilizzare velocemente il credito) devono iniziare a contare dal momento della pubblicazione degli elenchi definitivi riportanti l’attribuzione dei fondi: questa infatti è la risposta (cfr. pag. 4) che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito in passato alla precisa domanda.
La risposta non mi trova d’accordo poiché, tra il momento della pubblicazione dell’elenco di attribuzione dei fondi e quello del loro accreditamento sul conto corrente del beneficiario dell’anticipazione, trascorrono una trentina di giorni per effetto delle operazioni necessarie a formalizzare l’istruttoria bancaria e l’atto di cessione del credito, per il quale, si ricorda, è necessario un atto pubblico da notificare all’Amministrazione che provvede al pagamento.
Cosa dice il decreto “Rilancio” o, più precisamente, il d.l. 19/05/2020 n. 34
Nell’art. 156 del decreto legge si detta una nuova tempistica per la lavorazione delle dichiarazioni dei redditi e per la definizione degli elenchi definitivi di assegnazione dei fondi.
A tal fine l’Agenzia delle entrate dovrà procedere alla predisposizione degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi alla ripartizione dei fondi in base ai dati che saranno pubblicati dall’Agenzia delle entrate entro il prossimo 31/07/2020.
Per poter effettuare il pagamento dei fondi entro il 31/10/2020 non si terrà conto delle dichiarazioni cosiddette “tardive”, cioè le dichiarazioni spedite entro i successivi 90 giorni rispetto alla scadenza naturale né di quelle “omesse”, cioè delle dichiarazioni spedite oltre i 90 giorni dalla scadenza.
E’ intuitivo che l’istituto della “remissione in bonis” non potrà essere esperito nei termini che conosciamo (entro il termine di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi) e pertanto si dovranno porre in essere tutte quelle operazioni necessarie alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate: anche se si corresse ai ripari, tutti i rimedi esperiti dopo il 31/07/2020 saranno inutili (per l’anno 2020) perché gli elenchi saranno congelati a quella data.
Gli enti dovranno fare perciò particolare attenzione ai termini se
- per la prima volta si iscrivono agli elenchi dei beneficiari
- oppure se nel frattempo hanno cambiato il loro legale rappresentante, nel qual caso, entro il prossimo 30 giugno, dovranno inviare l’autocertificazione recante i dati del nuovo legale rappresentante.
Per tutti gli altri e cioè quelli già iscritti e che non hanno cambiato legale rappresentante, non occorre alcun ulteriore adempimento in base al dpcm 23/04/2010 (modificato dal dpcm 07/07/2016).